home / Archivio / Fascicolo / Le competenze dell'unione europea in materia di diritto di famiglia
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Le competenze dell'unione europea in materia di diritto di famiglia
Maria Caterina Baruffi, Professore ordinario di Diritto Internazionale nell’Università degli Studi di Bergamo
L’Unione europea, per tutelare i diritti dei suoi cittadini che si spostano da un Paese all’altro, ha adottato un corpus normativo relativo ai rapporti familiari, di tradizionale competenza degli Stati. L’intervento legislativo è caratterizzato dalla settorialità e della frammentazione del sistema delle fonti, come pure da una continua evoluzione. In particolare, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, è stata presentata una proposta di regolamento in materia di status filiationis.
In order to safeguard the rights of its citizens moving from one country to another, the European Union has adopted a regulatory corpus relating to family relations, traditionally under the jurisdiction of the States. The legislative intervention is marked by the sectoral and fragmented nature of the system of sources, as well as by its continuous evolution. In particular, in the wake of the Court of Justice’s case law, a proposed regulation in the matter of status filiationis has been proposed.
Keywords: European Union jurisdiction – European regulations on family law – proposed European regulation of status filiationis.
Articoli Correlati: status filiationis - regolamento Bruxelles II ter - normativa europea rapporti familiari - filiazione riconoscimento unione europea
Sommario:
1. Il sistema delle competenze dell’Unione europea - 2. Il costante ampliamento delle competenze dell’Unione europea - 3. L’inserimento del diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere nei Trattati - 4. Il corpus normativo europeo in materia di diritto di famiglia - 5. Cenni conclusivi - NOTE
1. Il sistema delle competenze dell’Unione europea
L’entrata in applicazione il 1° agosto 2022 del Reg. 2019/1111 [1], noto come Bruxelles II-ter, di rifusione del Reg. n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis) [2], fornisce lo spunto per una riflessione sulla ripartizione di competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri, con riguardo al diritto di famiglia, materia particolarmente “sensibile”. Sempre più frequentemente, infatti, l’Unione europea sta incidendo in settori che tradizionalmente rientrano nelle competenze degli Stati membri, adducendo a giustificazione la garanzia dei diritti dei cittadini che esercitano la libera circolazione delle persone. L’Unione europea, come noto, a differenza degli Stati membri, gode, in base al principio di attribuzione contenuto nell’art. 5, par. 1, TUE, delle sole competenze che le sono state conferite dagli Stati e che sono codificate nei Trattati. Ciò comporta che essa può intervenire in via legislativa [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. Il costante ampliamento delle competenze dell’Unione europea
La rigida formulazione del principio di attribuzione è stata nel tempo attenuata [3] dal ricorso sia a strumenti previsti dai Trattati sia a principi di origine giurisprudenziale. L’unico modo istituzionale, previsto dal TUE, per ampliare le competenze dell’Unione è l’utilizzo della proceduta di revisione, che porta ad una modifica dei Trattati, come avvenuto per l’AUE (del 28 febbraio 1986, in vigore dal 1° luglio 1987) e per i Trattati di Maastricht (del 7 febbraio 1992, in vigore dal 1° novembre 1993), Amsterdam (del 2 ottobre 1997, in vigore dal 1° maggio 1999), Nizza (del 26 febbraio 2001, in vigore dal 1° febbraio 2003) e di Lisbona (del 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009). La relativa procedura è stata radicalmente modificata nel 2009 a Lisbona per garantire maggiore trasparenza, evitando, per quanto possibile, il ricorso al metodo diplomatico tradizionale, basato su trattative a porte chiuse, [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. L’inserimento del diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere nei Trattati
Col tempo le modifiche via via apportate ai Trattati hanno arricchito il novero delle competenze dell’Unione, anche, seppur con non poche difficoltà, nel campo del diritto di famiglia. Avendo il Trattato di Amsterdam “comunitarizzato” [13] una parte della cooperazione giudiziaria, e specificamente quella in materia civile, ciò ha comportato la possibilità che venissero adottati con maggior facilità anche in tale settore atti vincolanti sottoposti al vaglio della Corte di Giustizia. Il Trattato di Lisbona ha quindi definitivamente razionalizzato la competenza dell’Unione in materia di famiglia, inserendola nell’àmbito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), di cui al Titolo V del Trattato sul funzionamento, al Capo III, dedicato alla cooperazione giudiziaria civile [14] ed ancorandone il fondamento alla realizzazione dei diritti fondamentali degli individui. Lo SLSG – che figura [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Il corpus normativo europeo in materia di diritto di famiglia
L’intervento dell’Unione ha avuto, come anticipato, a fondamento la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, quale diritto connesso alla cittadinanza europea, oltre che come mezzo per la realizzazione del mercato unico [23]. Esso, infatti, costituisce ancora oggi il caposaldo delle politiche europee in materia di famiglia, grazie in particolare alla interpretazione della Corte di Giustizia [24]. Consentire, infatti, la circolazione delle persone all’interno dell’Unione ha come conseguenza la possibilità che anche i rapporti interpersonali si svolgano al di là dei confini statali rendendo necessario un intervento a livello europeo al fine di evitare, o, quanto meno, ridurre, i rischi di discontinuità nella vita giuridica dei soggetti dovuti alla mancanza di omogeneità delle norme relative alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento delle decisioni provenienti da paesi [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. Cenni conclusivi
Tratto qualificante della disciplina dell’Unione europea è la possibilità per i giudici nazionali, chiamati ad applicare i summenzionati regolamenti in una controversia in materia di diritto di famiglia con carattere transnazionale, di rivolgere alla Corte di Giustizia una richiesta di interpretazione qualora abbiano dei dubbi sul significato da attribuire alle nozioni contenute nelle norme di detti regolamenti o nel Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 [48] sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in virtù dell’art. 15 del Reg. n. 4/2009 [49]. Ed in effetti la giurisprudenza della Corte ha integrato gli atti in parola, fornendo un ausilio imprescindibile nella lettura delle norme e guidando l’attività dei giudici nazionali, non solo di quelli che hanno sollecitato il parere. Tale impulso giurisprudenziale ha suscitato preoccupazioni, in particolare da parte di quei paesi più attenti al rispetto [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE