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Il regolamento (UE) 2019/1111

Alberto Figone, Avvocato in Genova, Vice Presidente AIAF, Presidente AIAF Liguria

Il lavoro confronta il Reg. n. 1111/2019 con il precedente Reg. n. 2201/2003, evidenziando le innovazioni introdotte, alla luce delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione.

 

This work compares Reg. (EU) n. 1111/2019 with the previous Reg. (EU) n. 2201/2003, highlighting the introduced innovations, in light of the reasons that led to its adoption.

Keywords: Parental responsibility – Listening to the child – Enforceability and enforcement.

Sommario:

1. Introduzione - 2. Competenza giurisdizionale - 2.2. Responsabilità genitoriale - 2.2.2. La scelta del foro - 3. Litispendenza e connessione - 4. L’ascolto del minore - 5. La sottrazione internazionale di minori - 6. Il riconoscimento delle decisioni, degli atti pubblici e degli accordi - 7. Esecutività ed esecuzione - NOTE


1. Introduzione

Come è noto, il Reg. (UE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) ha costituito una pietra miliare nella disciplina delle sempre più frequenti relazioni interpersonali cross-border, intervenendo in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, responsabilità genitoriale e sottrazione di minori. Da tempo si è peraltro avvertita la necessità di introdurre miglioramenti a questo testo, tanto che già nel giugno 2016, la Commissione aveva presentato una proposta di riformulazione del Regolamento con l’obiet­tivo di «sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l’interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci». La [continua ..]

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2. Competenza giurisdizionale

2.1. Separazione, divorzio, annullamento del matrimonio   L’art. 3 nel nuovo Regolamento, nell’individuare i criteri di competenza giurisdizionale generale a conoscere delle diverse controversie inerenti la crisi coniugale, riprende il precedente testo, con l’espunzione di qualsiasi richiamo, dopo la Brexit, alla disciplina del “domicile” del Regno Unito e dell’Irlanda [2]. Nessuna novità nemmeno quanto agli artt. 4 e 5 (rispettivamente sulla domanda riconvenzionale e la conversione della separazione personale in divorzio). L’art. 6 del Reg. 2019/1111 mantiene immutati i criteri giurisdizionali anche in tema di competenza residua; nel caso in cui nessuno Stato membro sia competente sulla base dei criteri uniformi, troveranno applicazione le norme interne degli Stati stessi: si tratterà generalmente di procedimenti riguardanti coniugi non aventi né residenza abituale in uno degli Stati membri, né [continua ..]

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2.2. Responsabilità genitoriale

2.2.1. Generalità Quanto alla responsabilità genitoriale, l’art. 7 del Reg. 2019/1111 afferma il principio generale contenuto nell’art. 8 Reg. Bruxelles II-bis, in relazione al quale la giurisprudenza italiana, in conformità a quella della Corte di Giustizia [3], ha avuto occasione di pronunciarsi già diverse volte [4]. Si precisa infatti che: «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite». Come è noto, già in base alle fondamentali previsioni di cui alle Convenzioni di New York del 1989 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni decisione che riguardi un minore deve essere conforme al suo migliore interesse. Sotto il profilo della competenza giurisdizionale, quell’interesse meglio può [continua ..]

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2.2.2. La scelta del foro

Il Reg. (UE) 2019/1111 ha confermato una (per quanto limitata) possibilità per «le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale» di scegliere il foro in materia di responsabilità genitoriale. Attraverso detta scelta si rende possibile (almeno in alcuni casi) il consolidamento della domanda sulla responsabilità genitoriale davanti al giudice dello Stato membro dove è pendente il procedimento di separazione o divorzio fra i genitori [5]. Non si tratta tuttavia di una novità assoluta. L’art. 10, in effetti, sviluppa quanto in precedenza già disposto dall’art. 12 (rubricato “Proroga della competenza”) par. 3 del Reg. n. 2201/2003, recependo gli orientamenti interpretativi della Corte di Giustizia [6]. La nuova norma subordina l’individuazione convenzionale della scelta del foro al fatto che il minore abbia un legame sostanziale con lo Stato membro, di cui si è [continua ..]

