Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Il curatore speciale e avvocato del minore: deontologia e responsabilità (di Laura Marini, Avvocata in Firenze)


L’Autrice, dopo aver individuato le norme del Codice Deontologico Forense che fanno esplicito riferimento alla condotta dell’avvocato nel caso in cui venga a contatto con un minore, analizza alcuni principi deontologici ponendosi nell’ottica del legale che sia stato nominato Curatore speciale del minore. Tale analisi ha tenuto conto delle importanti novità introdotte sul punto dalla l. n. 206/2021.

 

After identifying the rules in the lawyers’ code of professional conduct that make explicit reference to the lawyer’s behaviour when coming into contact with a child, the Author analyses some principles of professional conduct, placing herself in the perspective of the lawyer who has been appointed the child’s special Guardian. This analysis takes account of the important innovations introduced on this point by law no. 206/2021.

SOMMARIO:

1. La struttura del Codice Deontologico Forense ed il riferimento specifico al “minore” - 2. Esame comparato dei Principi generali e delle norme di condotta specifiche - 3. Spunti di giurisprudenza - NOTE


1. La struttura del Codice Deontologico Forense ed il riferimento specifico al “minore”

Il nuovo Codice Deontologico Forense è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 (in G.U. dal 16 ottobre 2014). Il Titolo I tratta i Principi generali, i successivi titoli sono rispettivamente dedicati ai rapporti con il cliente e la parte assistita (Tit. II), ai rapporti con i colleghi (Tit. III), ai doveri dell’avvo­cato nel processo (Tit. IV), ai rapporti con i terzi e le controparti (Tit. V) ed, infine, ai rapporti con gli ordini forensi (Tit. VI). Il riferimento specifico ai “minori” nel “nuovo” C.D.F. si trova solo in quattro articoli, su 73: –    all’art. 18 (sotto il titolo “Doveri nei rapporti con gli organi di informazione”); –    all’art. 57 (sotto il titolo “Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione”); –    all’art. 68 (sotto il titolo “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”); –    all’art. 56 (sotto il titolo “Ascolto del minore”). Esamineremo detti articoli assieme ad altri che ritengo di dover ricordare a chi si accinge a svolgere un compito tanto delicato quale quello del “Curatore Speciale – Avvocato del minore”. Tale tematica è molto attuale, tenuto conto della modifica apportata dalla l. n. 206/2021 agli artt. 78 e 80 c.p.c., che entrerà in vigore il 22 giugno 2022. Il legislatore, oltre ad indicare ulteriori ipotesi in cui è obbligatoria la nomina del Curatore speciale del minore, ha anche ampliato i poteri ad esso attribuiti, estendendoli altresì anche alla rappresentanza sostanziale. Lo svolgimento di tale funzione, infatti, rappresenta un banco di prova dei fondamentali doveri deontologici dell’avvocato: la parte assistita è un minore, talvolta non capace di discernere. La linea di difesa, le azioni da intraprendere, le decisioni da assumere debbono avere natura cristallina, improntate alla realizzazione massima del diritto/dovere di difesa. Il professionista assume responsabilità importanti, in assenza di un confronto “responsabile” con la parte assistita (il minore). Non esiste neanche nel caso di specie, la figura del “cliente”, ovvero di colui che conferisce l’incarico, per tale non potendosi intendere il Giudice che ha nominato il professionista quale [continua ..]


2. Esame comparato dei Principi generali e delle norme di condotta specifiche

L’art. 1 del Codice Deontologico, rubricato “l’Avvocato”, al 1° comma dispone «1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio … 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale». La difesa è diritto inviolabile del cittadino; è una componente essenziale della giurisdizione. La difesa è irrinunciabile ed insurrogabile: talora è la legge che prevede la nomina del Curatore speciale del minore (v.d.: art. 8, l. n. 184/1983, novellata dalla l. n. 149/2001 in tema di adozione dove il conflitto di interessi è presunto tanto che la norma prescrive la nomina dell’avvo­cato del minore; oppure nelle ipotesi di cui all’art. 78 c.p.c. [2]); talaltra è la prassi invalsa presso certi Tribunali, intervenuta a colmare la lacuna dell’assenza di difesa in favore del minore. Si tratta di una funzione pubblica, per il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Ed il minore lo è non meno di un soggetto maggiore di età. L’avvocato difende la persona che chiede giustizia. Ma il minore non sa di poterla chiedere. Il minore è titolare della capacità giuridica ma è privo della capacità di agire. L’art. 1 del C.D.F. stabilisce una regola deontologica, riferita pertanto alla condotta da tenere nell’ambito dell’esercizio della professione. Ma pensando al diritto/dovere di difesa del minore, questa regola assurge a principio di rango superiore, come se appartenesse all’“etica” della professione: la tutela e difesa dei soggetti più deboli. L’art. 6 del Codice Deontologico, rubricato “Dovere di evitare incompatibilità”, al 2° comma espressamente prevede: «L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense». Il successivo art. 9, rubricato «Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”, al 1° comma dispone: [continua ..]


3. Spunti di giurisprudenza

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 25 marzo 2020, n. 7530 ha ricordato che l’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto), sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual caso il consenso deve provenire da un Curatore speciale all’uopo nominato). Il principio sopra ricordato non contrasta con la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata con l. n. 176/1991), la quale infatti – nel garantire al “fanciullo” (rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto di essere ascoltato in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il diritto di esprimere la propria opinione – non vieta che, sul piano deontologico, all’avvocato ben possa farsi carico l’osservanza di tali regole e cautele, che non comprimono affatto il diritto del minore all’autodeterminazione, ma valgono piuttosto a conferire forza e validità giuridica alle scelte con cui il minore stesso si autodetermina. Sulla base di tali considerazioni il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 13 maggio 2019, n. 38, ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’eserci­zio della professione per mesi sei comminata nei confronti di un avvocato che aveva ricevuto in studio un diciassettenne alla presenza della madre dichiarata decaduta dalla potestà – ora responsabilità – genitoriale, senza il consenso del padre affidatario, informato solo successivamente. A seguito delle importanti novità introdotte dalla l. n. 206/2021 si declinano nuove responsabilità in capo all’avvocato nominato Curatore speciale del minore, con possibili ricadute anche sotto il profilo deontologico. In ogni caso, la portata innovativa di tali disposizioni dipenderà dalla loro applicazione giurisprudenziale e, pertanto, non ci resta che attendere.


NOTE