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La circolazione dei provvedimenti cautelari e degli accordi in materia di status dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II - ter
Paolo Bruno, Magistrato, Esperto Nazionale Distaccato presso la Direzione Generale Giustizia e consumatori della Commissione europea
Il nuovo Reg. (UE) 2019/1111 ha sostituito a far data dal 1° agosto 2022 il Reg. (CE) n. 2201/2003 apportando significative novità in tema di circolazione delle decisioni all’interno dell’UE. Accanto ad una generale risistemazione della materia, con importanti novità dal punto di vista dell’interazione tra regole europee e segmenti processuali nazionali, quali l’aggiunta di motivi armonizzati di sospensione e rifiuto dell’esecuzione, due novità sono destinate ad avere importanti ripercussioni pratiche: le disposizioni in tema di provvedimenti provvisori e cautelari, che godono ora di una sia pur circoscritta portabilità, e la norma sul riconoscimento degli accordi tra coniugi in materia di status.
Starting 1 August 2022, the new Regulation (EU) 2019/1111 replaced Regulation (EU) no. 2201/2003, introducing significant new reforms in the matter of the circulation of decisions within the EU. Alongside a general reorganization of the matter, with important new elements from the standpoint of the interaction between European rules and national trial segments, such as the addition of harmonized grounds for suspending and denying enforcement, two new elements are destined to have major practical repercussions: the provisions in the matter of provisional and protective measures, which now enjoy an albeit circumscribed portability, and the regulation on the recognition of agreements between spouses in the matter of status.
Keywords: Regulation (EU) 2019/1111 – Regulation (EU) no. 2201/2023 – circulation of EU decisions – EU protective measures – recognition of EU agreements.
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Sommario:
1. Considerazioni introduttive - 2. Il nuovo volto dell’esecuzione transfrontaliera - 3. La circolazione dei provvedimenti cautelari nel Reg. (CE) n. 2201/2003 ... - 4. … e nel Reg. (UE) n. 1111/2019 - 5. La svolta sugli accordi in materia di separazione e divorzio - 6. Conclusioni - NOTE
1. Considerazioni introduttive
Applicabile a partire dal 1° agosto 2022, il nuovo Reg. (UE) 2019/1111 (c.d. Bruxelles II-ter) offre agli interpreti alcuni rilevanti cambiamenti in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli accordi nello spazio intra-europeo, e diversi temi di indagine che non mancheranno di stimolare dibattito accademico e prese di posizione giurisprudenziali [1]. Il negoziato aveva, peraltro, rivelato immediatamente che quello della fiducia tra autorità giudiziarie – e l’opportunità o meno di circondare di nuove cautele l’attuale regime circolatorio – sarebbe stato terreno di scontro tra posizioni diametralmente opposte: da un lato quelle degli Stati membri di più recente adesione (che non avevano partecipato alla redazione del Reg. (CE) n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II-bis, ed intendevano cogliere l’occasione per una generale risistemazione della materia) [2] e dall’altro quelle degli Stati che avrebbero [continua ..]
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2. Il nuovo volto dell’esecuzione transfrontaliera
Il Reg. Bruxelles II-bis ha costituito per quasi quindici anni il principale punto di riferimento per gli operatori del diritto europeo della famiglia, ma può affermarsi che siano state proprio le regole sulla circolazione di decisioni e accordi le maggiori beneficiarie della mutua fiducia tra autorità giudiziarie dell’UE che – in quanto accomunate dalla conoscenza e applicazione del medesimo acquis – hanno costantemente inteso ed applicato gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e dei chiarimenti che la stessa ha fornito delle norme ivi contenute. Sennonché, la mutua fiducia è un concetto che – a maggior ragione in materia familiare – va calato nella pratica e sconta uno stato di perenne tensione con resistenze e pregiudizi insiti nella natura umana (anche quella dei giudici più avveduti) che non ha mancato di costituire [continua ..]
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3. La circolazione dei provvedimenti cautelari nel Reg. (CE) n. 2201/2003 ...
La revisione del Reg. Bruxelles II-bis ha anche costituito l’occasione per una generale risistemazione della disciplina dei provvedimenti provvisori e cautelari, di cui è comunque importante ricordare i tratti salienti, tanto dal punto di vista della struttura normativa che dell’elaborazione giurisprudenziale, sotto la vigenza del vecchio Regolamento. Il previgente art. 20 stabilisce, come noto, che in casi d’urgenza l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dal diritto nazionale relativamente alle persone presenti nel suo territorio, anche se, a norma del Regolamento, è competente a conoscere del merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Questa formulazione ha dato luogo ad incertezze applicative innanzitutto per quanto riguarda l’ambito di applicazione personale: la norma, infatti, non si riferisce al minore ma a [continua ..]
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4. … e nel Reg. (UE) n. 1111/2019
Così sommariamente tracciato l’inquadramento dei provvedimenti cautelari e provvisori nel Reg. Bruxelles II-bis, va ora rilevato che nel Regolamento Bruxelles II-ter l’art. 15 – la cui rubrica rimanda ai “Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza” – esplicita meglio i caratteri essenziali di tali strumenti, che da un lato possono circolare come le decisioni definitive se emessi dal giudice competente per il merito e dall’altro entrano a far parte a pieno titolo anche dell’arsenale del giudice non competente per il merito godendo di una limitata portabilità. Quanto al primo aspetto, che non era esplicitamente affermato nel Reg. Bruxelles II-bis, è ora il considerando 59 a chiarire esplicitamente che «Quando sono disposti provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità competente a conoscere del merito, dovrebbe esserne [continua ..]
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5. La svolta sugli accordi in materia di separazione e divorzio
La seconda, rilevante, novità che nel presente contributo si intende citare è quella del regime di circolazione degli accordi in materia di status [16]. Va qui fatta un’opportuna premessa: l’approvazione di un atto normativo dell’Unione europea (tanto se adottato per la prima volta, quanto in sede di revisione periodica) si muove nel solco di una preventiva analisi della Commissione europea a cui è riservato un monopolio di fatto dell’iniziativa legislativa. Detta analisi a sua volta poggia su una serie di attività preparatorie, tra le quali occupa una parte rilevante la c.d. valutazione di impatto: in mancanza della stessa, è estremamente difficile che si possa sollevare per la prima volta durante un negoziato una questione nuova e tantomeno che si riescano ad introdurre norme sulle quali le delegazioni non hanno avuto tempo e modo di riflettere raccogliendo se del caso l’opinione dei portatori di [continua ..]
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6. Conclusioni
È verosimile che le nuove norme in materia di circolazione delle decisioni ricadenti nell’ambito di applicazione del nuovo Reg. Bruxelles II-ter costituiranno un vero e proprio stress test per la mutua fiducia tra autorità giudiziarie nell’UE. La consacrazione del superiore interesse del minore quale principio che permea l’intero diritto minorile, e costituisce il prisma attraverso cui il giudice guarda alle vicende familiari, ha infatti portato ad una prima breccia nel muro – sinora inespugnabile – dell’esecuzione transfrontaliera. Per quanto i tempi non siano ancora maturi per parlare di vera e propria armonizzazione dell’esecuzione di una decisione straniera, è innegabile che le modifiche accennate nel presente contributo costituiranno una solida base per rimediare alla deprecabile prassi di sovvertire sempre e comunque un ordine di ritorno – a prescindere da ogni considerazione circa l’impatto di tale [continua ..]
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NOTE