Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Quanto dei principi esposti da AIAF in materia di mediazione familiare e coordinazione genitoriale nel proprio manifesto per la riforma della giustizia familiare pubblicato a marzo 2021 è stato recepito dalla l. n. 206/2021 e come è perfettibile a parere di AIAf il disposto della legge delega (di Valeria Vezzosi, Avvocata in Firenze)


SOMMARIO:

1. I principi espressi da AIAF in materia di mediazione familiare e coordinazione genitoriale nel proprio Manifesto e quanto di questi č stato recepito dalla l. 26 novembre 2021, n. 206 - 2. Come č perfettibile secondo AIAF il disposto della l. 26 novembre 2021, n. 206 quanto alla mediazione familiare - 3. La coordinazione genitoriale secondo il Manifesto AIAF - 4. Quanto č stato recepito dalla l. 26 novembre 2021, n. 206 circa la coordinazione genitoriale - NOTE


1. I principi espressi da AIAF in materia di mediazione familiare e coordinazione genitoriale nel proprio Manifesto e quanto di questi č stato recepito dalla l. 26 novembre 2021, n. 206

La mediazione familiare è un percorso di aiuto nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito o di conflitti parentali che implichino aspetti emotivo-relazionali, volontario, sollecitato dalle parti, finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari ed in particolare al raggiungimento di accordi concreti e duraturi concernenti l’affidamento e l’edu­cazione dei minori, tutti gli aspetti economici e patrimoniali, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di separazione e divorzio [1]. AIAF, associazione che raccoglie avvocati dedicati prevalentemente al diritto delle relazioni familiari, è consapevole dell’importanza della mediazione familiare al fine del contenimento e canalizzazione del conflitto familiare nel momento della separazione, del divorzio o del sorgere di un conflitto endo-familiare, ed è consapevole della funzionalità della mediazione familiare alla garanzia dei diritti dei minori e degli adulti coinvolti: la cogenitorialità che sopravvive alla separazione della coppia, rispettosa dei bisogni del figlio e dei genitori, è un diritto del minore ed anche dell’adulto. AIAF quindi sostiene la mediazione familiare e la promuove ma secondo precisi parametri. La mediazione familiare deve essere condotta da professionisti validamente formati anche in ambito giuridico e in materia di violenza di genere e sui minori: deve essere istituito un elenco di mediatori, l’iscrizione ed il permanere nel quale sia subordinato al rispetto da parte del singolo della normativa fissata dalla l. 14 gennaio 2013, n. 4 sulle professioni non riconosciute o non ordinistiche, ovvero alla iscrizione quale socio professionista ad associazioni che rilasciano attestato di qualità dei Servizi ex art. 7 di detta legge, verificato il possesso da parte dei soci iscritti dei requisiti di formazione ed aggiornamento previsti. La mediazione familiare non deve essere diretta alla composizione di questioni economico patrimoniali: la mediazione familiare non avviene con la presenza ed assistenza dei legali ed il mediatore non ha formazione e competenze su questioni economiche e patrimoniali. Se anche le ha perché professionista di formazione giuridica, non le può utilizzare in quella sede ai fini della predisposizione di un accordo fra le parti dovendo rispettare il limite deontologico della unicità di ruolo. La [continua ..]


2. Come č perfettibile secondo AIAF il disposto della l. 26 novembre 2021, n. 206 quanto alla mediazione familiare

Non si rinviene però nella legge delega il limite fissato da AIAF riguardo alla non trattabilità delle questioni di tipo economico-patrimoniale da parte del mediatore. È vero che molte associazioni di mediazione applicano la c.d. mediazione semiglobale, ovvero il mediatore non tratta delle questioni economiche e patrimoniali se non sotto il profilo relazionale e previa consultazione con i legali o acquisendo loro parere; ma l’ambito di applicazione della mediazione familiare di nuovo conio, sollecitata o delegata dal giudice che si tiene quindi a latere di un contenzioso giudiziario, non può essere rimesso alla discrezionalità del singolo mediatore o associazione di mediazione. AIAF è consapevole che alla soluzione delle questioni economiche patrimoniali spesso consegue una rapida riorganizzazione delle relazioni familiari ed il raggiungimento di accordi concernenti l’affidamento e dell’educazione dei minori, concreti e durevoli. E proprio per tale motivo auspica che in sede di scrittura dei decreti attuativi si tenga conto di ciò atteso che deve essere assicurato alla parte anche una assistenza qualificata ed un’informa­zione completa sulle conseguenze giuridiche, fiscali, previdenziali che ogni scelta su questioni economiche e patrimoniali ha nel presente, medio e lungo periodo: quindi che sia limitato l’og­getto della mediazione familiare o prevista come obbligatoria l’assistenza dei legali al negoziato e alla stesura dell’accordo sulle questioni economiche e patrimoniale. Diversamente all’esigenza di deflazione del contezioso, principio cui si è ispirato il legislatore nell’incentivare l’utilizzo della mediazione familiare volontaria in esordio e nel corso della causa, viene sacrificata la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti ed il rispetto dei principi del giusto processo e del contraddittorio (art. 111 Cost.).


