Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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L'assegno unico ed universale per i figli a carico: prospettive di inserimento della nuova misura, applicazioni pratiche, focus sui nuclei familiari disgregati (di Giorgia Perzia, Avvocata in Firenze)


L’Autrice illustra la disciplina dell’Assegno Unico ed Universale per figli a carico, beneficio a sostegno della filiazione e della famiglia introdotto dal d.lgs. n. 230/2021 che ha preso il posto di numerosi altri istituti di sostegno economico della famiglia precedentemente previsti nell’ordinamento italiano. Approfondisce poi i risvolti applicativi della nuova normativa nell’ambito delle famiglie disgregate.

 

The Author illustrates regulation of the single universal child benefit (Assegno Unico ed Universale) for dependent children, a benefit in support of filiation and the family introduced by Legislative Decree no. 230/2021 that has taken the place of many other institutions of economic support previously provided for in the Italian legal system. She then examines on a deeper level the new regulation’s applicative implications in the area of broken-up families.

Keywords: universal single allowance – dependent children – household.

SOMMARIO:

1. La normativa istitutiva dell’Assegno Unico ed Universale per figli a carico - 2. La normativa istitutiva dell’Assegno temporaneo per figli minori e l’introduzione all’AUU - 3. La disciplina dell’Assegno Unico ed Universale per figli a carico: le caratteristiche di unicità e universalità - 4. Chi sono i “figli a carico” - 5. Requisiti per presentare la domanda, ammontare del beneficio, modalità di presentazione, decorrenza dei pagamenti - 6. Il nucleo familiare ai fini ISEE - 7. I soggetti legittimati alla percezione dell’AUU in caso di separazione e divorzio - 8. Altri soggetti legittimati alla percezione dell’AUU - 9. Effetti della riforma - NOTE


1. La normativa istitutiva dell’Assegno Unico ed Universale per figli a carico

La l. 1° aprile 2021, n. 46, di iniziativa parlamentare, ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introdu­zione dell’Assegno Unico ed Universale per figli a carico (di seguito “AUU”). Con l’approvazione del d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 il Governo ha dato attuazione alla legge delega introducendo l’AUU nel nostro ordinamento. L’AUU è stato concepito come una misura a sostegno della filiazione perché requisito ai fini della concessione di questo beneficio è unicamente la presenza di figli nel nucleo familiare. Scopo, molto ambizioso, della nuova misura individuato nella legge delega è quello di «favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile». Proprio per meglio perseguire tale scopo, l’assegno non concorre alla formazione di reddito IRPEF per chi lo riceve [1]. L’AUU rientra fra quegli strumenti correttivi utilizzati dal legislatore per dare esecuzione al dettato dell’art. 31 della Costituzione italiana [2] che enuncia il principio di tutela economica della famiglia, società naturale pilastro del nostro ordinamento. Da un punto di vista squisitamente tributario, infatti, il nostro sistema si basa sul singolo come centro della tassazione e non viene dato alcun rilievo al fatto che il singolo faccia poi parte di un complesso familiare, ed in quanto tale sia meritevole di sostegno da parte dello Stato.


2. La normativa istitutiva dell’Assegno temporaneo per figli minori e l’introduzione all’AUU

Con d.l. 8 giugno 2021, n. 79 erano state introdotte misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori di anni 18. Ai sensi dell’art. 1 di tale decreto, l’assegno temporaneo spettava a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine poi prorogato al 28 febbraio 2022 [3], «ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare». Abbiamo dovuto quindi individuare a contrario dalla normativa in tema di assegno per il nucleo familiare i soggetti cui era destinato l’assegno temporaneo per figli minori. L’art. 2, 10° comma del d.l. 13 marzo 1988, n. 69 convertito nella l. 13 maggio 1988, n. 153 in tema di Assegno per il nucleo familiare prevedeva che «L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare». L’assegno per il nucleo familiare si manteneva anche in stato di disoccupazione per poi andare a perdersi con il pagamento dell’ultima mensilità dell’assegno di disoccupazione [4]. Si deduce quindi che l’assegno temporaneo è intervenuto in via transitoria a sostenere i genitori, privi fino ad allora di altri contributi statali, quali i liberi professionisti/imprenditori titolari di partita iva (anche coltivatori diretti), pensionati da lavoro autonomo, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza. L’assegno temporaneo tuttavia non era stato concepito come universale perché era stato imposto quale requisito ai fini del suo riconoscimento avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 50.000. L’importo massimo erogato era pari ad € 167,50, il minimo € 30,00 per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 50.000. Era inoltre necessario possedere per tutta la durata del beneficio determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno nello Stato [5]. Evidente l’intenzione del legislatore di includere con urgenza, e senza attendere i tempi tecnici dell’entrata in vigore dell’AUU, nel novero dei genitori beneficiari di sussidi anche categorie professionali prima escluse da ogni beneficio (quali tutti i lavoratori non dipendenti) oltre ai disoccupati, quali i percettori di reddito di cittadinanza. Questo beneficio di carattere [continua ..]