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3. Litispendenza e connessione

L’art. 20 del Reg. (UE) 2019/1111 è strutturato sulla falsariga dell’art. 19 del Reg. Bruxelles II- bis. Il par. 1 prevede che, nel caso siano adite due autorità giudiziarie di Stati diversi dalle stesse parti, con domande di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, l’autorità successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento fino a quando non sia stata accertata la com­petenza di quella preventivamente adita. La medesima regola è contemplata nel par. 2 quanto a domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo; si fa peraltro salvo il caso in cui la competenza giurisdizionale sia fondata sull’art. 15, relativamente ai provvedimenti provvisori e cautelari. Non si può allora che richiamare l’interpretazione già fornita dalla Corte di Giustizia e dalla Cassazione. Quest’ultima, in conformità alla pronuncia [continua ..]

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4. L’ascolto del minore

Come noto, l’ascolto del minore ha avuto un esplicito riconoscimento nella già citata Convenzione delle Nazioni Unite del 1989, come pure nella Convenzione di Strasburgo del 2003 sui diritti processuali del fanciullo. Anche il legislatore interno ha disciplinato la materia, dapprima con la riforma dell’affido condiviso (art. 155 quater c.c.) e successivamente con quella della filiazione (art. 337 octies c.c.). Ancor più di recente, in attuazione della delega di cui alla l. n. 206/2021, è intervenuto il d.p.r. n. 149/2022, che ha introdotto una disciplina maggiormente organica, ove si rimarca la centralità del giudice nell’incombente (art. 473 bis, 5° comma, c.p.c.). Non è certo questa la sede per affrontare in maniera esaustiva il tema: preme solo rammentare come l’ascolto, che diverge funditus dall’interpello o dalla testimonianza, rappresenta uno strumento con cui il giudice acquisisce la “voce” del [continua ..]

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5. La sottrazione internazionale di minori

L’entrata in vigore del Reg. (UE) 2019/1111 ha comportato una modificazione del quadro normativo di riferimento relativamente alla sottrazione internazionale di minori, nelle fattispecie in cui un minorenne, a prescindere dalla cittadinanza posseduta, avente residenza abituale in un determinato Stato venga condotto, o venga trattenuto, in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale [13]. Come noto, la materia è regolata in via generale dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – ratificata dall’Italia con la l. n. 64/1994 – così come integrata, con esclusivo riferimento agli Stati membri dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca), dal Re­golamento in esame. Il soggetto, effettivamente esercente la responsabilità genitoriale sul minore infrasedicenne al momento della sottrazione, potrà [continua ..]

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6. Il riconoscimento delle decisioni, degli atti pubblici e degli accordi

Rispetto al Regolamento Bruxelles II-bis, sono rimaste sostanzialmente invariate le norme sul riconoscimento delle decisioni, che resta infatti automatico, così come continua a non essere necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro (art. 30). Allo stesso modo (artt. 38 e 39) non sono mutati i motivi che possono giustificare un diniego del riconoscimento (contrasto con l’ordine pubblico, mancata in­staurazione del contraddittorio in caso di contumacia del convenuto, contrasto con altra decisione resa o riconoscibile nello Stato). L’unica rilevante eccezione è contenuta nel già esaminato art. 39 par. 2, in ordine alle decisioni sulla crisi della coppia genitoriale con figli minori, quando sia stato omesso il loro ascolto. Il Regolamento contiene importanti novità sul riconoscimento di atti pubblici e accordi in materia di separazione personale e divorzio, quali, in [continua ..]

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7. Esecutività ed esecuzione

Le modifiche principali riguardano la fase dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e sono relative all’abolizione dell’exequatur ed alla semplificazione del riconoscimento di alcuni tipi di decisioni, definite decisioni privilegiate. L’obiettivo, illustrato nel considerando n. 58 è quello «di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori», di modo che «la decisione emessa dal­l’autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro» possa «essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione». L’art. 34 del Reg. (UE) 2019/2011 estende a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale l’abolizione della dichiarazione di esecutività; l’esclusione di detto procedimento si giustifica in quanto «le decisioni in materia [continua ..]

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NOTE

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