Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La vaccinazione Sars-Cov-2 nei soggetti minorenni (di Sara Gemignani, Avvocata in Lucca)


L’Autrice illustra il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi a seguito dell’aper­tura della campagna vaccinale anti-Covid-19 ai soggetti di età minore, con particolare attenzione ai contrasti interpretativi ed alle criticità emerse in ambito applicativo. Approfondisce poi il tema dell’ascolto del minore e della manifestazione di volontà espressa dal medesimo in ordine alla somministrazione del vaccino SARS-CoV-2.

 

The Author illustrates the regulatory framework and case-law orientations that formed following the launch of the Covid-19 vaccine campaign for children, with particular focus on conflicting interpretations and the critical areas that emerged in terms of enforcement. She then more deeply examines the issue of listening to the child and the child’s expression of his or her wishes as relates to the administration of the SARS-CoV-2 vaccine.

Keywords: minors – vaccination – SARS-CoV-2.

SOMMARIO:

1. La somministrazione vaccinale nei soggetti di età minore nell’assetto normativo e giurisprudenziale - 2. Somministrazione vaccinale SARS-CoV-2 e i contrasti sul consenso all’interno della famiglia unita - 3. Somministrazione vaccinale SARS-CoV-2 e contrasti sul consenso all’interno della famiglia disaggregata - 4. Orientamenti giurisprudenziali emersi in ordine alla somministrazione del vaccino SARS- CoV-2 nei soggetti di età minore - 5. L’ascolto del minore e la manifestazione del consenso al trattamento vaccinale - 6. Diritto al ricorso effettivo del soggetto minorenne - NOTE


1. La somministrazione vaccinale nei soggetti di età minore nell’assetto normativo e giurisprudenziale

La tutela del diritto alla salute del soggetto di età minore si iscrive nel quadro costituzionale disegnato dagli artt. 2, 3, 30, 31 e 32 Cost. quale garanzia di generale stato di benessere del minore nella sua complessità nei molteplici e variabili contesti ove lo stesso svolge la propria personalità [1]. Tale tutela giunge fino a ricomprendere anche le prospettive future relative al miglior sviluppo psico-fisico del minore. Il tema della somministrazione vaccinale si inserisce proprio in tale ambito quale trattamento diretto a migliorare ovvero a preservare lo stato di salute del singolo e l’interesse della collettività. La somministrazione vaccinale effettua un necessario contemperamento tra il diritto alla salute del singolo, inteso anche nel suo contenuto di libertà di cure, con il coesistente e corrispettivo diritto alla salute altrui [2]. Tale corollario determina altresì l’obbligo positivo dello Stato, anche ai sensi degli artt. 8 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo [3], di intervenire per rimuovere eventuali osta­coli alla tutela della salute mediante la previsione di strumenti idonei e con l’emissione di provvedimenti tempestivi ed efficaci. A partire dall’anno 2013, l’Italia aveva registrato una costante ed ingente tendenza alla diminuzione delle somministrazioni vaccinali nei soggetti minori e la relativa copertura si era attestata ben al di sotto della soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con aumento dei casi accertati di infezioni e la ricomparsa di focolai epidemici di malattie da tempo debellate. Al fine di apportare dei correttivi a tale indirizzo, assicurando la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, veniva dunque adottato il d.l. 7 giugno 2017, n. 73 (c.d. decreto Lorenzin), poi convertito nella l. 31 luglio 2017 n. 119, il cui art. 1 ha reso obbligatorie e gratuite, per i minori sino a sedici anni di età, dieci profilassi vaccinali, raccomandando altresì ulteriori vaccinazioni, indicate come facoltative. L’obbligo era escluso in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale nonché di pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche, da documentare nei modi stabiliti nel medesimo decreto, che prevedeva sanzioni [continua ..]


