Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il codice rosso dopo 3 anni: effetti ed efficacia. Le modifiche della l. N. 134/2021. Criticità attuali (di Roberto Alabisio, Avvocato in Viterbo, Presidente della Camera Penale “Ettore Mangani Camilli” di Viterbo)


L'autore tratta dell’introduzione del Codice Rosso e dei risultati in termini di efficacia che questa normativa in tutela delle vittime di violenza domestica o di genere ha avuto dall’epoca della sua introduzione ad oggi. Viene inoltre fatto un cenno alla modifica delle norme sul processo penale introdotte dalla recente Riforma Cartabia (d.lgs n. 150/2022) e al presumibile effetto che avranno nei processi penali in tema di violenza domestica o di genere.

The author discusses the “Code Red” gender violence legal reform, and the results in terms of the effectiveness that this law to protect the victims of domestic or gender violence has had since its introduction. The modification of the regulations on criminal trials introduced by the recent Cartabia reform is also remarked on (Legislative Decree no. 150/2022), as is the presumable effect these regulations will have in criminal trials relating to domestic or gender violence.

SOMMARIO:

1. Il Codice Rosso e la legge delega di riforma del processo penale, n. 134 del 27 settembre 2021 - 2. Modifica del codice di procedura penale: il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - 3. Il Codice Rosso, i rapporti con la normativa sovranazionale e la Riforma Cartabia - 4. Le parti del processo penale – Conclusioni - NOTE


1. Il Codice Rosso e la legge delega di riforma del processo penale, n. 134 del 27 settembre 2021

Sono passati più di tre anni dall’entrata in vigore della l. 19 luglio 2019, n. 69 [1], definita per brevità Codice Rosso. Il tempo trascorso è sufficiente oggi per una riflessione sull’efficacia di quella che veniva presentata come un rivoluzionario intervento normativo per il contrasto della violenza domestica e di genere. Non v’è dubbio che, alla luce dei numerosissimi episodi di femminicidio e/o violenza in generale [2], l’applicazione della normativa vigente non appare criticamente riuscita; non si è riusciti infatti ad ottenere il risultato sperato nei tempi previsti e con modalità che hanno costituito una migliore garanzia sia dell’imputato che della parte offesa. In questa ottica risulta, quindi, determinante e certamente condivisibile la legge delega di riforma del processo penale c.d. Cartabia, n. 134 del 27 settembre 2021, contenente al suo interno anche modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale immediatamente precettive [3]. Le disposizioni della legge di immediata applicazione sono riconducibili a diverse finalità, ma tra esse preminente è l’esigenza di accelerare il processo penale con strumenti utilizzati per raggiungere l’obiettivo della sua deflazione e della sua digitalizzazione. Infatti, il principale problema della giustizia penale italiana è sempre stato la eccessiva lunghezza del processo [4]. In attesa della sentenza definitiva, le parti coinvolte perdono interesse all’esito finale, inoltre rimangono inascoltati i dolori dell’imputato e della parte offesa. L’imputato resta sospeso sotto processo per un tempo molto lungo. La parte offesa non vede sostenute e realizzate le proprie ragioni in tempi ragionevoli. Le misure di immediata applicazione della legge delega n. 134/2021 [5] sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato con un intervento innovativo sulla ragionevole durata del processo penale, in particolar modo del secondo grado, quello che più degli altri peccava per lunghezza [6]. Si è intervenuti anche nella fase iniziale del procedimento riformando alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminare, di iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato, dell’udienza preliminare – limitandone la necessità –, i criteri decisori di cui agli [continua ..]


