Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Il disconoscimento di paternità (di Marta Rovacchi. Avvocato in Reggio Emilia)


L’autrice tratta dell’istituto del disconoscimento di paternità, l’azione esperibile e le decadenze, si sofferma sul bilanciamento che il giudice deve operare tra favor veritatis e favorminoris ed anche sul rapporto tra l’azione di disconoscimento e l’azione di dichiarazione giudiziale che la Suprema Corte con la sent. 3 luglio 2018, n. 17392, ha sostenuto essere pregiudiziale, per cui l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità deve essere sospesa a norma dell’ex art. 295 c.p.c. L’autrice si sofferma, infine, sull’ammissibilità e i limiti del disconoscimento di paternità di fronte alla filiazione medicalmente assistita. L’art. 9, l. n. 40/2004 ha stabilito che, qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’art. 4, 3° comma, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’art. 235, 1° comma, nn. 1) e 2), c.c., né l’impugnazione di cui al­l’art. 263 dello stesso codice. Una lettura costituzionalmente orientata della norma induce a ritenere che il legislatore abbia inteso stabilire un preciso limite al favor veritatis.

The author deals with the institution of disavowal of paternity, the action that can be carried out and the deadlines for doing so; she discusses the balance the judge must strike between biological truth and the principle of favor veritatis, and also the relationship between the action of disavowal and the action of judicial declaration that the Supreme Court, with decision 3 July 2018, n. 17392 [1], maintained was prejudicial, and thus the action of judicial decla­ration of paternity must be suspended pursuant to art. 295 of the Italian Code of Civil Procedure. Lastly, the author discusses the admissibility and limits of disavowal of paternity in the presence of medically assisted filiation. Art. 9 of Law no. 40/2004 has established that, should heterologous-type medically assisted procreation techniques be used in violation of the prohibition pursuant to article 4, paragraph 3, the spouse or partner whose consent may be obtained from con­clusive evidence may exercise neither the action of disavowal of paternity in the cases provided for by article 235, first pa­ragraph, numbers 1) and 2), of the Italian Civil Code, nor the challenge pursuant to art. 263 of that Code. A constitu­tionally oriented reading of the regulation leads to believe that lawmakers intended to establish a precise limit upon favor veritatis.

SOMMARIO:

1. L’istituto, l’azione e le decadenze - 2. La verità biologica ed il principio del favor veritatis - 3. I rapporti tra il giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscimento e azione di disconoscimento - 4. Disconoscimento e fecondazione artificiale - NOTE


1. L’istituto, l’azione e le decadenze

Il noto d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in virtù dell’art. 106, 1° comma, lett. a), è intervenuto ad abrogare la precedente normativa che regolamentava l’azione del disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio e che, ricordiamo, era contemplata dall’art. 235 c.c. il quale prevedeva che tale azione fosse esercitabile solo nei seguenti casi: «1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno pri­ma della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre». L’abrogazione della precedente disciplina e l’introduzione delle novità apportate dalla riforma della filiazione anche in tema di disconoscimento, prendono le mosse dalle anticipatorie pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione: in particolare, la Corte costituzionale, con la sent. 6 luglio 2006, n. 266 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del­l’art. 235, 1° comma, n. 3, c.c. nella parte i cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordinava l’esame delle prove emo-tecniche dalle quali sarebbe risultato che il figlio presentava caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell’adulterio. In altre parole, la Corte costituzionale è stata chiamata ad interrogarsi ed interpretare il diritto vivente di fronte ad una normativa che riteneva che l’indagine sul verificarsi dell’adulterio avesse carattere preliminare rispetto a quella della sussistenza o meno del rapporto procreativo. Da tale disciplina conseguiva che la prova genetica poteva essere esaminata solo dopo e subordinatamente al [continua ..]


2. La verità biologica ed il principio del favor veritatis

Per sintetizzare un argomento così ampio, annoso e complesso e circoscriverlo al brevemente alla fattispecie che quivi ci occupa, si ritiene utile partire subito dalla più recente giurisprudenza che è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al rapporto tra la verità biologica e quella “legale” e, quindi, tra il favor veritatis e il favor minoris in tema di disconoscimento di paternità, partendo dall’assunto che la portata dell’art. 30 Cost., che sostanzialmente attribuisce valore preminente alla verità biologica, è spesso stata ritenuta basilare e dirimente. Il 15 febbraio 2017, con la sent. n. 4040 la Suprema Corte di Cassazione ha sostanzialmente motivato la affermata prevalenza del principio della verità biologica rispetto all’esame dell’inte­resse del minore attraverso una particolare lettura del 4° comma dell’art. 30 Cost. («la legge detta le norme e i limiti della ricerca della paternità»). Il fatto alla base della decisione prendeva le mosse da un’azione di disconoscimento della paternità promossa da un curatore speciale per conto di un minore (sedicenne) nato in costanza di matrimonio ma figlio biologico di altro uomo con il quale la madre aveva avuto una relazione extraconiugale all’epoca del concepimento. Accertata l’incompatibilità biologica del minore con il marito della madre, i giudici di primo e secondo grado dichiaravano il disconoscimento di paternità. Il motivo dell’impugnazione del marito avanti la Suprema Corte si basava sul non avere il giudice dell’appello valutato l’interesse del minore che da tale sentenza avrebbe potuto subire un pregiudizio in termini di serenità ed equilibrio con effetti imprevedibili anche nel contesto familiare in considerazione anche della sua delicata fase preadolescenziale. Il thema decidendum, dunque, verteva sul rapporto di prevalenza o meno tra la verità biologica e il favor minoris. Respingendo il ricorso del marito, gli ermellini affermano che con il 4° comma dell’art. 30 Cost., i costituenti hanno inteso attribuire al legislatore il potere di privilegiare la paternità legale rispetto a quella naturale e quello di fissare le condizioni e le modalità per fare valere que­st’ultima anche attraverso la valutazione della più [continua ..]