3. La disciplina dell’Assegno Unico ed Universale per figli a carico: le caratteristiche di unicità e universalità

Il nuovo assegno introdotto e disciplinato dal d.lgs. n. 230/2021 racchiude all’interno del suo nomen le caratteristiche principali che il legislatore ha voluto conferirgli. L’assegno è stato definito “unico” in quanto in seguito alla sua entrata in vigore esso sarà l’unico strumento a sostegno della genitorialità emesso dall’INPS. Con la sua entrata in vigore (marzo 2022), il legislatore ha anzi eliminato alcuni istituti a sostegno della filiazione e della genitorialità precedentemente in vigore dedicati a soggetti aventi differenti requisiti. Si tratta del bonus nascita [6], del bonus bebè [7], degli assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minori [8], delle detrazioni per figli a carico in busta paga [9] – che sono state mantenute per figli con età superiore ai 21 anni –, ed ovviamente dell’assegno per il nucleo familiare [10] e dell’assegno temporaneo per figli minori. Il bonus nido [11], altri bonus emessi ed erogati a livello regionale, l’Assegno di maternità comunale [12] non sono stati soppressi e sono anzi compatibili con la fruizione dell’AUU. L’assegno è stato definito “universale” in quanto viene garantito a tutte le famiglie con figli a carico [13], in misura minima anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima, individuata in € 40.000. La misura minima del beneficio riconosciuto è di € 50,00 mensili per ciascun figlio minore a carico, € 25,00 mensili per i maggiorenni infraventunenni a carico.


4. Chi sono i “figli a carico”

L’AUU è riconosciuto per ogni “figlio a carico”. Con tale espressione si intende ogni figlio minorenne ed ogni figlio maggiorenne a carico. Per i figli a carico maggiorenni, comunque fino al compimento dei 21 anni, l’importo è ridotto e sono stati introdotti ulteriori requisiti, onde evitare che la percezione dell’AUU ne scoraggiasse l’ingresso nel mondo del lavoro [14]: la percezione è condizionata al fatto che il maggiorenne frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, oppure svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, oppure sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, oppure infine svolga il servizio civile universale. La normativa istitutiva dell’AUU prevede inoltre che si intenda “a carico” ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, ovviamente se certificato da Commissione medica INPS [15]. È possibile percepire l’AUU anche fin dal settimo mese di gravidanza, in caso di nascita di figlio vivo. Relativamente agli assegni relativi a tale periodo, la domanda va presentata dopo la nascita del figlio e quindi dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale, ma entro 120 giorni, per non perdere gli arretrati relativi al periodo della gravidanza. Con il primo pagamento verranno corrisposte le mensilità a decorrere dal settimo mese di gravidanza.


5. Requisiti per presentare la domanda, ammontare del beneficio, modalità di presentazione, decorrenza dei pagamenti

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della richiesta e per tutta la durata del beneficio permangano quanto al richiedente determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Il genitore richiedente deve essere soggetto al pagamento di IRPEF in Italia. Deve inoltre essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia, o quantomeno residente in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi, o titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ma almeno semestrale. L’importo dell’AUU viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del figlio beneficiario, eventualmente presentato. L’ISEE è un documento che fotografa la posizione economica e patrimoniale di un nucleo familiare riferita ad un determinato anno fiscale. Questo indicatore ha grossi limiti pratici: aumenta più che proporzionalmente in caso di percezione di secondo reddito, di fatto penalizzando le famiglie con più di un reddito e disincentivando l’occu­pazione femminile, e può avere un effetto distorsivo sull’accumulo del risparmio, visto che dà rilevo al patrimonio delle famiglie [16]. Il Valore ISEE si ottiene attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (in seguito “DSU”) del nucleo familiare, in cui vengono indicati redditi e patrimonio di tutti i componenti del nucleo famigliare (vedi infra). Come già accennato, la presentazione della DSU ai fini ISEE non è obbligatoria in quanto il beneficio viene riconosciuto nell’importo minimo anche ai nuclei che non hanno presentato la DSU. Come già accennato, viene inoltre tenuto conto dell’età dei figli a carico con importi diversi liquidati per i minorenni e per i maggiorenni. È infatti prevista una quota variabile modulata in modo [continua ..]