2. Modifica del codice di procedura penale: il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Tra le modifiche più rilevanti inserite dalla normativa in questione e poi recepite dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [8] di attuazione della legge delega n. 134/2021, vi sono certamente le modifiche dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità e a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. Viene previsto che il patteggiamento si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa, riducendo gli effetti extrapenali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare o in altri casi [9]. Nel giudizio abbreviato si è intervenuti sulle condizioni della richiesta di integrazione probatoria (c.d. abbreviato condizionato), prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e in ottica di economia processuale. È previsto in questo caso che la pena sia ulteriormente ridotta di un ulteriore sesto nel caso di mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato [10]. Nei procedimenti per decreto si allungano i tempi (da sei mesi a un anno) a disposizione del P.M. per chiedere al GIP l’emissione del decreto stesso: l’estinzione del reato potrà avvenire oltre che per il decorso dei termini, anche per il pagamento della pena pecuniaria, con la possibilità per il condannato di essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta in caso di rinuncia all’opposizione [11]. Passando poi al dibattimento, si stabilisce che le parti potranno illustrare le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse [12]. Il deposito di consulenze tecniche e perizie dovrà avvenire entro un termine congruo [13]. Infine nell’ipo­tesi del mutamento del Giudice o di uno o più componenti del Collegio, il Giudice potrà disporre la riassunzione della prova dichiarativa già assunta solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze [14]. Viene poi introdotta la c.d. “querela selezione” [15], intesa come filtro processuale e contemporaneamente come tecnica di depenalizzazione di fatto di tutte quelle ipotesi in cui la depenalizzazione tout court è apparsa una scelta troppo radicale [16]; la [continua ..]


3. Il Codice Rosso, i rapporti con la normativa sovranazionale e la Riforma Cartabia

Il Codice Rosso, in esecuzione anche di normativa sovranazionale (soprattutto la Convenzione di Istanbul [17]), ha introdotto in modo decisivo la violenza psicologica come forma di violenza domestica. È inoltre autonomamente richiamata la violenza economica come una delle modalità con cui si esplica la violenza nella dimensione familiare. Sono questi aspetti innovativi e determinanti e la cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni o il c.d. onore non possono essere addotti come ragione giustificatrice di tali comportamenti, anche sotto il profilo di un ridimensionamento sanzionatorio. La riforma del processo penale Cartabia ha appena sfiorato la tematica delle violenze per indirizzarsi senza esitazioni verso una modifica dei caratteri generali del processo penale, senza particolari riferimenti alle fattispecie di cui oggi trattiamo. Il recentissimo d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 [18], ha posto l’attenzione su molte discrasie che rischiano di creare vuoti normativi in danno tanto dell’imputato, quanto della parte offesa. A questo proposito, la criticità attuali sono causate, nella loro stragrande maggioranza, dal pericoloso senso di confusione che il sommarsi delle diverse e numerose iniziative legislative sta creando tra gli operatori del diritto in qualunque posizione essi si trovino. A noi avvocati tocca la parte più difficile: per il nostro ruolo, costituzionalmente riconosciuto [19], ci possiamo trovare a difendere sia il responsabile di fatti moralmente e giuridicamente deprecabili e sanzionabili, sia la parte offesa di tali reati che, ovviamente, si aspetta dal proprio difensore sostegno e difesa, senza esitazioni e senza dubbi sull’espletamento della stessa.


4. Le parti del processo penale – Conclusioni

Per quanto attiene la posizione dell’imputato, non è banale ricordare che la nostra Carta costituzionale all’art. 24 prevede il diritto inviolabile di ogni cittadino di essere difeso in ogni stato e grado del procedimento. Per quanto attiene invece la parte offesa, la normativa vigente si sviluppa su diversi piani di azione che toccano l’aspetto morale, quello psicologico e quello economico. Il nostro ruolo di difensori di entrambe le parti in un processo penale ci impone, a parere di chi vi parla, una duplice scelta: accettare l’incarico fiduciario soltanto nel momento in cui si crede fermamente nelle ragioni del proprio assistito, e non lasciarsi coinvolgere nei fatti di causa. Questo è necessario dato che ricopriamo un ruolo tecnico teso a riaffermare l’applicazione della legge senza alcuna compressione né nel diritto di difesa dell’imputato, né dell’interesse specifico della parte offesa di ottenere quanto di sua spettanza. Sono perfettamente conscio che l’ultimo argomento da me affrontato può trovare una forma di perplessità o addirittura dissenso, ma proprio in questa ottica (la critica) concludo, ricordando come purtroppo troppo spesso in un caso o nell’altro vengono meno principi di obiettività che sulla scia di emozioni coinvolgenti nascondono la soluzione del problema. Il compito di qualunque operatore del diritto è sempre e comunque quello di percorrere una strada culturale e personale che aiuti gli interessati alla ricerca di un giudizio finale improntato all’equilibrio e, nei casi di cui trattiamo, alla equidistanza tra i soggetti interessati.


NOTE