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Separazione e divorzio tra coniugi di diversa cittadinanza: la legge applicabile (Regolamento europeo n. 1259/2010 “Roma III”)
Marta Rovacchi, Avvocata in Reggio Emilia
L’Autrice analizza il Reg. UE n. 1259/2010, c.d. Roma III, in tema di scelta della legge applicabile alla separazione ed al divorzio tra coniugi con diversa cittadinanza.
Individua in primo luogo l’ambito di applicazione del Regolamento, descrive quindi la forma che devono rivestire gli accordi presi per essere validi, la normativa in tema di separazione e divorzio giudiziale, finanche la possibilità di applicare gli accordi presi in sede di negoziazione assistita. Vengono infine approfonditi gli effetti della Brexit e alle conseguenze per i cittadini inglesi.
The Author analyses Regulation (EU) no. 1259/2010 on the law applicable to separation and divorce between spouses of different nationalities; she begins by verifying the regulation’s sphere of application, followed by the form the agreements on the choice of applicable law must take, then the criteria for identifying the law in the event of separation and of legal divorce, and lastly the question of applicability in the setting of assisted negotiation. The author devotes a specific paragraph to the effects brought about by Brexit.
Keywords: Regulation (EU) no. 1259/2010 – enhanced cooperation – separation – divorce – spouses of different nationalities.
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Sommario:
1. Obiettivo, ambito di applicazione e il carattere universale del Reg. UE n. 1259/2010 - 2. L’accordo delle parti sulla legge applicabile: forma, validità e termine processuale per la formalizzazione - 3. I criteri del Regolamento in caso di separazione e divorzio giudiziale - 4. Riflessi pratici della portata innovativa del Regolamento (UE) n. 1259/2010 “Roma III”: effetti post Brexit e negoziazione assistita - 5. Conclusione - NOTE
1. Obiettivo, ambito di applicazione e il carattere universale del Reg. UE n. 1259/2010
Allo scopo di armonizzare le separazioni e i divorzi caratterizzati da elementi di estraneità, la decisione 2010/405/UE del 12 luglio 2010 ha autorizzato una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile a tali procedure. Il Consiglio dell’Unione europea del 20 dicembre 2010 ha dunque adottato il Reg. UE n. 1259/2010, frutto della cooperazione rafforzata, che ha visto la partecipazione di 14 Stati membri [1] con la possibilità per gli altri Stati membri di aderire in un secondo momento qualora avessero deciso di accettare le norme uniformi. Il sistema della cooperazione rafforzata implica che i regolamenti adottati con tale sistema non possono modificare o abrogare regolamenti precedenti: questo spiega perché il Reg. n. 1259/2010, denominato Roma III, si occupa e riguarda la legge applicabile e non la competenza giurisdizionale. Roma III è entrato in vigore il 21 giugno 2012 ed in base alle disposizioni transitorie, è [continua ..]
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2. L’accordo delle parti sulla legge applicabile: forma, validità e termine processuale per la formalizzazione
La novità sostanzialmente più incisiva introdotta dalla normativa del Regolamento Roma III è rappresentata dalla facoltà concessa ai coniugi di scegliere di comune accordo la legge da applicarsi alla loro separazione o al loro divorzio. Tale possibilità è contemplata dall’art. 5 che stabilisce che i coniugi possono scegliere di applicare una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; c) la legge dello Stato di cui uno dei due coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; d) la legge del foro. La legge consente ai coniugi di scegliere in anticipo la legge che intendono congiuntamente applicarsi alla loro separazione o al loro divorzio purché si tratti [continua ..]
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3. I criteri del Regolamento in caso di separazione e divorzio giudiziale
Nel caso in cui i coniugi appartenenti a Stati diversi non raggiungano un accordo in ordine alla legge applicabile e, comunque, in mancanza di scelta, l’art. 8 del Regolamento Roma III stabilisce che la separazione personale e il divorzio dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l’autorità giudiziaria o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso da più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale o in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale o in mancanza; d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale. In buona sostanza, la legge prevede una serie di criteri [continua ..]
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4. Riflessi pratici della portata innovativa del Regolamento (UE) n. 1259/2010 “Roma III”: effetti post Brexit e negoziazione assistita
Abbiamo avuto già modo di constatare nei paragrafi precedenti alcune pronunce di separazione o divorzio con carattere transfrontaliero che, applicando il Regolamento Roma III, hanno visto da parte dei Giudici l’applicazione di legislazioni straniere, con maggiore certezza del diritto e, sovente, velocizzando l’iter bypassando istituti, quali quelli della legge italiana, che non prevedono il divorzio diretto. Ma è interessante riflettere su alcuni “effetti” trasversali, ovvero esaminare quale eventuale impatto del Regolamento su alcuni eventi istituzionali e politici che sono succeduti all’entrata in vigore del nostro Roma III. Pensiamo, ad esempio, al Regno Unito. Non solo il Regno Unito non ha mai partecipato ad alcun Regolamento o trattato internazionale in materia di legge applicabile e, dunque, non ha nemmeno preso parte alla cooperazione rafforzata con cui è stato adottato Roma III, ma da quando è uscita [continua ..]
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5. Conclusione
Come è emerso nella trattazione dei precedenti paragrafi, le questioni attinenti all’individuazione della legge applicabile sono notevolmente complicate e richiedono in capo agli interpreti una conoscenza sistematica delle diverse fonti normative, sia italiane che europee e internazionali. È proprio in tale contesto che gioca un ruolo di fondamentale importanza l’avvocato il quale, oltre a prefigurare al cliente la soluzione per lui più conveniente alla luce delle variabili concrete che le diverse leggi applicabili possono comportare, dovrà altresì prospettare tali cognizioni al giudice. Infatti, nonostante l’obiettivo eurocomunitario di tendenziale uniformità di disciplina, non è certo infrequente che la legge in concreto applicabile sia quella di un paese terzo o non firmatario. È utile in tal caso fornire al giudice ogni elemento utile per decidere con buona pace del principio iura novit curia.
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NOTE