Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Recupero coatto del credito di mantenimento. Il sequestro dei beni e l'esecuzione forzata mobiliare-immobiliare e presso terzi. Le opposizioni (di Francesco Ferroni)


L’autore offre una sintesi esplicativa e critica delle regole processuali poste nel nostro ordinamento a tutela del diritto di credito al mantenimento e si si sofferma sull’attualissimo tema della ripetibilità o meno di quanto versato a titolo di mantenimento qualora, con successivo provvedimento, tale diritto venga revocato o ridotto nel suo ammontare.

The author offers a clarifying and critical summary of the procedural rules set out in our system to protect the right to maintenance and, his focuses on the very topical issue of refunding or not the amount paid by maintenance if, with a further measure, this right is revoked or reduced in its amount.

Keywords: maintenance credits – debt collection – assets seizure – forced enforcement

  
SOMMARIO:

1. Il credito al mantenimento: caratteristiche e particolarità - 2. Il quadro normativo - 3. La 'controesecuzione'


1. Il credito al mantenimento: caratteristiche e particolarità

Scopo del diritto processuale civile e delle norme che disciplinano il procedimento giurisdizionale è quello di decidere una controversia in applicazione delle regole di diritto sostanziale. Dinanzi al fallimento della norma di diritto sostanziale, il processo rappresenta il mezzo con cui lo Stato è chiamato ad intervenire per reprimere d’autorità l’illecito e così adeguare lo stato di fatto antigiuridico a quello di diritto doveroso, l’essere al dover essere. Sia nell’interesse privato della parte che in quello pubblico dell’Ordinamento. Questo imprescindibile collegamento teleologico fra diritto sostanziale e processuale indica la via che il legislatore prima ed il giurista poi debbono seguire. Il primo riguardo alla costruzione del sistema normativo delle tutele giurisdizionali – cognitive, cautelari ed esecutive – il secondo nella sua attività volta all’interpretazione delle norme di diritto processuale. Pertanto: –  dal lato del procedimento, il Legislatore deve sempre dettare le regole nella duplice prospettiva di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, ma, insieme, di assicurare la tutela giurisdizionale di tutti i diritti nei tempi più brevi (artt. 24 e 111 Cost.); –  perciò i procedimenti ed il contenuto dei relativi provvedimenti – pur volendo prescindere dai pericolosi dettami della c.d. tutela giurisdizionale differenziata, tanto in voga negli anni settanta del secolo scorso – debbono essere pensati e disciplinati in modo coerente al modo di essere ed al rilievo sostanziale della situazione giuridica astratta che, in concreto, è divenuta oggetto della controversia; –  da parte sua l’interprete – il giurista, il giudice e l’avvocato – sarà chiamato, nell’ambito del suo compito, a ricostruire il sistema e ad interpretare le singole norme che lo compongono nel modo funzionale a dette esigenze, se del caso ricorrendo alla c.d. interpretazione costituzionalmente orientata. Questi principi, validi in ogni caso, divengono di stringente attualità, dato il rilievo pubblicistico dei rapporti familiari, nell’ambito delle controversie che possono sorgere in relazione ad essi. Nei limiti di questo lavoro, si tenterà di offrire una sintesi esplicativa e critica delle regole processuali che [continua ..]


2. Il quadro normativo

Il quadro normativo è molto complesso e si è stratificato nel tempo a seguito di successivi interventi legislativi. Il nostro Legislatore processuale non ha predisposto un unico procedimento giurisdizionale, a contenuto cautelare (artt. 669 bis ss. c.p.c.) o a vocazione sommaria (artt. 633 ss. c.p.c.) o esecutiva (artt. 474 ss. c.p.c.), a tutela del diritto al mantenimento nelle diverse situazioni che si possono porre, ma ha preferito interventi specifici e settoriali o costruiti per relationem ad altre norme previste per diverse situazioni, così come è avvenuto – come detto, in base ad una non condivisibile ideologia omologatoria – nel caso della legge Cirinnà. L’interprete si trova così a fronteggiare un articolato catalogo, una sorta di “florum sparsio” di tutele giurisdizionali, quando sommarie/cautelari, quando propriamente esecutive, previste singolarmente per i diversi ambiti processuali in cui le relative controversie si pongono. Vediamo allora di ricostruire, se pure con inevitabile approssimazione, il detto quadro giuridico e di prendere posizione sulle numerose questioni interpretative ed applicative di cui si discute in giurisprudenza e dottrina. A) L’art. 146, 3° comma, c.c. (Frutto della riforma del diritto di famiglia del 1975) ipotizza che uno dei coniugi, violando l’obbligo di coabitazione, si sia allontanato dalla residenza familiare senza una giusta causa. In questo caso il giudice competente – che è il Tribunale ordinario che decide con rito camerale (art. 38, 2° e 3° comma, disp.att. c.c. nella sua formulazione ad esito della l. 10 dicembre 2012, n. 219) – può, secondo le circostanze, autorizzare il sequestro dei beni del coniuge nella misura idonea a garantire l’adempimento del suo obbligo di mantenimento dell’altro coniuge e dei figli. La lettera della norma presuppone chiaramente la sua applicabilità esclusivamente per il tempo antecedente alla domanda giudiziale di separazione coniugale ed infatti ne è esclusa l’applicabilità nel corso del detto giudizio. Contrariamente a quell’opinione che esclude la natura cautelare del sequestro ex art. 146 cit. (v. Cass. 29 novembre 1985, n. 5948 che fa leva sulla natura “coercitiva e sanzionatoria” della misura ed esclude che l’allontanamento di per [continua ..]


3. La 'controesecuzione'