Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Prove estratte dai social media: ricerca, liceità, modalità di produzione e valore (di Carolina Nieri, Avvocata in Prato)


Lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’accessibilità alle stesse da parte di un sempre maggior numero di persone ha inciso fortemente sulla diffusione dei social media.

Alla crescita di tale fenomeno, è inevitabilmente corrisposto l’ingresso, nei procedimenti in materia di diritto di famiglia, di materiale probatorio appreso tramite dispositivi elettronici dai social media.

Tali mezzi istruttori sono stati a più riprese qualificati dalla giurisprudenza come riproduzioni meccaniche di fatti e cose ai sensi dell’art. 2712 c.c., con ogni relativo effetto in punto di disconoscimento della relativa conformità ai fatti ed alle cose rappresentate.

Come per le altre riproduzioni meccaniche, tuttavia, l’assunzione delle prove estratte dai social media non va esente da rischi in punto di illiceità del materiale probatorio appreso, avuto riguardo anche alle modalità della sua estrazione, con ogni conseguenza in punto di inammissibilità ed inutilizzabilità delle prove incostituzionalmente estratte.

Sotto un ulteriore profilo, il materiale probatorio estratto dai social media cela ulteriori criticità avuto riguardo alla tutela della riservatezza dei dati personali, da contemperarsi con le esigenze dimostrative istruttorie, e dunque difensive, che impongono in ogni caso l’adozione di cautele specifiche alla luce dei principi fondamentali dettati in materia di trattamento dei dati personali.

The development of new technologies and accessibility to them by an ever-growing number of people has had a strong impact on the spread of the social media.

Inevitably corresponding with this growing phenomenon is the entry into family law proceedings of evidence collected from social media via electronic devices.

These measures of inquiry have been qualified by case law on a number of occasions as mechanical reproductions of events and things pursuant to art. 2712 of the Italian Civil Code, with every related effect in terms of non-recognition of their conformity to the events and things represented.

However, as is the case with other mechanical reproductions, evidence gathering from the social media is not without risks as relates to the unlawfulness of the collected evidence and to how it was extracted, with all the consequences connected with the inadmissibility and unusability of unconstitutionally collected evidence.

From another standpoint, the evidence extracted from the social media conceals additional critical areas as relates to the protection of the confidentiality of personal data, to be tempered with the demonstrative requirements of investigation, and therefore the defence’s needs, which in any event require adopting specific precautions in light of the fundamental principles dictated in the matter of the processing of personal data.

SOMMARIO:

1. L’incidenza dello sviluppo tecnologico ed in particolare dei social media nell’istruttoria dei procedimenti in materia di diritto di famiglia - 2. Le prove estratte dai principali social media: il materiale probatorio acquisibile e le modalità di produzione - 3. Inquadramento e valore probatorio delle prove estratte dai social media, modalità, effetti del disconoscimento e relative criticità - 4. Le prove estratte dai social media all’esame di alcune interessanti pronunce giurisprudenziali - 5. Liceità del materiale probatorio, tutela della riservatezza dei dati personali e limiti di ammissibilità, anche alla luce della Riforma Cartabia - 6. Le prove estratte dai social media: maneggiare con cura - NOTE


1. L’incidenza dello sviluppo tecnologico ed in particolare dei social media nell’istruttoria dei procedimenti in materia di diritto di famiglia

Lo sviluppo tecnologico ha reso fruibile ad un sempre crescente numero di persone l’utilizzo dei social media, definiti come l’insieme di tecnologie e strumenti di informazione e comunicazione “volti a creare, scambiare e condividere su Internet contenuti multimediali quali testi, im­magini, video e audio” [1]. L’esperienza della condivisione di contenuti tramite i social media è ben nota a tutti e caratterizza fortemente l’esperienza comune del “vivere social(e)” del nostro tempo. I social media costituiscono infatti lo strumento attraverso il quale oggi la maggioranza delle persone veicola e, appunto, “condivide” con un numero indefinito (o comunque consistente) di utenti rappresentazioni della propria vita, dei luoghi frequentati e delle proprie relazioni sociali, per mezzo di fotografie, testi, video e geolocalizzazioni. A tale fenomeno di “condivisione” è corrisposto l’ingresso, nei procedimenti in materia di diritto di famiglia, di materiale probatorio indubbiamente dotato di elevata pregnanza dimostrativa, costituito da riproduzioni fotografiche ed audiovisive apprese su piattaforme social per il tramite di dispositivi elettronici. È dunque ormai innegabile la relazione di incidenza diretta esistente tra lo sviluppo dei social media e la produzione nei procedimenti giudiziari di materiale istruttorio tratto dagli stessi. Tale produzione, con specifico riferimento al diritto di famiglia, è strumentale a provare o comunque a fornire elementi indiziari circa la sussistenza in concreto dei presupposti fattuali (ad esempio, le capacità reddituali, il tenore di vita, l’infedeltà coniugale etc.) sottostanti all’ado­zione dei provvedimenti tipici del settore giuridico in oggetto, ma con limiti e cautele che saranno analizzati nel prosieguo.