3. I rapporti tra il giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscimento e azione di disconoscimento

Nonostante la definitiva acquisizione, nel corso del tempo, anche e soprattutto grazie al citato intervento della Corte costituzionale con la sent. n. 266/2006, del principio secondo cui non è più necessaria la preventiva prova dell’adulterio rispetto all’ingresso della prova ematologica per la rilevanza e preminenza che tale accertamento assume a livello probatorio, con le conseguenze procedurali e sostanziali già sopra esaminate, bisogna precisare che le due azioni previste volte all’accertamento della genitorialità biologica in contrasto con quella legittima previste dal nostro ordinamento, ovvero il disconoscimento di paternità e l’accertamento giudiziale di paternità (o maternità) presentano caratteristiche diverse sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Tali diversità incidono anche sul piano dei requisiti probatori. Nel giudizio di accertamento giudiziale di paternità o maternità, la centralità del favor veritatis attiene ai diritti inviolabili della persona umana ed al profilo costitutivo della propria identità personale del quale il soggetto richiedente è stato privato per effetto del mancato riconoscimento. In questo caso, dunque, la condizione filiale viene potenziata. Nell’azione di disconoscimento della paternità, invece, nel caso di accertamento positivo della non corrispondenza tra filiazione biologica e filiazione legittima, il figlio subisce gli effetti di un’a­zione a causa della eliminazione di uno status, ovvero di quella di figlio “legittimo”. È quindi di tutta evidenza che, nonostante l’indiscusso rilievo attribuito ai mezzi di prova univocamente indicativi della discendenza biologica, ovvero le prove ematologiche, funzionali ad entrambe le azioni, non si può affermare che il regime probatorio delle stesse possa coincidere, stante le diversità giuridico-sostanziali testé esposte. Ne consegue che, essendo l’azione di disconoscimento consentita solo in presenza di condizioni tipizzate e non suscettibili di interpretazione analogica, può sempre e comunque essere ritenuto necessario procedere all’accertamento istruttorio dell’intervenuto adulterio, ivi incluse l’ingresso di prove testimoniali. Ma quid iuris se viene promosso un [continua ..]


4. Disconoscimento e fecondazione artificiale

L’intervento della l. 19 febbraio 2004, n. 40 in tema di procreazione medicalmente assistita, per quanto radicalmente “mutilata” e fortunatamente colpita dai noti successivi interventi modificativi, ha comunque avuto il merito di permettere di cambiare i precedenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla domanda che ci si poneva, ovvero se fosse esperibile o meno da parte del marito l’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato dalla moglie a seguito del ricorso alla fecondazione eterologa. Ciò in quanto diverse pronunce risalenti agli anni 1995-1996 avevano dichiarato che la domanda di disconoscimento fosse ammissibile e che fosse irrilevante il consenso preventivo prestato dal marito all’intervento di fecondazione artificiale eterologa. L’ammissibilità di tale azione si fondava su tre motivazioni portanti: 1) l’inesistenza nell’ordinamento di una norma specifica che al consenso del marito riconnettesse l’esclusione all’azione di disconoscimento; 2) l’impre­scindibilità del rapporto biologico di sangue quale unico presupposto di ogni rapporto giuridico di filiazione “ex matrimonio”; 3) l’inefficacia inesorabile di un consenso di tal fatta in quanto vertente su di uno status personale ed indisponibile. Invero, dopo alcuni anni la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte è intervenuta a frenare questo orientamento fornendo un’apprezzabile interpretazione giuridico-processuale circa le conseguenze applicative dei suddetti affermati principi. Se, infatti, la predominanza del principio del favor veritatis è tale da permettere al marito di assumere un contegno ondivago, potendo egli esperire l’azione di disconoscimento dopo una meditata decisione di aderire alla pratica della fecondazione eterologa della moglie, in questo modo si perviene in via generale ad ammettere la revisione di qualunque scelta solo perché divergente dalla realtà. Con la conseguenza, ad esempio, che il marito, vittorioso nel giudizio di disconoscimento, potrebbe pure rivendicare successivamente la qualità di padre del minore precedentemente disco­nosciuto. È risultato, dunque, evidente agli ermellini che una persona non possa avere diritto di esperire l’azione di disconoscimento solo in virtù della sussistenza di una verità difforme dalla [continua ..]


NOTE