Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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La circolazione dei provvedimenti cautelari e degli accordi in materia di status dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II - ter (di Paolo Bruno, Magistrato, Esperto Nazionale Distaccato presso la Direzione Generale Giustizia e consumatori della Commissione europea)


Il nuovo Reg. (UE) 2019/1111 ha sostituito a far data dal 1° agosto 2022 il Reg. (CE) n. 2201/2003 appor­tando significative novità in tema di circolazione delle decisioni all’interno dell’UE. Accanto ad una generale risistemazione della materia, con importanti novità dal punto di vista dell’interazione tra regole europee e segmenti processuali nazionali, quali l’aggiunta di motivi armonizzati di sospensione e rifiuto dell’esecuzione, due novità sono destinate ad avere importanti ripercussioni pratiche: le disposizioni in tema di provvedimenti provvisori e cautelari, che godono ora di una sia pur circoscritta portabilità, e la norma sul riconoscimento degli accordi tra coniugi in materia di status.

 

Starting 1 August 2022, the new Regulation (EU) 2019/1111 replaced Regulation (EU) no. 2201/2003, introducing significant new reforms in the matter of the circulation of decisions within the EU. Alongside a general reor­ganization of the matter, with important new elements from the standpoint of the interaction between European rules and national trial segments, such as the addition of harmonized grounds for suspending and denying enforcement, two new ele­ments are destined to have major practical repercussions: the provisions in the matter of provisional and protective measures, which now enjoy an albeit circumscribed portability, and the regulation on the recognition of agreements between spouses in the matter of status.

Keywords: Regulation (EU) 2019/1111 – Regulation (EU) no. 2201/2023 – circulation of EU decisions – EU protective measures – recognition of EU agreements.

SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive - 2. Il nuovo volto dell’esecuzione transfrontaliera - 3. La circolazione dei provvedimenti cautelari nel Reg. (CE) n. 2201/2003 ... - 4. … e nel Reg. (UE) n. 1111/2019 - 5. La svolta sugli accordi in materia di separazione e divorzio - 6. Conclusioni - NOTE


1. Considerazioni introduttive

Applicabile a partire dal 1° agosto 2022, il nuovo Reg. (UE) 2019/1111 (c.d. Bruxelles II-ter) offre agli interpreti alcuni rilevanti cambiamenti in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli accordi nello spazio intra-europeo, e diversi temi di indagine che non mancheranno di stimolare dibattito accademico e prese di posizione giurisprudenziali [1]. Il negoziato aveva, peraltro, rivelato immediatamente che quello della fiducia tra autorità giudiziarie – e l’opportunità o meno di circondare di nuove cautele l’attuale regime circolatorio – sarebbe stato terreno di scontro tra posizioni diametralmente opposte: da un lato quelle degli Stati membri di più recente adesione (che non avevano partecipato alla redazione del Reg. (CE) n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II-bis, ed intendevano cogliere l’occasione per una generale risistemazione della materia) [2] e dall’altro quelle degli Stati che avrebbero voluto solo apportare i correttivi necessari a recepire alcuni importanti arresti della Corte di Giustizia dell’UE. L’intenso sforzo diplomatico delle delegazioni ha infine restituito un testo normativo onesto, sicuramente il migliore ottenibile alla luce della draconiana regola di voto di cui all’art. 81(3) TFUE, ed in ogni caso l’unico possibile compromesso tra esigenze di limitazione di asseriti automatismi in materia di sottrazione internazionale di minori e salvaguardia del meccanismo di prevalenza; tra richieste di mantenimento in capo al giudice nazionale della fase esecutiva e tentativi di ampia armonizzazione della stessa; tra obiettivi di rafforzamento dei provvedimenti cautelari e urgenza di rispettare l’insegnamento della Corte di Giustizia sul tema. Sullo sfondo, gradita novità frutto di una proposta della delegazione italiana, inizialmente osteg­giata, il nuovo volto degli accordi in materia di separazione e divorzio, che si svincolano dai dubbi interpretativi che avevano caratterizzato il previgente art. 46 del Reg. Bruxelles II-bis e fanno definitivamente il loro ingresso tra gli atti giuridici esportabili in un altro Stato membro.


