Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La conflittualità genitoriale nella gestione scolastica (di Clara Nicoletta Bevilacqua, Avvocata in Milano)


Il presente elaborato si propone di analizzare la conflittualità genitoriale nella gestione scolastica in rapporto ai doveri dell’istituzione scolastica nelle situazioni di separazione o di conflitto tra genitori, con riguardo alla comunicazione scuola famiglia e con differenziazione tra questioni di ordinaria amministrazione e questione di maggior interesse per il minore.

 

This paper aims to analyze parental conflict in managing education in relation to the school’s duties in situations of separation or conflict between parents over school-family communication, and differentiating between issues of ordinary administration and those of greater interest for the child.

Keywords: education – public and private school – transfer to other educational institution – family school communications.

SOMMARIO:

1. Doveri dell’istituzione scolastica nelle situazioni di separazione o conflitto - 2. Comunicazione scuola-famiglia, gite, uscite anticipate: ordinaria amministrazione o questioni di maggior interesse? - 3. (Segue). Uscita da scuola/deleghe e gite scolastiche: ordinaria amministrazione - 4. (Segue). Caso particolare: le comunicazioni inerenti l’andamento scolastico - 5. (Segue). L’iscrizione a scuola e il trasferimento ad altro istituto: decisioni di maggior interesse - NOTE


1. Doveri dell’istituzione scolastica nelle situazioni di separazione o conflitto

In data 2 settembre 2015, il MIUR ha diramato a tutti gli Uffici e Dirigenti scolastici la Circolare n. 5336 contenente “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006” [1]. La Circolare in commento rimarca l’importanza del diritto del minore a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, parimenti titolari della responsabilità genitoriale nei suoi confronti, con l’obiettivo di garantire anche al genitore non affidatario o non collocatario il diritto di essere coinvolto e ragguagliato, direttamente dall’istituto scolastico, in merito ad ogni aspetto inerente la formazione del minore, a maggior ragione considerando la permanenza del diritto/dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione del figlio. A tal fine, il Ministero ha individuato alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere. Si è previsto che gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano inoltrare tutte le comunicazioni, di qualsiasi natura (didattiche, disciplinari e di qualunque natura), ad entrambi i genitori separati/divorziati, anche non conviventi e non collocatari. Anche le comunicazioni (sms/mail) inerenti ritardi, assenze ed altro sono da inviare ad entrambi i genitori. L’istituto scolastico deve inoltre garantire la possibilità anche al genitore non convivente residente in altro comune e/o impossibilitato a recarsi personalmente ai colloqui/con i docenti/dirigente scolastico/coordinatore di classe, di poter fruire di modalità alternative alla presenza “di persona” al colloquio. L’istituto scolastico, dotato di strumenti informatici per la comunicazione scuola/famiglia e/o per la gestione del registro elettronico, è così tenuto a fornire ad entrambi i genitori le credenziali di accesso, mentre deve accertare la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori in calce ai documenti principali, ivi inclusa la pagella, ove siano ancora in uso modalità cartacee.


2. Comunicazione scuola-famiglia, gite, uscite anticipate: ordinaria amministrazione o questioni di maggior interesse?

Come visto, l’aspetto più rilevante della riforma legislativa del 2006 è rappresentato dalla centralità del minore e dall’esigenza di tutelarne l’interesse in via prioritaria attraverso l’introduzio­ne del principio di bi-genitorialità, che, prevede il diritto del minore a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori. Il d.lgs. n. 154/2013, inoltre, ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la l. n. 219/2012, parificando definitivamente figli nati al­l’interno e fuori dal matrimonio [2]. Considerati questi aspetti, vi è poi da precisare che il principio di bi-genitorialità si estrinseca anche nel dovere di entrambi i genitori di vigilare costantemente sul comportamento e sull’an­damento scolastico dei figli minori di età. Tale aspetto è stato ben descritto da una pronuncia del TAR Friuli-Venezia Giulia [3] che ha chiosato «Il principio di bi-genitorialità è da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, in modo da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Orbene, tale “presenza” passa, però, necessariamente attraverso un comportamento attivo del singolo genitore e non di mera “attesa”. Sicché, accanto agli eventuali obblighi di comunicazione/informazione gravanti sulla scuola assume preponderante rilievo il dovere dei genitori di vigilare costantemente sul comportamento e andamento scolastico dei propri figli minori di età, in quanto elementare manifestazione del dovere di assicurare ai medesimi l’assistenza morale di cui necessitano». Calandosi nella realtà delle coppie separate numerosi sono gli interrogativi che, nella quotidianità, ci si deve porre e su cui il professionista è chiamato a fornire una risposta. E così, ci si chiede se, ad esempio, il genitore non collocatario abbia diritto di pretendere che la scuola invii le comunicazioni anche a lui oppure se in caso di gite scolastiche serva l’autorizzazione all’usci­ta [continua ..]