2. Le prove estratte dai principali social media: il materiale probatorio acquisibile e le modalità di produzione

In concreto, il materiale probatorio principalmente estraibile tramite i social media più diffusi (ad esempio Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter) consiste prevalentemente in fotografie, video e le particolari opzioni di caratterizzazione del profilo utente, come nel caso di Facebook che consente l’indicazione della propria “Situazione sentimentale” scegliendo tra le dettagliate opzioni presenti [2]. Un aspetto, quest’ultimo, solo apparentemente di poco rilievo, ma che come si dirà è stato oggetto di specifica valutazione in sede giudiziaria. Va inoltre rammentato che le piattaforme summenzionate offrono altresì servizi di messaggistica istantanea (ad es. messenger, instagram direct) i cui contenuti dal punto di vista istruttorio sono assimilabili, come per Sms, messaggi WhatsApp ed email, alla corrispondenza privata, con i relativi limiti e tutele [3]. Tali servizi non costituiscono l’elemento distintivo dei social media, rappresentato invece primariamente dalla condivisione di contenuti con il network degli utenti, tramite la creazione di un profilo. Tutte le principali piattaforme social hanno in comune la possibilità di pubblicare contenuti di testo, fotografie o video editabili con varie modalità, tramite stati, post o tweet. Tra le principali modalità di estrazione del materiale probatorio in oggetto, quella più comune ed immediata è probabilmente quella dello screenshot, processo che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un dispositivo (ovvero, più banalmente, la “fotografia della schermata”). Lo screenshot costituisce la modalità di apprensione del materiale probatorio più immediata e ricorrente non soltanto perché non tutti i social consentono il salvataggio dei singoli contenuti di altri utenti, ma anche perché lo screenshot consente di apprendere il contenuto nella sua interezza e dunque non soltanto la fotografia o il video, ma il post all’interno del quale questi sono stati condivisi, gli eventuali tag di profili di altri utenti o addirittura la geolocalizzazione del­l’utente e dunque tutti gli elementi di corredo che possono risultare utili in via indiziaria allo scopo di evidenziare il contesto di un determinato contenuto. Dal punto di vista pratico, sia il salvataggio della pagina web, sia il più comune [continua ..]


3. Inquadramento e valore probatorio delle prove estratte dai social media, modalità, effetti del disconoscimento e relative criticità

Venendo al valore del materiale probatorio summenzionato, quando si tratti di fotografie e video, è già noto che queste costituiscono riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. Quanto allo screenshot ed alla stampa della pagina web, la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che anche questi costituiscono riproduzioni meccaniche [4]. Tale inquadramento è consentito dalla formulazione “a maglie larghe” dell’art. 2712 c.c., in base al quale non soltanto il materiale espressamente elencato nella norma (ovvero riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche e registrazioni fonografiche), ma altresì “ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose” forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. Con specifico riferimento allo screenshot, la Cassazione ha chiarito che i fotogrammi acquisiti da un sito web “costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili” per cui potrebbe dedursi che lo screenshot, in quanto rappresentativo di cose, ha valore di prova legale al pari di altre forme di riproduzione informatica o fotografica. Analogamente, anche alla stampa di una pagina web la giurisprudenza ha riconosciuto un proprio valore probatorio quale rappresentazione meccanica di fatti e cose [5]. Ai sensi dell’art. 2712 c.c., le riproduzioni meccaniche di fatti e cose formano piena prova di ciò che è oggetto di riproduzione, salvo il disconoscimento della conformità delle stesse riproduzioni ai fatti ed alle cose rappresentate, effettuato da colui contro il quale sono prodotte. Tale norma pone dunque a carico della parte contro la quale sia prodotta in giudizio una riproduzione meccanica l’onere del disconoscimento [6], che dovrà essere “chiaro, circostanziato ed esplicito” e concretizzarsi nella “allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta” [7] . Quanto al termine per il disconoscimento, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali lo stesso dovrà avvenire in maniera specifica, alla prima udienza o alla prima risposta successiva alla produzione in giudizio del mezzo istruttorio, secondo quanto previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. [8]. Per completezza, si evidenzia inoltre che il disconoscimento, come sopra analizzato, è ben diverso dall’eccezione di [continua ..]


