Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Le cause di nullità del matrimonio canonico di natura psichica: profili psicologici (di Maria Cristina Strocchi (Psicologa-Psicoterapeuta, Docente e Supervisore AIAMC CTU del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto))


SOMMARIO:

1. Finalità della perizia psicologica nel processo canonico - 2. La metodologia della perizia psicologica - 3. La relazione peritale - 4. La perizia sugli atti di causa - 5. Disturbi psicologici e can. 1095 - 6. L’immaturità psico-affettiva - 7. Conclusioni


1. Finalità della perizia psicologica nel processo canonico

Nel processo canonico di nullità matrimoniale per le diverse fattispecie di incapacità di natura psicologica, disciplinate dal can. 1095 del Codex iuris canonici, assume una notevole importanza la perizia su uno o, in alcuni casi, su entrambi i soggetti che hanno contratto il matrimonio. La perizia può essere d’ufficio quando venga richiesta al Perito (che in questo caso svolge il ruolo corrispondente a quello del CTU nel processo civile) dallo stesso Tribunale Ecclesiastico, oppure può trattarsi di una perizia di parte richiesta al consulente tecnico (che in questo caso svolge la funzione di CTP) da parte dell’avvocato che assiste il/i soggetto/i in causa o, più raramente, anche da parte del/i soggetto/i stesso/i. In entrambi i casi, il compito che attende il Perito risulta fondamentale, in quanto ciò che gli viene richiesto non è solamente una valutazione psicologica su eventuali difficoltà o “problematiche” psicologiche che potrebbero aver caratterizzato la vita della coppia sposata, bensì di valutare in modo approfondito se da parte di uno (o al limite di entrambi i soggetti contraenti) l’atto del consenso coniugale sia stato emesso con sufficiente consapevolezza e libertà interiore e se al momento del matrimonio fosse presente la capacità di assumere gli obblighi matrimoniali o risultasse invece impedita la relazione interpersonale tra i coniugi nei suoi aspetti essenziali (intesa cioè come relazione “oggettuale”, che presuppone la possibilità di percepire il coniuge come altro da sé), oppure fosse presente (come più spesso accadeva nel passato), una qualche sorta di costrizione esterna in grado di “obbligare” forzatamente i contraenti o uno dei due al matrimonio. Sottolineo questi concetti, in particolare i primi due, in quanto nel mio lavoro peritale, finalizzato alla valutazione del livello di presenza o meno di queste caratteristiche nell’atto del consenso matrimoniale, troppo spesso m’imbatto in relazioni psicologiche, in particolare nelle relazioni peritali di parte (che in genere vengono predisposte prima dell’introduzione della causa e per le quali in genere non vengono richieste specifiche risposte a precisi e mirati quesiti, come accade invece nelle perizie d’ufficio), che si soffermano ad analizzare essenzialmente il sistema delle relazioni [continua ..]


