Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il difensore nel processo penale minorile (di Ennio Buffoli, Avvocato in Brescia)


L'autore illustra l'importanza della difesa tecnica dell'imputato nell'ambito del processo penale minorile delineandone le implicazioni deontologiche. In particolare evidenzia come il difensore di un minore assuma molteplici ruoli, anche sociali, e come, con il suo operato, contribuisca a perseguire le finalità rieducative proprie del giudizio minorile.

The author illustrates the importance of the defendant’s technical defence in the juvenile criminal trial, outlining its implications in terms professional ethics. In particular, the author emphasizes that a juvenile’s defence counsel takes on multiple roles, including social roles, and, through his or her work, contributes towards pursuing the re-educational purposes characteristic of the juvenile trial.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Dovere di competenza - 3. Dovere di informazione - 4. Conferimento dell’incarico - 5. Conflitto di interessi – Riserbo e segreto professionale


1. Premessa

La difesa tecnica dell’imputato nell’ambito del processo penale minorile è stata a lungo considerata da alcuni avvocati come una difesa di limitato impegno professionale, una difesa in cui il ruolo del difensore risulterebbe marginale ed incapace di incidere con adeguate scelte difensive. Nell’errata prospettiva di costoro il sistema processuale minorile, caratterizzato com’è da istituti volti al recupero in vari modi dell’imputato minorenne ed alla eventuale irrogazione della sanzione penale solo come extrema ratio, il ruolo del difensore si limiterebbe molto spesso ad accompagnare il soggetto minorenne nel percorso processuale, scandito in realtà dalle iniziative assunte dall’organo giudicante e dai servizi sociali minorili. In realtà un’attenta analisi del processo penale minorile consente di affermare come il ruolo del difensore dell’imputato minorenne assuma un significato di particolare valenza ed importanza, tutt’altro che secondario e di mera “assistenza” rispetto all’operato di altri soggetti processuali. Il ruolo del difensore è un ruolo di primaria importanza affinché il processo rieducativo del minorenne raggiunga i suoi obbiettivi: l’avvocato diventa una parte importante del sistema processuale nell’ambito del quale, pur mantenendo il doveroso ruolo di “parte”, contribuisce con il suo operato a perseguire le finalità rieducative proprie del processo minorile. Al difensore viene attribuito l’importante compito di illustrare al minorenne sottoposto ad indagini ed ai suoi famigliari le caratteristiche del processo minorile, descrivere gli istituiti rieducativi previsti, ricordare l’impegno necessario per raggiungere obbiettivi che, molto spesso, consentono anche di ottenere grandi soddisfazioni professionali. Del resto, specifico compito del difensore nell’ambito del processo penale minorile, è quello di illustrare al minorenne la necessità di assumere una specifica posizione rispetto alla contestazione che viene mossa nel capo di imputazione. L’ammissione delle proprie responsabilità ovvero il deciso rigetto delle contestazioni mosse al minorenne dalla Pubblica Accusa rappresentano, a parere di chi scrive, il primo passo affinché il processo minorile venga recepito come momento di effettiva rieducazione del minorenne il quale dovrà [continua ..]


2. Dovere di competenza

L’art. 26 del Codice deontologico forense prevede che: «l’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze». Come noto, il dovere di competenza rappresenta un principio cardine della professione forense, un principio che impone all’avvocato di assumere solo quegli incarichi per i quali, non solo è legittimato a svolgerli secondo l’ordinamento forense e le previsioni normative vigenti, ma ha altresì maturato una concreta esperienza per poterli svolgere con precisione e preparazione. Nonostante la difesa tecnica dell’imputato avanti il Giudice minorile presenti caratteristiche di peculiarità ed estrema delicatezza il vigente sistema ordinamentale non prevede – salvo per i difensori d’ufficio – la tenuta di albi “specialistici” riservati ai legali che intendano assumere difese fiduciarie avanti il Tribunale per i minorenni. Di talché è rimessa alla sensibilità ed alla coscienza professionale del singolo avvocato la decisione di assumere la difesa fiduciaria di un minorenne nell’ambito di un procedimento penale, decisione all’evidenza da valutare sulla scorta del canone deontologico appena evocato. Il dovere di competenza del difensore che intenda svolgere attività difensiva impone, pertanto, a costui non solo di conoscere le previsioni codicistiche e normative disciplinanti la procedura prevista avanti il Tribunale per i minorenni ma anche di avere adeguata esperienza in ordine alle dinamiche sottese con tutti i protagonisti istituzionali di codesto peculiare procedimento. È necessario che la difesa tecnica, oltre a spiegare all’assistito ed ai suoi famigliari il ruolo del Pubblico Ministero, del Giudice e dei Servizi sociali minorili, sappia interagire con queste figure nel corso del procedimento, fungendo da raccordo tra le esigenze “difensive” e la necessità di partecipare al programma rieducativo proprio della procedura minorile. È di tutta evidenza come tale “competenza” non possa essere acquisita unicamente attraverso la partecipazione a corsi di formazione e di abilitazione, approfondimenti [continua ..]


