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Le spese straordinarie nella crisi della famiglia

Elena Benedetti

L’autrice affronta l’annoso tema della distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie nella crisi familiare. Le Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017 hanno fatto chiarezza sul tema e sono state riprese da numerosi tribunali italiani per la stesura di appositi protocolli di intesa.

The author examines the difference concerning ordinary and extraordinary expenses in the family crisis. The CNF Guidelines approved on 14 July 2017 provided what should be considered extraordinary expenses and have been taken up by several Italian courts for the drafting of memoranda of understanding.

Keywords: costs – crisis

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Sommario:

1. Introduzione - 2. I criteri di identificazione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie - 3. L'obbligatorietà del rimborso - 4. Il Giudice competente in ordine alle controversie aventi ad oggetto il pagamento delle spese straordinarie - NOTE


1. Introduzione

L’ampiezza delle obbligazioni genitoriali nei confronti dei figli è prevista a livello normativo dall’art. 315 bis c.c. (nel testo introdotto dall’art. 1, 8° comma, l. 10 dicembre 2012, n. 219 di ri­forma della filiazione) ove viene sancito che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Sviluppando questa previsione, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole secondo il precetto contenuto nell’art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, che non sono riconducibili al mero obbligo alimentare, bensì si estendono all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, [continua ..]

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2. I criteri di identificazione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie

La normativa non precisa in alcun modo il concetto di “spesa ordinaria” e quello di “spesa stra­ordinaria”, limitandosi ad indicare i criteri generali nell’art. 337 ter c.c. Dall’analisi di tali criteri emerge che alcuni parametri sono strettamente legati alla soddisfazione dei bisogni (per esempio le esigenze dei figli di natura alimentare, scolastica e sanitaria), i quali non sono condizionati eccessivamente dalle condizioni economiche dei genitori e possono essere fatti rientrare nel mantenimento ordinario. Altri parametri sono, invece, legati all’assolvi­mento di diritti diversi rispetto alla mera soddisfazione dei bisogni; in questo senso, il richiamo è al criterio del tenore di vita, che può variare considerevolmente secondo le diverse condizioni economiche familiari e le relative spese possono essere fatte rientrare nell’alveo delle straordinarie. Preliminarmente occorre chiedersi se la quota [continua ..]

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3. L'obbligatorietà del rimborso

In ordine alla necessità o meno della preventiva concertazione della spesa affinché sorga l’ob­bligo di rimborso da parte del genitore che non l’ha sostenuta, la giurisprudenza ha adottato soluzioni oscillanti ma l’orientamento ad oggi maggioritario prevede la rispondenza della spesa straordinaria all’interesse del minore e la sua sostenibilità economica. Il principio generale è stato affermato dalla Suprema Corte che ha previsto che la mancata concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di prov­vedere al rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha effettuate, impone la verifica giudiziale della rispondenza di tali esborsi all’interesse della prole, mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il figlio e la sostenibilità della stessa rapportata alle [continua ..]

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4. Il Giudice competente in ordine alle controversie aventi ad oggetto il pagamento delle spese straordinarie

La competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica relative al pagamento delle spese straordinarie sostenute dai genitori viene determinata in base ai criteri ordinari di valore e territorio. Si tratta, infatti, di controversia diversa da quella concernente la regolamentazione dei rapporti genitoriali, sia essa relativa alla coppia coniugata od alla coppia di fatto, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. Mentre alle sentenze e ai provvedimenti adottati nei procedimenti di separazione, di divorzio e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, sia nella fase presidenziale sia successivamente, che definiscano nell’ammontare il contributo al mantenimento ordinario dei figli (e del coniuge), è riconosciuta la natura di titolo esecutivo per azionare il quale è necessario e sufficiente procedere con la notifica dell’atto di precetto, così non è per le [continua ..]

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NOTE

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