2. La metodologia della perizia psicologica

Chiariti questi aspetti, passo ad analizzare l’aspetto metodologico. In qualunque perizia, sia essa di parte o d’ufficio, ritengo sia fondamentale la fase dell’assessment (“valutare, stimare, giudicare”), ovvero la valutazione globale della persona, considerando anche le sue risorse ed i suoi limiti. Obiettivo dell’assessment in ambito peritale rotale è quello di attivare un «percorso informale di acquisizione di informazioni, di conoscenze, di comprensione e di descrizione del periziando», attraverso un’attività scientifica e professionale caratterizzata dall’utiliz­zo di metodi di analisi, rilevazione di dati e misurazione della personalità e delle sue componenti, all’interno di una storia psicologica e relazionale di un soggetto. In altre parole, l’assessment costituisce un processo di valutazione e documentazione delle capacità, delle competenze, degli stili e del potenziale emotivo, affettivo e relazionale del periziando, sostenuto dalla capacità dello psicologo di comprenderne e rilevarne lo stato emotivo e il vissuto interiore in relazione alla ca­pacità di assumersi gli obblighi matrimoniali, delineando infine un profilo che comprenda aspetti profondi, caratteriali (di personalità), relazionali e sociali dello stesso e che nel contempo sia in grado di dare risposta “qualificata” ai quesiti posti dal Tribunale Ecclesiastico. Nelle perizie di parte, tutto questo comporta essenzialmente due fasi. La prima fase è quella che possiamo chiamare della “misurazione e della raccolta dati”, nella quale si effettuano una serie di Test psicodiagnostici standardizzati per raccogliere informazioni necessarie alla fase suc­cessiva e per avere un quadro di riferimento con cui confrontare i dati con quanto emerso dal Colloquio Clinico e dalle osservazioni sul periziando (ad esempio l’analisi del linguaggio del corpo). Questa fase dovrebbe permettere: a) la rilevazione della maggiore o minore presenza di problematiche psicologiche; b) la rilevazione della loro gravità; b) i tempi e le situazioni nelle quali questi disturbi si sono manifestati; c) l’origine del/i disturbo/i, i processi implicati e i meccanismi che lo/i governano, l’eziopato­genesi; d) la valutazione della capacità [continua ..]


3. La relazione peritale

A questa fase segue la seconda, quella della “elaborazione del caso e stesura della relazione peritale”, nella quale si dovrebbe indicare quanto rilevato, argomentandolo e giustificandolo sul piano scientifico (in definitiva, rispondendo nella propria Relazione in modo logico, concreto e giustificato a quei “quesiti” indicati in precedenza, che nella loro essenzialità ripercorrono quelli che normalmente pone il Tribunale Ecclesiastico). Le fasi divengono tre se si tratta invece di una perizia d’ufficio, in quanto alla prima fase fa seguito una lettura critica degli Atti e l’analisi e il confronto con eventuali Perizie di Parte. Solo dopo questa doverosa “prassi” è possibile passare alla fase della “elaborazione del caso e stesura della relazione peritale”. Da quanto ho poc’anzi affermato, si sarà compreso come per la perizia d’ufficio nel processo canonico, io ritenga la metodologia in “cieco” quella più corretta. In particolare, penso che sul piano pratico risulti metodologicamente e scientificamente più corretto leggere ed analizzare gli atti ed eventuali perizie di parte solo dopo la prima fase, o, ancor meglio, dopo aver effettuato una prima analisi del caso, né più né meno che come un medico prima “osserva e legge” la radiografia di un paziente, traendone le proprie considerazioni e solo successivamente legge la risposta allegata del radiologo, confrontandola con le proprie osservazioni. Per quanto riguarda l’impiego di Test Psicodiagnostici, personalmente ritengo che i più idonei ai fini peritali rotali siano i Questionari di personalità e clinici standardizzati, in quanto sono “oggettivi” e non risentono di quella componente soggettiva, presente in misura – a mio avviso – eccessiva nei Test proiettivi, e soprattutto perché danno un quadro molto completo sulle caratteristiche di personalità del soggetto e sulla presenza passata e presente di eventuali disturbi clinici. Inoltre, mediante specifiche Scale, essi misurano la “sincerità” delle risposte del soggetto testato e questo dato già può essere d’aiuto al Perito per valutare le modalità d’ap­proccio e l’atteggiamento del soggetto relativamente alla causa di nullità in questione. Fra i Test che [continua ..]