2. Il nuovo volto dell’esecuzione transfrontaliera

Il Reg. Bruxelles II-bis ha costituito per quasi quindici anni il principale punto di riferimento per gli operatori del diritto europeo della famiglia, ma può affermarsi che siano state proprio le regole sulla circolazione di decisioni e accordi le maggiori beneficiarie della mutua fiducia tra autorità giudiziarie dell’UE che – in quanto accomunate dalla conoscenza e applicazione del me­desimo acquis – hanno costantemente inteso ed applicato gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e dei chiarimenti che la stessa ha fornito delle norme ivi contenute. Sennonché, la mutua fiducia è un concetto che – a maggior ragione in materia familiare – va calato nella pratica e sconta uno stato di perenne tensione con resistenze e pregiudizi insiti nella natura umana (anche quella dei giudici più avveduti) che non ha mancato di costituire l’oggetto di importanti pronunce della Corte di Giustizia. La revisione del Reg. Bruxelles II-bis ha dunque costituito l’occasione per modificare in modo tutt’altro che trascurabile l’impianto di alcuni snodi procedurali, nei termini che di seguito si sintetizzano. In via del tutto generale, ha portato all’abolizione dell’exequatur per tutte le decisioni ricadenti nel campo di applicazione del nuovo Regolamento, senza rinunciare alla conservazione di un regime privilegiato per le decisioni che già in precedenza ne godevano. D’ora in avanti tutte le decisioni munite di certificato (artt. 30(1) e 31(1), lett. b) saranno riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, proprio come se fossero decisioni nazionali, e quelle «esecutive in uno Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività» (art. 34(1)). Le ragioni di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione sono restate, invece, sostanzialmente inalterate, con l’eccezione della precisazione – relativamente alle decisioni in materia genitoriale – che al minore capace di discernimento deve essere data una possibilità di esprimere la propria opinione e che la violazione di tale obbligo legittima il rifiuto di riconoscimento salvo se il procedimento riguardava solo i beni del minore (e la sua audizione non era necessaria) [continua ..]


3. La circolazione dei provvedimenti cautelari nel Reg. (CE) n. 2201/2003 ...

La revisione del Reg. Bruxelles II-bis ha anche costituito l’occasione per una generale risistemazione della disciplina dei provvedimenti provvisori e cautelari, di cui è comunque importante ricordare i tratti salienti, tanto dal punto di vista della struttura normativa che dell’elaborazione giurisprudenziale, sotto la vigenza del vecchio Regolamento. Il previgente art. 20 stabilisce, come noto, che in casi d’urgenza l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dal diritto nazionale relativamente alle persone presenti nel suo territorio, anche se, a norma del Regolamento, è com­petente a conoscere del merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Questa formulazione ha dato luogo ad incertezze applicative innanzitutto per quanto riguarda l’ambito di applicazione personale: la norma, infatti, non si riferisce al minore ma a “persone presenti” nello Stato del giudice adito, e ciò ha aperto la strada ad interpretazioni estensive che hanno legittimato l’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari in favore dei genitori (così consentendone un utilizzo contrario allo spirito del Regolamento) [7] ma che dovrebbero essere precluse dalla nuova formulazione di cui si dirà oltre. La portata dell’art. 20 è stata analizzata dalla Corte di Giustizia dell’UE in alcuni significativi arresti. In un primo caso [8], la Corte ha osservato come dalla stessa collocazione topografica dell’art. 20 (Sez. III del Capo II, contenente disposizioni comuni) derivi che esso non rientra tra le norme in materia di competenza, per cui le autorità giurisdizionali ivi considerate possono adottare provvedimenti provvisori o cautelari unicamente nel rispetto di tre condizioni cumulative, ossia: 1) i provvedimenti considerati siano urgenti; 2) essi siano disposti nei confronti di persone presenti o di beni situati nello Stato membro di tali autorità giurisdizionali; 3) abbiano natura provvisoria. Deve dunque trattarsi di provvedimenti adottati da giudici che non fondano la loro competenza, per quanto attiene alla responsabilità genitoriale, su uno degli articoli compresi nella Sez. II del Cap. 2; d’altro canto, non tutte le decisioni adottate da giudice “incompetente” possono rientrare in detto campo di applicazione, [continua ..]


4. … e nel Reg. (UE) n. 1111/2019

Così sommariamente tracciato l’inquadramento dei provvedimenti cautelari e provvisori nel Reg. Bruxelles II-bis, va ora rilevato che nel Regolamento Bruxelles II-ter l’art. 15 – la cui rubrica rimanda ai “Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza” – esplicita meglio i caratteri essenziali di tali strumenti, che da un lato possono circolare come le decisioni definitive se emessi dal giudice competente per il merito e dall’altro entrano a far parte a pieno titolo anche dell’arsenale del giudice non competente per il merito godendo di una limitata portabilità. Quanto al primo aspetto, che non era esplicitamente affermato nel Reg. Bruxelles II-bis, è ora il considerando 59 a chiarire esplicitamente che «Quando sono disposti provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità competente a conoscere del merito, dovrebbe esserne assicurata la circolazione a norma del presente regolamento». Tuttavia, lo stesso Considerando chiarisce un dubbio che si era posto in pratica, ovvero quello della necessità o meno di rispettare il contraddittorio in fase decisoria; ed invero, esso testualmente afferma che «i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione. Ciò non dovrebbe ostare a che tali provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma del diritto nazionale». In altri termini, il provvedimento adottato inaudita altera parte dal giudice competente per il merito avrà un’efficacia limitata allo Stato del giudice adito, così recependo un risalente orientamento della Corte di Giustizia espresso in materia civile e commerciale [15]. L’art. 15, par. 1 – che riconosce esplicitamente al giudice incompetente per il merito la possibilità di adottare tali provvedimenti – supera inoltre l’ambiguità lessicale che aveva indotto i giudici di Lussemburgo nella sentenza Detiček ad estenderne l’applicabilità ai genitori, precisando che i provvedimenti in parola possono essere previsti [continua ..]