3. (Segue). Uscita da scuola/deleghe e gite scolastiche: ordinaria amministrazione

Nei rapporti scuola-famiglia possono sorgere alcuni problemi in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale allorquando nascano situazioni di conflitto nella gestione della relazione con i figli nelle quali la scuola spesso finisce per essere coinvolta. Come detto, se la questione attiene all’ordinaria amministrazione non occorre il consenso preventivo e scritto di entrambi i genitori. In caso di coppia separata/divorziata può capitare sovente che un genitore chieda all’Istituto scolastico di non affidare all’uscita da scuola il figlio al genitore cui sono assegnate le visite in quel giorno. La richiesta, che andrà analizzata con riguardo ad eventuali peculiarità del caso, pare, prima facie, illegittima, ed in tal caso è chiaro che sussista per la scuola il dovere di prendere atto dell’esistenza di una situazione di conflittualità fra i genitori, e attivarsi per acquisire il provvedimento del tribunale che disciplini le modalità di affidamento e visite. Quanto invece alla possibilità per il genitore cui spettano le visite al figlio, di delegare terzi per prendere il figlio da scuola, in regime di affidamento condiviso, è riconosciuta la facoltà di ciascun genitore di delegare in forma scritta un soggetto terzo che compia in sua vece specifici atti, ivi incluso il prelevamento dall’istituto a fine orario scolastico. Esemplificando, alla luce della normativa vigente, dunque, è possibile che la scuola affidi l’alun­no (all’uscita o in caso di uscite anticipate) al compagno di uno dei due genitori, in caso di affidamento condiviso, o al compagno del genitore affidatario, in caso di affidamento esclusivo, qualora il genitore in questione abbia prodotto una delega. In caso di disaccordo, è facoltà del­l’altro genitore ricorrere al tribunale per opporsi alla delega. Quanto appena illustrato in tema di uscita da scuola trova applicazione anche con riferimento alle decisioni inerenti le gite scolastiche e i viaggi di istruzione che, non rientrando fra le questioni di maggior interesse, richiederanno normalmente l’assenso di un solo genitore. L’istituto scolastico non sarà, di norma, tenuto ad indagare il consenso di entrambi i genitori.


4. (Segue). Caso particolare: le comunicazioni inerenti l’andamento scolastico

La maggior parte delle scuole, essendo dotata di sistema informatizzato (c.d. registro elettronico), prevedono la consultazione dei risultati scolastici mediante accesso a detto sistema con credenziali personali. E così è diritto di ciascun genitore richiedere ed ottenere dalla scuola dette credenziali, rispondendo tale attività al dovere di vigilare sull’istruzione e sull’apprendimen­to del figlio, anche qualora non sia affidatario. Ove la scuola non disponesse di strumenti informatizzati, all’esito del percorso scolastico, sarà richiesta la sottoscrizione della pagella cartacea da parte di entrambi i genitori. Un caso emblematico sul tema specifico è stato sottoposto alla decisione del TAR Friuli Venezia Giulia in una pronuncia del 2017 [4]. Pur in assenza di una specifica previsione diretta agli istituti scolastici, i Giudici hanno annullato la bocciatura di un alunno della scuola media per contestate carenze informative da parte dell’istituto nei riguardi di entrambi i genitori, separati in regime di affidamento condiviso. Il TAR non ha, infatti, ritenuto sufficiente le comunicazioni sul rendimento scolastico fatte, in corso d’anno, dalla scuola al solo genitore collocatario, a maggior ragione in considerazione del fatto che l’istituto era a conoscenza della delicata situazione familiare [5]. L’orientamento, peraltro, è stato a più riprese affermato anche dal TAR Puglia [6]: «Risulta illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno qualora l’istituto scolastico non abbia relazionato per tempo i genitori dello stesso in ordine al rendimento scolastico negativo dell’alunno e tale comportamento omissivo della scuola abbia impedito ai genitori medesimi, non tempestivamente informati della situazione scolastica del figlio, di adottare rimedi opportuni. [...] Detto obbligo di informazione non può ritenersi assolto né garantito dal fatto che, nella specie, a partire dal 2016, il Liceo si fosse dotato di un Registro elettronico attraverso il quale i docenti inserivano i risultati delle valutazioni, le assenze, i ritardi, le attività didattiche, gli argomenti delle lezioni, e tutte le comunicazioni necessarie accessibili agli studenti e alle famiglie, consentendo ai genitori, in tempo reale, di informarsi sulle valutazioni o sulla presenza o sul ritardo a scuola dei propri figli, [continua ..]


5. (Segue). L’iscrizione a scuola e il trasferimento ad altro istituto: decisioni di maggior interesse

La domanda di iscrizione a scuola (o di trasferimento), pur compilata da uno dei genitori, deve sempre essere condivisa e sottoscritta da entrambi: essa rientra, infatti, nell’ambito delle decisioni di maggior interesse afferenti l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza [7], che sanziona la scelta unilaterale assunta da parte di un genitore, anche mediante l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c. nella forma dell’ammonimento [8] o del risarcimento del danno [9]. Una considerazione particolare meritano, come si vedrà infra, le ipotesi di “prima iscrizione” ad un istituto scolastico ovvero di trasferimento, in corso d’anno presso altro Istituto; così come il regime di scelta tra scuole pubbliche, ovvero private. Quello su cui preme, sin d’ora, porre l’attenzione del lettore è, ancora una volta, la diversa prospettiva in cui porsi allorquando si indaghi la legittimità del consenso espresso nel solco dei principi civilistici, ovvero di quelli propri, di diritto amministrativo, dell’istituto scolastico. Ciò che è necessario e sufficiente in una prospettiva, potrebbe non esserlo nell’altra ed in questo senso, l’ipotesi della c.d. “prima iscrizione” presso un istituto scolastico ne è un caso emblematico. Se, come detto, per i principi civilistici il consenso di entrambi i genitori è sempre richiesto; per ciò che concerne la prospettiva scolastica, per il caso della c.d. “prima iscrizione” del minore a scuola, è sufficiente acquisire la richiesta di uno dei genitori senza reazioni contrarie da parte dell’altro genitore: ciò è desumibile dalla disposizione contenuta nell’art. 192, u.c., d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche [10] che, in tema di “Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione”, prescrive che la domanda di iscrizione sia sottoscritta per ogni anno scolastico «da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 c.c.». Nell’ipotesi di prima iscrizione, non essendo facile per l’istituto scolastico, in questo stadio, [continua ..]


NOTE