4. La perizia sugli atti di causa

Una situazione altrettanto complessa ai fini peritali è rappresentata dalle perizie eseguite esclu­sivamente sugli atti, cioè, praticamente, sui verbali delle deposizioni testimoniali e sulla documentazione eventualmente prodotta in causa, ma non sull’esame diretto della parte. Ciò avviene in quei casi in cui i soggetti da periziare si rifiutano di deporre e di fornire le proprie considerazioni ed i propri vissuti in relazione al matrimonio contratto ed alla vita affettiva propria e in relazione al/alla coniuge. In questi casi, è compito del Perito officiato dal Tribunale Ecclesiastico di raccogliere quanti più dati oggettivi possibili, attraverso le deposizioni dei vari testimoni (che possono essere di parte, ma anche citati d’ufficio), confrontando le risposte, la loro autenticità ed attendibilità, all’interno della storia affettiva e della relazione pre e post matrimoniale oggetto della Perizia. Si tratta di un lavoro molto complesso che richiede un lavoro di confronto e di valutazione dei dati all’interno dell’intera vicenda pre e post matrimoniale della coppia. Solo a conclusione di questo lavoro potranno essere date in scienza e coscienza le risposte ai quesiti posti dal Tribunale.


5. Disturbi psicologici e can. 1095

I disturbi psicologici che possono determinare la dichiarazione di nullità del matrimonio per le fattispecie previste dal can. 1095 nn. 2-3 (cioè “grave difetto di discrezione di giudizio” o “incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”) sono riassumibili nelle tre grandi categorie dei Disturbi Psicologici e Psichiatrici: le Psicosi, l’area dei Disturbi d’Ansia e del­l’Umore (nella vecchia nosografia indicate con il generico termine di Nevrosi), i Disturbi di Personalità. Poiché ho avuto anche casi di nullità del matrimonio fondati su problematiche psi­cologiche derivanti da malattie neurologiche (ad esempio la sclerosi multipla), aggiungerei fra le cause anche quei Disturbi Neurologici e/o Metabolici che possono determinare una condizione psichica alterata ed interferire pesantemente con l’assunzione degli obblighi matrimoniali. Comunque, individuata l’area clinica eventualmente presente nel soggetto al momento del matrimonio, sta al Perito spiegare nella propria relazione peritale come essa possa aver impedito la discrezione di giudizio o l’incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali.


6. L’immaturità psico-affettiva

Per quanto riguarda la tematica dell’immaturità psico-affettiva, posso dire che la stessa ha avuto un grande sviluppo ed una crescente considerazione nella giurisprudenza della Rota Romana e degli altri Tribunali Ecclesiastici. Si tratta di una questione altamente complessa, in quanto, se il concetto di immaturità risulta una definizione sovente utilizzata in campo psicologico, al contrario il suo utilizzo in sede peritale canonica per l’annullamento del matrimonio risulta assai complesso e questo nonostante il frequente utilizzo, a volte ingiustificato, che ne viene fatto. Infatti, in sede peritale non è sufficiente dire che un soggetto “è immaturo”, ma bisogna dimostrare che quell’immaturità determinava la sostanziale inattitudine di un determinato soggetto ad un determinato compito, nella fattispecie a prestare consenso all’atto matrimoniale e/o ad assumersi gli obblighi relativi. Il motivo risiede nel fatto che spesso si possono rilevare nella per­sonalità di un periziando delle forme di immaturità che indicano la presenza di una non completa ed ottimale disponibilità per il soggetto in esame di tutte le proprie capacità psicologiche, emotive, morali e pertanto indicano semplicemente una minore preparazione al matrimonio. Se per lo psicologo, il termine immaturità indica che un soggetto ha delle mancanze rispetto ad un punto indicato come “maturità” e pertanto non lo ha ancora raggiunto, in campo giuridico canonico tale termine intende la dimostrazione della presenza di uno “status” psicologico che determina una situazione di incapacità del periziando all’atto consensuale o alla vita matrimoniale. Un’altra difficoltà deriva infine dalla suddivisione tra una cosiddetta “immaturità psicologica” relativa alle capacità logiche e critiche del soggetto e l’“immaturità affettiva”, che riguarderebbe il livello di sviluppo delle componenti affettive, emotive e relazionali e quindi la componente motivazionale implicata nelle scelte e nelle azioni. È bene avere chiaro che la giurisprudenza canonica considera l’immaturità ai fini dell’incapacità matrimoniale solo in via di eccezione e quindi non come una regola. A questo proposito, essa ritiene che ai fini dell’annulla­mento [continua ..]


7. Conclusioni