Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Il lungo cammino verso un unico status filiationis (di Chiara Favilli. Docente dipartimento Scienze giuridiche nell’Università degli Studi di Firenze)


L’autrice tratteggia il quadro normativo precedente alla l. n. 219/2012 che ha introdotto lo stato unico nella filiazione, ripercorre l’itinerario normativo e giurisprudenziale che in precedenza della legge, aveva progressivamente e sensibilmente ridotto il divario tra i figli nati nel e al di fuori del matrimonio e puntualizza quegli ostacoli che solo il decisivo intervento del legislatore con la l. n. 219/2012 ha reso possibile rimuovere, non dimenticando, tuttavia, di soffermarsi sui rimanenti profili di disparità che ancora permangono.

The author sketches the legislative framework prior to Law n. 219/2012, which introduced the single filiation, covering the process of regulations and case law that, prior to the law, had gradually and considerably reduced the gap between children born in and out of wedlock. She also details those obstacles that only the lawmakers’decisive intervention with Law n. 219/2012 made it possible to remove, while not neglecting discussion on the persisting aspects of disparity that still remain.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’impostazione codicistica tradizionale - 3. La progressiva penetrazione nel sistema dei principi costituzionali e sovranazionali. La riforma del 1975 - 4. I progressi della giurisprudenza e l’impulso della legge sull’affidamento condiviso - 5. I residui profili di disparità - 6. Limiti della riforma e problemi ancora aperti - NOTE


1. Premessa

«Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Così recita l’art. 315 c.c. nel sintetizzare, in apertura del Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, il principio cardine della riforma della filiazione. Invero, l’approvazione della l. 10 dicembre 2012, n. 219 e del decreto attuativo del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha rappresentato la tappa finale di un percorso già nitidamente tracciato dagli interpreti e in ampia parte reso definitivo dal legislatore e dalla Corte costituzionale nel definire spazi e modalità di penetrazione dei principi costituzionali e sovranazionali di pari dignità personale e di non discriminazione in un sistema incardinato sul matrimonio, quale fondamento esclusivo della famiglia e sulla conseguente disparità di trattamento – sul piano economico, successorio e personale – tra i figli generati al suo interno e quelli generati al di fuori o in contrasto con tale unione privilegiata [1]. Per apprezzare a pieno il significato e il reale impatto della riforma è opportuno tratteggiare il quadro normativo tradizionale, ripercorrere l’itinerario che in precedenza aveva progressivamente e sensibilmente ridotto il divario tra i figli nati nel e al di fuori del matrimonio, di pari passo con una realtà sociale in trasformazione, puntualizzare quegli ostacoli che soltanto il decisivo intervento del legislatore ha reso possibile rimuovere e mettere in luce i problemi che la riforma ha aperto o non ha definitivamente chiuso [2].


2. L’impostazione codicistica tradizionale

Il trattamento diversificato dei figli in relazione al vincolo che unisce i genitori alla nascita affonda le proprie radici nel diritto romano per ispirare poi le codificazioni europee [3]. Nel sistema italiano, la filiazione legittima si contrappone a quella naturale (in passato, illegittima); quest’ultima è a propria volta sottoarticolata in filiazione naturale riconosciuta/dichiara­ta giudizialmente, a seconda che l’attribuzione dello status sia l’effetto di un atto spontaneo del genitore o di una sentenza, filiazione non riconosciuta/dichiarata e, per i casi oggetto di divieto normativo, filiazione non riconoscibile. È a tutti noto che la pienezza della tutela e dei diritti era riconosciuta solamente ai figli nati da genitori sposati per essere ridotta a vari livelli in tutti gli altri casi: sul piano del mantenimento, al diritto del figlio legittimo nei confronti di entrambi i genitori, degli ascendenti e, limitatamente agli alimenti, degli altri parenti, si contrapponeva il diritto del figlio naturale riconosciuto/dichia­rato limitato al genitore che lo avesse effettuato e il solo diritto agli alimenti (alle limitate condizioni dell’art. 279 c.c.) per tutti gli altri; sul piano successorio, alla quota indisponibile spettante ai figli legittimi – unici, peraltro, a succedere per rappresentazione – si contrapponeva la quota ridotta riservata ai figli naturali riconosciuti e la conversione in un assegno vitalizio alimentare dell’eventuale diritto agli alimenti spettante ai figli non riconosciuti e non riconoscibili. Se gettiamo uno sguardo al codice previgente dal quale tale assetto è stato in ampia parte recepito [4], balza immediatamente agli occhi che il codice Pisanelli utilizzava in Rubrica una formulazione neutra basata su un dato oggettivo «della prole nata fuori di matrimonio e della legittimazione» (Libro I, Titolo VI, Capo III), mentre il codice del 1942 opta per una qualificazione che sottolinea un difetto o una mancanza e quindi una valutazione: «Della filiazione illegittima e della legittimazione». Alla base di questo mutamento sono stati intravisti una serie di fattori, tra i quali certamente una diffusione sensibilmente maggiore del fenomeno dei figli extra-matrimoniali, a fronte del carattere episodico del passato, ma soprattutto il disfavore verso il concubinato e verso i figli adulterini, visti come [continua ..]