2. Somministrazione vaccinale SARS-CoV-2 e i contrasti sul consenso all’interno della famiglia unita

La scelta di sottoporre il figlio alla vaccinazione SARS-CoV-2, in quanto decisione di maggiore interesse attinente alla salute del minore, deve essere effettuata congiuntamente da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. In caso di contrasto, a norma dell’art. 316 c.c., ciascun genitore ha facoltà di ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti ritenuti più idonei. In tali casi, il giudice adito, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del minore infradodicenne o anche di età inferiore ove capace di discernimento, è chiamato a suggerire le determinazioni ritenute più utili nell’interesse del minore e dell’unità familiare attribuendo, laddove il dissidio permanga, il potere decisionale al genitore ritenuto più idoneo a curare l’interesse del figlio. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in ordine alla somministrazione vaccinale, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario ritiene che la domanda giudiziale debba essere azionata mediante ricorso avanti il Tribunale ordinario, secondo quanto disposto dall’art. 38 delle disposizioni attuative al codice civile, che stabilisce, al 2° comma, che «sono emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria». Tale impostazione veniva assunta dal Tribunale di Parma, con ordinanza resa in data 11 ottobre 2021, che rigettava l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni avanzata dalla resistente, attribuendo al Tribunale ordinario la competenza a dirimere le controversie che riguardano questioni di particolare importanza, quale la materia sanitaria e, dunque, nel caso di specie, la somministrazione del vaccino anti-Covid-19 al figlio minore. In linea con tale pronuncia si è espresso anche il Tribunale per i Minorenni di Torino il quale con decreto del 1° ottobre 2021 ha evidenziato che «qualora il contrasto tra genitori su una questione di particolare importanza si inserisca nel corso di un provvedimento de potestate innanzi all’autorità genitoriale minorile, questa non sarebbe competente a dirimere il conflitto, non essendo per l’appunto prevista per [continua ..]


3. Somministrazione vaccinale SARS-CoV-2 e contrasti sul consenso all’interno della famiglia disaggregata

L’art. 337 ter, 3° comma, c.c. stabilisce, con riferimento all’esercizio della responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente fra i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, vengano assunte di comune accordo fra loro tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli specificando che, laddove non venga raggiunto un accordo tra gli esercenti la responsabilità genitoriale, la decisione sia rimessa al giudice. Ciascun genitore, in presenza di contrasto con l’altro circa la somministrazione del vaccino al figlio, potrà dunque proporre ricorso avanti il Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., trattandosi di decisione attinente la salute del minore e, dunque, di controversia insorta tra i genitori in ordine all’esercizio delle responsabilità genitoriale. L’ammissibilità del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. in tema di autorizzazione alla somministrazione vaccinale è stata riconosciuta espressamente dal Tribunale di Monza il quale, sul punto, precisava «il ricorso ai sensi dell’art. 709 ter rappresenta lo strumento normativo introdotto proprio per dirimere i contrasti insorti tra i genitori separati o divorziati nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per i figli […] Non può dunque esservi dubbio che la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino rientri in tale ambito, senza che assuma rilievo l’obbligatorietà o la facoltatività del vaccino» e confermata, più di recente, anche dal Tribunale di Bolzano che autorizzava la madre a sottoporre i figli a vaccinazione SARS-CoV-2 ritenendo applicabile il combinato disposto degli artt. 337 ter, 3° comma, c.c. e 709 ter c.p.c., trattandosi di coppia di genitori separati [7]. Il giudice competente a dirimere il contrasto sarà alternativamente il giudice del procedimento in corso, nel caso in cui sia pendente procedimento di separazione, divorzio o di regolamentazione della responsabilità genitoriale, ovvero il Tribunale ordinario del luogo di residenza del minore, laddove i predetti procedimenti siano ormai definiti. Peculiare è la posizione assunta dal Tribunale di [continua ..]


4. Orientamenti giurisprudenziali emersi in ordine alla somministrazione del vaccino SARS- CoV-2 nei soggetti di età minore

L’estensione ai soggetti minori di età della campagna vaccinale anti-Covid è stata fonte di numerosi dissidi a livello familiare tanto che, nell’ultimo anno, la giurisprudenza di merito ha espresso sul tema una pluralità di pronunce assestandosi, nella quasi totalità dei casi, in senso favorevole alla somministrazione vaccinale nei soggetti minori. Uno dei primi provvedimenti giurisprudenziali in tal senso è stato reso dal Tribunale di Monza [11] che, chiamato a dirimere il conflitto insorto all’interno di una coppia separata in disaccordo sulla somministrazione del vaccino al figlio quindicenne, autorizzava la somministrazione vaccinale, attribuendo alla madre la facoltà di accompagnare il minore presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore. Tale decisione, nella sua parte motiva, poneva a fondamento del favor vaccinale le risultanze della relazione medica, acquisita agli atti, nella quale la pediatra evidenziava l’assenza nel minore di patologie o stati allergici tali da ritenersi controindicato il vaccino, nonché la volontà espressa dal quindicenne che, in sede di ascolto, aveva manifestato il proposito di sottoporsi alla somministrazione per recuperare la propria vita sociale e di relazione, duramente compromessa nel periodo pandemico. Il Tribunale monzese, pertanto, in continuità con l’orientamento giurisprudenziale già consolidatosi in materia vaccinale [12], sospendeva la capacità del genitore contrario alla profilassi, così il divieto opposto da quest’ultimo è stato ritenuto non corrispondente all’interesse del figlio minore. La giurisprudenza di merito successiva a tale pronuncia [13] è pressoché unanime nell’autorizzare la somministrazione del vaccino SARS-CoV-2 nei soggetti minori con espresso richiamo alle decisioni assunte sul tema dall’Agenzia Europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) [14] nonché all’opinione favorevole della comunità scientifica al programma vaccinale a tutela dell’incolumità individuale e collettiva ritenendo, per converso, le posizioni assunte dai soggetti contrari alla vaccinazione mere «concezioni personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori [continua ..]


