Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Manifesto AIAF


La situazione di perdurante emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha confermato che la corretta gestione delle relazioni personali è fondamentale per la tenuta dei rapporti sociali; ha fatto comprendere quanto sia importante che lo Stato garantisca la salute dei suoi cittadini, salute che, come afferma l’OMS, non corrisponde ad “assenza di malattie o infermità” ma ad uno “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”. Un obiettivo che non può essere centrato senza la creazione di strumenti e luoghi per la composizione dei conflitti familiari.

È dunque imprescindibile che la riforma del processo civile richiesta dall’Unione Europea si occupi specificamente, come AIAF chiede da anni, dei diritti delle relazioni familiari, diritti bistrattati prima e dimenticati poi.

Una riforma che non può prescindere dall’intro­duzione di un Giudice unico specializzato, chiamato a decidere tutte le controversie che riguardano la famiglia ed i minori di età, evitando così che i cittadini debbano fare la spola tra questo e quel Tribunale.

Una riforma che contenga il ruolo delle professionalità extragiuridiche, di cui certo non si vuole negare l’importanza, ma che devono limitarsi a supportare, senza sostituire, il giudice, sempre e comunque nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: lo Stato non può affidare a terzi la tutela dei diritti della persona.

Una riforma che dia nuova vita alla figura dell’av­vocato negoziatore, privilegiando la negoziazione assistita che rimane, tra gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, quello che meglio garantisce il riconoscimento e la tutela dei diritti soggettivi, personali e patrimoniali, dei minori di età e degli adulti.

Una riforma che non induca chi è vittima di violenza, di qualunque tipo, a continuare a subire, nella paura che un giudizio possa risolversi nella sua colpevolizzazione.

Una riforma che, finalmente, porti a compimento la digitalizzazione del processo.

Una riforma che, anche e soprattutto nel diritto delle relazioni familiari, realizzi i principi del giusto processo.

AIAF chiede con forza al Governo e al Parlamento, dopo tanti anni di attesa, un intervento organico che preveda quanto segue.

Riforma ordinamentale e rito applicabile 1. Abrogazione del Tribunale per i minorenni e istituzione delle Sezioni Specializzate per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, con unificazione delle competenze davanti ad un unico Giudice, così da evitare alle famiglie, che hanno bisogno di regolamentare i loro rapporti, di dover instaurare plurimi pro­cedimenti per la composizione del conflitto, come oggi sono obbligati a fare. 2. Specializzazione del Giudice, con abrogazione del limite decennale di permanenza nel­l’incarico. 3. Introduzione di un rito unico per tutti i procedimenti di competenza delle Sezioni Specializzate, con piena attuazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio (mediante la previsione di un processo strutturato organicamente per legge) e contenimento dei poteri officiosi del Giudice. Il rito dovrà essere improntato a principi di particolare snellezza e speditezza, atti a regolare l’urgen­za che caratterizza il contenzioso delle relazioni familiari, ma non ancorato a criteri generici di “semplificazione e flessibilità” che richiamano in maniera preoccupante il rito ca­merale, la cui disciplina, generica e lacunosa, risulta difficilmente compatibile con i principi del giusto processo, costituzionalmente sanciti. 4. Competenza monocratica generale ad eccezione dei procedimenti ex art. 330 c.c. di competenza del giudice collegiale circondariale, nonché dei procedimenti di adottabilità, penali a carico di imputati minori di età, amministrativi ex art. 25 RDL 1404/1934, relativi a persone minori di età sottoposte a programma di protezione, nei quali il Tribunale deciderà in composizione collegiale integrata con un solo componente laico, cui non potrà essere delegata l’assunzione di alcun atto istruttorio o diverso incombente del procedimento. 5. Obbligatorietà della nomina del curatore spe­ciale ex art. 78 c.p.c. in tutti i procedimenti ex artt. 330/333 c.c. oppure ogni qualvolta sia emesso un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. 6. Obbligatorietà dell’ascolto diretto del minore da parte del Giudice specializzato, senza facoltà di delega al CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a Giudice diverso da quello del procedimento. 7. Pronuncia, su richiesta di una delle parti della sentenza parziale di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile direttamente alla prima udienza, passibile solo di appello immediato. 8. Reclamabilità, ex art. 669 terdecies c.p.c., di tutti i provvedimenti provvisori, ivi compresi quelli di modifica o revoca emessi nel corso del giudizio. 9. Semplificazione delle procedure consensuali, che preveda anche l’assistenza di un avvocato per parte ed eliminazione del giudizio di equità ex art. 5, comma 8 L. [continua..]