Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Corte di Cassazione 10 maggio 2017, n. 11504: una sentenza che fa discutere, o discutibile? (di Gabriella de Strobel (Avvocata in Verona; Responsabile AIAF Verona-Segretario Nazionale AIAF))


In premessa, si riporta quale è l’orientamento giurisprudenziale accredito da cui la sent. 10 maggio 2017, n.11504 si è discostata: «L’assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (Cass. sez. un. 27 novembre 1990, n. 11492 e sez. un. 29 novembre 1990, n. 11490; Cass., 27 novembre 1992, n. 12682; Cass. 20 dicembre 1995, n. 13017; Cass. 15 gennaio 1998, n. 317; Cass., 17 gennaio 2002, n. 432; Cass., 28 febbraio 2007, n. 4764; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3398)» [1].

* * *

La determinazione dell’assegno di divorzio, così come delineato dall’art. 5, l. n. 898/1970 come successivamente modificata nel 1987, consta di due fasi:

a) fase dell’eventuale riconoscimento del diritto (fase dell’an debeatur);

b) fase della quantificazione dell’assegno (fase del quantum debeatur) – cui si accede solo al­l’esito positivo della prima fase.

SOMMARIO:

a) An debeatur - b) Quantum debeataur - NOTE


a) An debeatur

Nella sentenza de qua, la Cassazione afferma che il parametro alla cui stregua deve essere deciso il giudizio sull’adeguatezza dei “mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, nonché sulla possibilità “per ragioni oggettive” dello stesso di procurarseli, vada individuato nel raggiungimento o meno dell’indipendenza economica del richiedente, non più in rapporto al tenore di vita condotto durante il matrimonio: la Suprema Corte richiama al riguardo il principio dell’autoresponsabilità economica. Se il coniuge richiedente è economicamente indipendente, o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio, irrilevante a riguardo che con i suoi mezzi non riesca più a condurre lo stesso tenore di vita condotto durante il matrimonio e irrilevante la valutazione sul rapporto matrimoniale effettivamente svolto, sulla durata e sulle ragioni della sua conclusione. Il diritto all’assegno di divorzio sorge dunque a favore dell’ex coniuge, inteso non più nella sua qualità coniuge, ma esclusivamente come “persona” (è la Suprema Corte che a riguardo usa il virgolettato) e non più come parte di un rapporto matrimoniale che è cessato perché con il divorzio viene meno la status coniugalee i coniugi non sono più tali ma due soggetti autonomi da considerare nella loro individualità (si tenga conto che la Cassazione aveva già statuito il principio in forza del quale il diritto all'assegno va comunque escluso se l’ex coniuge, abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale di stabile convivenza che fa venir meno la solidarietà post coniugale a prescindere dall'utilità economica che da tale relazione tragga l’ex coniuge) [2]. Ma l’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente a vivere una vita in autosufficienza economica a cosa va parametrata? I giudici devono esprimere un principio giuridico che abbia aderenza alla società italiana, ed è fatto noto, riportato da indagini Istat, che quando una donna ha “dedicato” molti anni della sua vita alla famiglia, rinunciando al lavoro, o accettando lavori non adeguati alla sue capacità o sottopagati, specie se ciò ha coinciso con gli anni in cui si fa [continua ..]


b) Quantum debeataur

Solo nella seconda fase, ovvero nella determinazione del quantum dell’assegno di divorzio eventualmente riconosciuto, la Corte di Cassazione ritiene vadano utilizzati i parametri legislativi indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio, quali veri e propri “indici” da valutare con riguardo alla durata del matrimonio: le ragioni della decisione, le condizioni reddituali patrimoniali, il contributo economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, ma da questi parametri viene espunto quello del tenore di vita che per cui anche laddove il giudice accede alla seconda fase, dopo avere accertato che il diritto sussiste, non avrà alcun vincolo di quantificare un assegno adeguato al tenore di vita e che invece andrà determinato in misura tale da rendere possibile al coniuge richiedente una esistenza libera e dignitosa. Il riferimento alla questione dell’autosufficienza economica dei figli maggiorenni, che dovrebbe avvalorare la nuova tesi della Corte di Cassazione, appare ultroneo: il rapporto di filiazione è “altra” cosa dal rapporto di coniugio, il figlio maggiorenne ha potenzialità ed un’età assolutamente diversa da quella di un ex coniuge. Filiazione e rapporto di coniugio sono situazioni tra loro non sovrapponibili in ragione della loro intrinseca diversità; da considerare, peraltro, l’ulteriore profilo relativo al fatto che di sovente l’assegno per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente va versato al genitore con lo stesso convivente e non direttamente al figlio stesso. Tra l’altro, la Corte in questo caso dimentica che nella valutazione dell’autosufficienza economica dei figli deve tenersi conto delle loro inclinazioni [4] e della condizione socio-economica della famiglia: perché tale secondo elemento non dovrebbe valere anche per l’istituto dell’asse­gno divorzile? Infine, anche il riferimento all’Europa appare inadeguato: a quale Europa ci si riferisce? A quella dove sono riconosciuti i patti prematrimoniali, o invece a quella dove la comunione materiale dei coniugi è effettiva e, quindi, ovviamente poi non viene riconosciuto l’assegno? O ancora all’Europa dove i servizi a favore della famiglia sono numericamente maggiori, efficienti e spesso gratuiti? Gli indici [continua ..]


NOTE