5. L’ascolto del minore e la manifestazione del consenso al trattamento vaccinale

In periodo di emergenza pandemica si è riproposta la questione sulle forme e modalità di coinvolgimento del minore nella scelta di ricevere la somministrazione del vaccino, trattandosi di profilassi sanitaria suscettibile di incidere sulla sua salute. L’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176/1991 [23] garantisce al minore capace di discernimento di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria che lo riguarda esprimendo il proprio consenso, che dovrà essere debitamente preso in considerazione tenuto conto della sua età e del grado di maturità. Nella normativa interna, il combinato disposto degli artt. 315 bis, 3° comma, 316, 3° comma e 336 bis c.c. riconosce espressamente il diritto del minore infradodicenne, ed anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano nell’ottica di individuare il provvedimento più idoneo in ossequio al principio del “best interest of the child”. Per quanto attiene, nello specifico, i trattamenti sanitari rivolti ai soggetti di età minore, l’art. 6 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina valorizza l’importanza del parere espresso dal minore che viene «preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità» [24]. Naturalmente, trattandosi di trattamento sanitario, non ci si dovrà limitare ad assecondare le inclinazioni e le aspirazioni del minore ma si dovrà assumere un consenso informato garantendo a quest’ultimo, quale destinatario della prestazione, la possibilità di compartecipare alla scelta vaccinale in considerazione dell’età e del suo effettivo grado di discernimento [25]. A tale ultimo proposito, occorre altresì rilevare che la richiamata l. n. 219/2017 ha previsto all’art. 3, 1° e 2° comma, il diritto della persona minore di età o incapace alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione precisando che il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua [continua ..]


6. Diritto al ricorso effettivo del soggetto minorenne

I casi portati all’attenzione della cronaca evidenziano come spesso siano i soggetti minori ed in particolar modo i cosiddetti “grandi minori” ad esprimere a gran voce la volontà di essere sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, soprattutto al fine di recuperare quella vita di relazione, quella socialità che tanto è mancata loro nel periodo pandemico. Come noto, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., il minore è privo di capacità processuale e può dunque stare in giudizio soltanto se rappresentato, assistito o autorizzato secondo le norme che ne regolano la capacità [28]. In caso di diniego degli esercenti la responsabilità genitoriale alla sottoscrizione della modulistica necessaria per l’accesso del minore alla somministrazione vaccinale, quest’ultimo non potrà rivolgersi direttamente a un avvocato, perché si faccia portatore della sua domanda di giustizia né tantomeno potrà sottoscrivere una procura al professionista. Il minore potrebbe dunque rivolgersi ai Servizi Sociali, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e all’autorità di pubblica sicurezza manifestando la volontà di sottoporsi alla vaccinazione nel tentativo di provocare la segnalazione, da parte di questi ultimi soggetti, della questione al­l’Ufficio interventi civili presso la Procura minorile per l’avvio di un procedimento presso il Tri­bunale per i Minorenni. Tale procedura, pur formalmente corretta, risulta tuttavia uno strumento scarsamente funzionale rispetto alla necessità di risolvere la problematica in termini ragionevolmente brevi. In ipotesi, parrebbe pertanto preferibile per il minore richiedere, ai sensi dell’art. 321 c.c. [29], la nomina di un curatore speciale che possa assisterlo e farsi portavoce delle sue istanze avanti l’Autorità giudiziaria prestando il consenso alla vaccinazione, negata dai genitori. Ulteriore possibilità di attivazione di una procedura giudiziale volta alla risoluzione del contrasto insorto è fornita poi dall’art. 3, 5° comma, della l. 22 dicembre 2017, n. 219 il quale prevede la possibilità, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli artt. 406 ss. c.c. o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, di rimettere al Giudice Tutelare le decisioni di natura [continua ..]


NOTE