3. La progressiva penetrazione nel sistema dei principi costituzionali e sovranazionali. La riforma del 1975

Il quadro muta con l’approvazione della Costituzione del 1948 e la ratifica nel 1955 della Convenzione dei diritti dell’uomo del 1950. La Costituzione, pur indicando la famiglia fondata sul matrimonio come modello privilegiato (art. 29 Cost.), sancisce, oltre ai principi generali degli artt. 2 e 3 Cost., lo specifico e incondizionato «dovere e diritto dei genitori [di] mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Al 3° comma, nel contemplare la situazione dei figli nati fuori dal matrimonio instrada il legislatore («La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale ...») sulla via del bilanciamento con i diritti degli altri soggetti eventualmente coinvolti attraverso il parametro-limite della compatibilità «con i diritti dei membri della famiglia legittima» (art. 30 Cost.) [6]. Nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’art. 14 annovera la «nascita» tra le condizioni inidonee a rappresentare il fondamento per una discriminazione al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti al suo interno e l’art. 8, nel sancire il diritto al rispetto della vita privata e familiare, lo garantisce da ingerenze ingiustificate. Nel processo di adeguamento del codice civile a tali principi, il primo punto di svolta è rappresentato dalla riforma del 1975 che, pur non eliminando la distinzione, elimina parte delle differenze di trattamento tra figli «naturali» e figli «legittimi». Va preliminarmente messo in luce che la riforma interviene in un assetto sociale già profondamente trasformato. L’introduzione del divorzio nel 1970 e il lungo termine di separazione inizialmente previsto (cinque anni fino alla riduzione a tre con la riforma del 1987) hanno dato avvio a fenomeni di ricomposizione familiare non destinati necessariamente a sfociare in nuovi matrimoni e quindi a un’intensifica­zione della filiazione senza vincolo; in seguito, come noto, la convivenza, da scelta prodromica al matrimonio ha iniziato ad affermarsi quale alternativa vera e propria. In questo parallelismo e stretta connessione tra le vicende della famiglia di fatto e quelle della filiazione extramatrimoniale [7], si colloca il principio, proclamato dalla riforma, che nella disciplina della potestà, divenuta genitoriale in ottica paritaria, riconosce ai figli [continua ..]


4. I progressi della giurisprudenza e l’impulso della legge sull’affidamento condiviso

Dopo la riforma del 1975 la Corte costituzionale interviene a varie riprese sui profili di disparità di trattamento, diretta o indiretta, della filiazione, spesso già corretti in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità. Attraverso le pronunce di illegittimità costituzionale si supera il limite temporale di due anni previsto dall’art. 803 c.c. per la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, in quanto lesiva del principio di eguaglianza, per palese irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della sopravvenienza di figli legittimi per la quale non esisteva analogo limite temporale [11]; permane, però, la possibilità di revocare la donazione fatta al figlio naturale per sopravvenienza di un figlio legittimo, anche alla luce del principio di compatibilità di cui al 3° comma dell’art. 30 Cost. [12]. Viene eliminato il limite all’ado­zione di persone maggiori d’età contenuto nell’art. 291 c.c. rappresentato dalla presenza di figli legittimi e legittimati dell’adottante, ammettendola ove siano maggiorenni e consenzienti [13] anche ove si tratti di figli naturali [14]. Si supera il divieto di effettuare indagini sulla paternità o sulla maternità nei casi in cui, in base all’art. 251 c.c. il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato: in tal modo si consente la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità naturali nelle ipotesi in cui il riconoscimento è ammesso in base all’art. 278 c.c. (ma non, invece, che il riconoscimento sia effettuabile in tutte le ipotesi in cui vi possa essere la dichiarazione giudiziale) [15]; è significativo che la Corte evidenzi in questa fattispecie «la violazione del diritto a uno status filiationis, riconducibile all’art. 2 Cost., e del principio costituzionale di eguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali» e esprimendosi criticamente nei confronti del principio secondo il quale le limitazioni a carico dei figli naturali andrebbero giustificate come forme di protezione della famiglia legittima. Si supera il giudizio di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità di [continua ..]


