Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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L'affidamento condiviso (di Cinzia Calabrese, Avvocata in Milano e Presidente AIAF)


Il legislatore del 2006 con la l. n. 54 ha sancito esplicitamente la preferenza per l’affidamento condiviso in luogo dell’affidamento ad uno solo dei genitori: il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e, solo quando l’affidamento condiviso non è applicabile nel caso concreto, deve stabilire a quale genitore affidare la prole. La giurisprudenza maggioritaria in conformità ritiene l’affidamento condiviso la regola generale cui derogare solo in casi eccezionali, previo accertamento del pregiudizio per il figlio minore di un affidamento condiviso.

 In 2006, Law no. 54 explicitly enshrined the preference for shared custody in place of custody with only one of the parents: the judge must assess, by way of priority, the possibility that the children might be assigned to the custody of both parents, and only when shared custody cannot be applied in the actual case must the judge establish to which parent to assign custody of the child. In keeping with this, most case law holds shared custody as the general rule to be derogated from only in exceptional cases, upon ascertaining that shared custody presents harm for the child.

Keywords: shared custody

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L’affidamento condiviso dei figli minori, che oggi rappresenta il paradigma legale nei procedimenti di separazione, divorzio e in quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 54/2006, riforma con cui il legislatore, innovando profondamente la previgente disciplina in tema di affidamento dei figli, ha dato rilievo al principio della bigenitorialità, identificando quale criterio guida per tutte le decisioni che riguardano i minori, la tutela del loro superiore interesse. La riforma del 2006 è stata oggetto di numerose critiche da parte di coloro i quali ritenevano che non potesse essere attribuito ad una norma il compito di mutare la mentalità, ormai radicata nel nostro Paese, in tema di affidamento dei figli nelle vicende separative dei genitori. Tuttavia, con il tempo, l’aggettivo “condiviso” ha assunto contorni più netti e decisi e si è così apprezzata la forza del mutamento culturale apportato dalla l. n. 54/2006. E, probabilmente, era proprio questo lo spirito del legislatore dell’epoca. Di certo, non è sufficiente una singola riforma legislativa a modificare la mentalità di un intero Paese; d’altro canto, non può ignorarsi che la corretta applicazione del dato normativo in esame ha consentito ai genitori di introitare e fare proprio il concetto della condivisione della responsabilità genitoriale. Naturalmente, in alcuni modelli c.d. classici di famiglia italiana, vi è ancora una netta suddivisione dei ruoli genitoriali, con l’attribuzione di compiti ben specifici a ciascun genitore: la madre è demandata all’accudimento dei figli e della casa; il padre è dedito al lavoro e mantiene economicamente la famiglia. Vi è, tuttavia, la tendenza – sempre più forte – ad abbandonare questo modello in favore di uno nuovo, in cui il ruolo genitoriale è svolto con le medesime modalità sia dalla madre sia dal padre. Sono, infatti, sempre più numerosi i padri che oggi assumono appieno il loro ruolo di genitori e sono perfettamente in grado di occuparsi dei figli, alla stregua delle madri. Sul fronte giurisprudenziale, l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 155 c.c. nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della norma sono state caratterizzate da un’ini­ziale confusione in ordine al significato da attribuire all’aggettivo “condiviso”; si è anche registrata la tendenza a confondere il termine “condiviso” con l’aggettivo “congiunto”, già previsto dalla legge sul divorzio e dalla riforma del 1987. Successivamente, la giurisprudenza ha delineato in modo chiaro il concetto di affidamento “condiviso”, precisando che l’art. 155 c.c. (oggi art. [continua..]