3. La coordinazione genitoriale secondo il Manifesto AIAF

La coordinazione genitoriale, traduzione letterale del termine inglese parenting coordination, è definita da Debora K. Carter, colei che l’’ha teorizzata, un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution) per genitori separati, divorziati o mai sposati, incapaci di risolvere conflitti genitoriali, che possono altrimenti cercare rimedio ai loro conflitti attraverso il sistema giudiziario [5]. Dopo anni di studio ed applicazione da parte delle corti di merito [6] viene oggi definita come un processo di risoluzione attiva delle controversie centrato sul minore, attraverso il quale un professionista che si occupa di famiglie e minori, adeguatamente formato, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, sensibilizzandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti, prendendo decisioni in base al conferimento di incarico; la Coordinazione Genitoriale può anche essere predisposta dal tribunale, che conferisce mandato al professionista, adeguatamente formato, per la gestione della conflittualità genitoriale al fine di giungere alla risoluzione della controversia [7]. La legge delega non fa espresso richiamo alla coordinazione genitoriale all’art. 1, 23° comma, lett. ee) quando prevede «la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli», ma è evidente che in tale figura è riconoscibile il coordinatore genitoriale, per come esso è andato affermandosi nella giurisprudenza di merito degli ultimi anni. AIAF suggerisce la creazione di un elenco di coordinatori genitoriali presso ciascun tribunale, l’effettività volontarietà della adesione al percorso da parte degli interessati, il rispetto assoluto dei limiti di cui all’art. 48 della Convenzione di Istanbul. Nell’art. 1, 23° comma, [continua ..]


4. Quanto č stato recepito dalla l. 26 novembre 2021, n. 206 circa la coordinazione genitoriale

La formulazione dell’art. 1, 23° comma, lett. ee) attua un adeguato bilanciamento fra rispetto del principio di autodeterminazione dell’adulto e dovere dello stato di intervento a sostegno del minore e delle famiglie, dottrina di settore e prassi applicativa fin qui. Non si ritrova tuttavia la previsione di istituzione di un elenco di coordinatori genitoriale presso ciascun tribunale, indicata da AIAF; ciò è singolare laddove si consideri che ciò è ed è garanzia di verifica di professionalità per il giudice e per le parti e che la analoga previsione è stata fatta quanto alla mediazione familiare allo scopo di facilitare l’accesso allo strumento [8]. Il coordinatore, ausiliario del giudice, opera poi con coppie altamente conflittuali o a perdurante conflittualità, ed interviene dopo che sono stati emessi provvedimenti che regolamentano l’affidamento dei figli; al coordinatore vengono mandati interventi che il giudice determina, comunque finalizzati a superare conflitti tra le parti e fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. Lo scopo dell’art. 1, 23° comma, lett. ee) è ridurre il contenzioso di secondo livello e profilo, assicurare il rispetto dei provvedimenti giudiziali assunti, attivare e sostenere la relazione genitori/figli e fra i genitori, con contenimento di spesa pubblica. Aggiungo che lo scopo primario è garantire ai minori il diritto ad essere educati dalla propria famiglia, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni e nei limiti e proporzione delle sostanze e della capacità di cura di cui ciascun genitore dispone. Al coordinatore non sono assegnati compiti decisionali vicari rispetto a quelli del giudice, ma l’intervento che è mandato a svolgere presso i genitori e con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione della relazione genitoriale è delicato e richiede specializzazione ed aggiornamento. Inoltre il coordinatore genitoriale, a differenza del mediatore familiare, è un ausiliario del giudice, che questi applica in una materia in cui dispone di poteri officiosi di natura pubblicistica. Quindi la professionalità del soggetto individuato, anche su scelta delle parti, deve essere assicurata, verificabile e conoscibile al giudice ed alle parti. Diversamente non sarà [continua ..]


NOTE