4. Le prove estratte dai social media all’esame di alcune interessanti pronunce giurisprudenziali

Nell’ambito dei limiti alle prove estratte dai social media, appare chiarificatrice una pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere [18] che, circa il valore e l’utilizzabilità delle prove estratte dai social network effettua un distinguo tra il materiale estratto dai profili degli utenti, costituito dalle informazioni ed i contenuti ivi pubblicati, e le prove estratte dalle chat private dei servizi di messaggistica istantanea correlati alle singole piattaforme. Nel caso di specie la moglie aveva agito nei confronti del marito al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione con le quali era stata convenuta la rinuncia reciproca al diritto al mantenimento, per vedersi riconosciuto un contributo mensile a tale titolo. Il marito resisteva in giudizio adducendo innanzitutto una contrazione dei propri redditi e, in secondo luogo, l’in­staurazione da parte della moglie di una nuova stabile relazione con un uomo che le avrebbe garantito addirittura un miglioramento del tenore di vita antecedente. Quest’ultimo assunto veniva sostenuto in giudizio producendo alcune schermate tratte dal profilo Facebook della signora, nelle quali la stessa aveva qualificato la propria situazione sentimentale come “impegnata”, oltre a varie fotografie che la ritraevano in molteplici occasioni insieme al nuovo partner ed anche in varie località turistiche. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riteneva la circostanza dedotta dal resistente provata in primo luogo dalle fotografie e dalle altre informazioni presenti sul social network. Nella medesima pronuncia si riconosceva espressamente l’utilizza­bilità del materiale probatorio in questione, affermando che “il social network “Facebook” si caratterizza tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) [continua ..]


5. Liceità del materiale probatorio, tutela della riservatezza dei dati personali e limiti di ammissibilità, anche alla luce della Riforma Cartabia

Anche con riferimento alle prove estratte a mezzo social media, ovviamente opera il limite della liceità delle prove producibili in giudizio. Le prove ottenute in maniera illecita, efficacemente definite nel linguaggio giuridico americano come “fruit of the poisonous tree” [25], non sono utilizzabili. Tale principio, di matrice costituzionale (artt. 13, 24, 111 Cost.), trova espresso riconoscimento e declinazioni nel codice di procedura penale, ove all’art. 191 c.p.p. è vietato l’utilizzo di prove illegittimamente acquisite, all’art. 271 c.p.p. si vieta l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite illegittimamente ed all’art. 615-bis c.p.p., è punita l’interferenza illecita nella vita privata di altri soggetti [26]. A fronte di tali previsioni nell’ambito del codice di procedura penale, non vi è invece una norma espressa analoga nell’ambito del codice civile e del codice di procedura civile, per cui in ambito civilistico il limite dell’inammissibilità o dell’inutilizzabilità (quando già assunte) delle prove illecite discende dall’ordinamento nel suo complesso, dal dettato costituzionale e da quelle penali sopra menzionate [27]. Nei procedimenti civili dunque il Giudice sarà chiamato ed effettuare, nel contemperamento dei diversi ed altissimi interessi in gioco, il delicato bilanciamento tra il diritto alla prova, il diritto al contraddittorio, il diritto di difesa, l’accertamento della verità oggettiva cui tende il processo e la protezione di diritti fondamentali e, in materia diritto di famiglia, precipuamente, la tutela dei minorenni. Di recente la giurisprudenza ha ribadito tale principio di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente [28], nel tentativo di superare la lacuna normativa, tuttavia senza risolvere problemi di carattere pratico, insiti della natura stessa di mezzi istruttori come quelli in oggetto [29]. Sotto un primo profilo, infatti, l’accertamento dell’illiceità penale della modalità di acquisizione esula dalla sede civile. Sotto un secondo profilo (e questo vale non solamente per le prove illegittimamente acquisite, ma anche per le prove legittimamente acquisite ma oggetto di disconoscimento), trattandosi di prove precostituite, tali riproduzioni faranno ingresso nel procedimento e [continua ..]


6. Le prove estratte dai social media: maneggiare con cura

In conclusione, la potenzialità probatoria dei social media dovrà necessariamente scontare le criticità ed i limiti sopra descritti, richiedendo agli operatori del settore un approccio “chirurgico” nella gestione del materiale probatorio in esame, sia ai fini della produzione, sia ai fini della contestazione e della ricerca della relativa prova contraria.


NOTE