5. La svolta sugli accordi in materia di separazione e divorzio

La seconda, rilevante, novità che nel presente contributo si intende citare è quella del regime di circolazione degli accordi in materia di status [16]. Va qui fatta un’opportuna premessa: l’approvazione di un atto normativo dell’Unione europea (tanto se adottato per la prima volta, quanto in sede di revisione periodica) si muove nel solco di una preventiva analisi della Commissione europea a cui è riservato un monopolio di fatto dell’iniziativa legislativa. Detta analisi a sua volta poggia su una serie di attività preparatorie, tra le quali occupa una parte rilevante la c.d. valutazione di impatto: in mancanza della stessa, è estremamente difficile che si possa sollevare per la prima volta durante un negoziato una questione nuova e tantomeno che si riescano ad introdurre norme sulle quali le delegazioni non hanno avuto tempo e modo di riflettere raccogliendo se del caso l’opinione dei portatori di interesse. Ebbene, proprio nel contesto delle discussioni sulla circolazione delle decisioni ricadenti nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento, su una iniziativa della delegazione italiana – che ha elaborato e depositato un documento di discussione ad hoc – si è aperto un difficile confronto sull’opportunità di chiarire il regime di riconoscimento ed esecuzione degli accordi in materia di separazione e divorzio. Sul punto, ci si era subito resi conto del fatto che la maggior parte delle delegazioni aveva frainteso la portata dell’art. 46 del Reg. Bruxelles II-bis, dividendosi le stesse tra chi lo riteneva tout court applicabile agli accordi sullo status (e non vedeva dunque la ragione per intervenire a chiarirne la portata) e chi invece ne dubitava fortemente in ragione dell’inequivoco riferimento di quella norma agli accordi aventi “efficacia esecutiva” nello Stato membro d’origine (e quindi riteneva, fondatamente ad avviso di chi scrive, che essa non si applicasse a quelli in materia di separazione e divorzio che non contenevano anche statuizioni suscettibili di esecuzione). Si dà il caso che proprio durante tali discussioni la Corte di Giustizia abbia depositato la nota sentenza Sahyouni [17], con la quale ha chiarito che l’ambito di applicazione dei Reg. Roma III e Bruxelles II-bis non si estende a tal punto da coprire i c.d. divorzi privati, ma si limita a quelli pronunciati «da [continua ..]


6. Conclusioni

È verosimile che le nuove norme in materia di circolazione delle decisioni ricadenti nell’ambito di applicazione del nuovo Reg. Bruxelles II-ter costituiranno un vero e proprio stress test per la mutua fiducia tra autorità giudiziarie nell’UE. La consacrazione del superiore interesse del minore quale principio che permea l’intero diritto minorile, e costituisce il prisma attraverso cui il giudice guarda alle vicende familiari, ha infatti portato ad una prima breccia nel muro – sinora inespugnabile – dell’esecuzione transfrontaliera. Per quanto i tempi non siano ancora maturi per parlare di vera e propria armonizzazione dell’esecuzione di una decisione straniera, è innegabile che le modifiche accennate nel presente contributo costituiranno una solida base per rimediare alla deprecabile prassi di sovvertire sempre e comunque un ordine di ritorno – a prescindere da ogni considerazione circa l’impatto di tale decisione sul benessere del minore [23] – ma anche un pericoloso strumento nelle mani del genitore affidatario per rimettere in discussione la valutazione del giudice del merito. Il risultato in chiaroscuro di tali novità non deve tuttavia far ritenere che la revisione del Reg. Bruxelles II-bis abbia costituito un arretramento sul terreno della cooperazione giudiziaria, che anzi si gioverà di nuovi strumenti a disposizione del giudice per intervenire in via d’urgenza circondando il minore delle cautele di cui ha bisogno ed aggiunge un ulteriore tassello sulla strada di una compiuta portabilità degli status nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea.


NOTE