3. Dovere di informazione

Dal dovere di competenza dell’avvocato appena richiamato discende per il difensore del soggetto minorenne il conseguente obbligo di informazione dell’attività difensiva. L’art. 27 del Codice deontologico forense statuisce infatti che: «l’avvocato deve informare chia­ramente la parte assistita, all’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione». Da tale canone deontologico discende il compito spesso più difficile per il difensore del soggetto imputato avanti il Tribunale per i minorenni: illustrare la specificità del procedimento minorile, gli istituti previsti e la centralità della figura del minore, sia in un’ottica di rieducazione che in una prospettiva liberatoria laddove il prevenuto non abbia commesso alcun illecito. È di tutta evidenza che il difensore per poter correttamente informare la parte assistita debba a sua volta conoscere la procedura minorile nelle sue diverse prospettive. Nel rispetto di quella funzione sociale caratterizzante il ruolo del difensore nel procedimento minorile si ritiene che il corretto dovere di informazione imponga – sin dal momento dell’as­sunzione dell’incarico – la precisazione che le scelte difensive debbano prescindere da utilitarismi ovvero da precipue necessità di limitare i tempi dell’esperienza processuale. A fronte di una situazione in cui il soggetto minorenne risulti estraneo alle accuse appare francamente poco consono al ruolo difensivo suggerire improvvide ammissioni di responsabilità al solo fine di conseguire provvedimenti clemenziali capaci di definire più tempestivamente la vicenda processuale. Troppo spesso si sentono legali consigliare ai propri assistiti ammissione di responsabilità al solo fine di ottenere il perdono giudiziale! In tal modo l’informazione trasmessa dal difensore alla parte assistita si risolverebbe in una prospettiva strumentale ed utilitaristica delle opzioni difensive da adottare nel processo minorile, prospettiva che non può essere adottata nella difesa del minore giacché verrebbe a snaturare la finalità propria del giudizio minorile. Allo stesso modo l’obbligo informativo impone al difensore del soggetto sottoposto ad indagine di vagliare con [continua ..]


4. Conferimento dell’incarico

Salva l’ipotesi della nomina del difensore d’ufficio da parte dell’Autorità giudiziaria procedente il mandato difensivo – nell’ambito di un procedimento penale a carico di soggetto minorenne – può essere conferito mediante sottoscrizione di nomina fiduciaria sia da parte del minore che da parte dei genitori esercenti la potestà. È di tutta evidenza che, al di là del soggetto che conferisce materialmente l’incarico, la parte assistita rimane pur sempre il soggetto minorenne. Come previsto dall’art. 23 del Codice deontologico forense: «l’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse». Nell’ambito della difesa di un soggetto minorenne si verifica sovente l’ipotesi che le figure della parte assistita nel procedimento e del cliente – vale a dire colui che si onera delle spese dell’atti­vità difensiva – risultino distinte. Sono, infatti, i genitori coloro che nella maggior parte dei casi si impegnano a far fronte agli impegni economici connessi all’attività di difesa di talché il legale nel corso del mandato difensivo si trova spesso di fronte a due “centri d’interesse”, centri d’interesse non sempre necessariamente convergenti. Da un lato emerge la necessità di perseguire la migliore scelta processuale per il soggetto minorenne mentre dall’altro il genitore potrebbe auspicare un procedimento più breve e quindi più economico, non necessariamente il più confacente al percorso rieducativo del minorenne. Capita sovente che, al momento del conferimento dell’incarico, intervengano sia il minorenne che i suoi genitori: essendo il primo momento di conoscenza tra la parte assistita ed il proprio difensore sarebbe consigliabile richiedere al minorenne se consenta che i genitori partecipino alla sessione nel corso della quale verranno all’evidenza approfondite le tematiche relative alla propria responsabilità penale, notizie di cui potrebbe non voler rivelare il contenuto ai genitori. Allo stesso modo è da evitare che l’intervento dei genitori – volto, ad esempio, a conoscere il contenuto di quanto [continua ..]


5. Conflitto di interessi – Riserbo e segreto professionale