5. I residui profili di disparità

Tra i profili di disparità più resistenti non può meravigliare che si collochi l’inidoneità della filiazione naturale a determinare l’instaurazione di un legame di parentela con la famiglia del genitore. Si tratta, infatti, di una regola che non è espressa a livello normativo ma che è stata delineata e mai rinnegata dalle stessa giurisprudenza, ancorché derivasse dalla contemporanea forzatura della lettera dell’art. 74 c.c. («La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite» che fa leva con tutta evidenza sulla consanguineità) e della ratio dell’art. 258 c.c. («Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto») che è rivolto a mantenere la discrezionalità della scelta da parte dell’altro genitore [23]. Al di fuori del rapporto tra genitore e figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato vi sono mere relazioni fattuali di consanguineità e non vincoli giuridici di parentela. Come già accennato tale lettura si rifletteva sul piano successorio. L’art. 565 c.c. («Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo») è stato oggetto di ripetuti interventi della Corte costituzionale, che sono sfociati in una mitigazione per quanto riguarda la successione dei fratelli e delle sorelle naturali [24]; non si è mai arrivati però ad affermare la parità sul piano della successione legittima tra la filiazione naturale e la filiazione legittima. In particolare, Corte cost. 23 novembre 2000, n. 532 [25] ha affermato a chiare lettere che «dal­l’art. 30 Cost. non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi». Secondo la Corte un ampio concetto di “parentela naturale” non è stato recepito dal legislatore costituente, il quale si è limitato a prevedere la filiazione naturale e a stabilirne l’equiparazione a quella legittima, peraltro, con la clausola di compatibilità. Tale equiparazione, pertanto, riguarda fondamentalmente il rapporto che si instaura tra il [continua ..]


6. Limiti della riforma e problemi ancora aperti

La riforma viene approvata dopo taluni vani tentativi precedenti [30]. Tra gli impulsi decisivi va considerata l’evoluzione del quadro europeo: con la censura da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo delle normative nazionali che si ponevano in contrasto con il principio di non discriminazione e che, anziché favorire nell’ottica degli obblighi positivi dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), si rivelano ostative allo sviluppo di un vincolo di natura familiare [31]; con la proclamazione della Carta di Nizza, che oltre a ribadire il divieto di discriminazione basata sulla nascita (art. 21) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), già affermati nella CEDU, aggiunge l’art. 24 sui diritti del bambino, imputandoli al minore in quanto tale e nei confronti dei genitori, indipendentemente dal vincolo tra loro esistente; con la progressiva eliminazione degli elementi di discriminazione presenti nelle codificazioni europee [32]. Nell’ottica della già rilevata stretta connessione e del parallelismo tra il trattamento dei figli e l’evoluzione sociale della famiglia e dei rapporti di coppia, il (quasi, come vedremo nel paragrafo successivo) definitivo superamento delle differenze si ricollega alla normalizzazione sociale delle convivenze e della filiazione extramatrimoniale, oltre che la diffusione dei casi di concorso tra figli avuti nel matrimonio e al di fuori di esso per effetto del fenomeno della ricomposizione familiare [33]. Tra le modifiche introdotte dalla riforma, si assiste al definitivo superamento della lettura che escludeva dalla parentela gli ascendenti e i collaterali del genitore (e almeno inizialmente gli stessi fratelli [34]) con la contemporanea modifica dell’art. 258 c.c. («Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso») e dell’art. 74 c.c. (al quale viene aggiunta la precisazione «sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo»). Con il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale, oltre a quelli tra le parti, assumono rilevanza giuridica i rapporti tra figlio e parenti del genitore e tra genitore e parenti del figlio. Tale apertura si [continua ..]


NOTE