6. Il nucleo familiare ai fini ISEE

La DSU che deve essere presentata per l’ottenimento dell’ISEE deve far riferimento all’intero nucleo familiare alla data di presentazione. Si dovrà fare riferimento quindi a tutti i componenti residenti anagraficamente insieme, quindi all’interno dello stesso stato di famiglia, legati da vincoli di coniugio, parentela o comunque di tipo affettivo. Anche eventuali nonni o zii conviventi concorreranno all’individuazione del livello ISEE della famiglia e quindi alla determinazione dell’importo di AUU. Per tale dichiarazione occorrerà far riferimento a tutte le componenti reddituali e patrimoniali intestate ai componenti del nucleo familiare, quali redditi percepiti, immobili, depositi bancari con indicazione di saldi e giacenze medie, autovetture, motocicli superiori ai 500 cc, imbarcazioni, ecc. I titolari di imprese, partecipanti in società, i liberi professionisti ed in generale tutti i lavoratori a partita iva dovranno presentare inoltre un prospetto di bilancio integralmente completato affinché si possa stimare il valore della loro impresa o attività professionale. All’interno del nucleo familiare vengono poi attratti altri soggetti seppur non più residenti anagraficamente insieme. Il combinato disposto dell’art. 3, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)» e dell’art. 4, d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» dispongono infatti che i coniugi con diversa residenza vadano sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione (anche con emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti), cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente. Al contrario, i coniugi separati o divorziati permangono nel medesimo nucleo e vanno indicati nella medesima DSU, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. I figli di genitori separati/divorziati, sia minorenni che maggiorenni, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale risiedono. Infine il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei [continua ..]


7. I soggetti legittimati alla percezione dell’AUU in caso di separazione e divorzio

Nell’ipotesi di genitori separati, anche di fatto, o divorziati, che hanno disciplinato con provvedimento di Tribunale l’affidamento del figlio minore in via condivisa fra loro, la nuova normativa prevede espressamente all’art. 6, 4° comma, d.lgs. n. 230/2021, che l’INPS eroghi l’assegno con importo suddiviso al 50% tra i genitori. Non sono ammessi, neppure su accordo delle parti, frazionamenti di tipo diverso, tipo 30-70%, ma si rimette all’accordo delle parti la possibilità di attribuire il 100% dell’importo dell’AUU ad uno solo dei genitori a prescindere dalla sua convivenza anagrafica con il figlio. Se l’accordo manca quindi, il richiedente potrà percepire unicamente il 50% dell’importo, dato che dovrà dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. Non è necessario allegare documentazione, quali il provvedimento del Giudice che assegna al richiedente il 100% dell’AUU o una dichiarazione di accordo dell’altro genitore, ma è comunque possibile farlo tramite la piattaforma INPS e se il richiedente è in possesso di documentazione di tale tipo, sempre consigliabile. In particolare, l’assegno viene sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina l’affidamento del figlio, la separazione legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori [22]. A parere di chi scrive occorrerà però che il giudice abbia indicato nel provvedimento espressamente l’AUU oppure si sia genericamente riferito a “contributi pubblici”. Non potrà essere applicato lo stesso automatismo per tutte quelle coppie per cui il giudice aveva assegnato ad uno dei due il diritto a percepire gli Assegni al Nucleo Familiare o le detrazioni fiscali, avendo questi precedenti istituti presupposti completamente diversi da quello unico oggi vigente. Sono già state emesse pronunce nelle quali il giudice si è limitato a dichiarare che l’AUU dovesse essere percepito “come per legge”, senza attribuirlo a nessuno dei due genitori al 100% [23]. Si ritiene che sia necessaria una particolare motivazione, quale una forte disparità reddituale fra genitori, od un collocamento dei figli particolarmente prevalente presso uno dei [continua ..]


8. Altri soggetti legittimati alla percezione dell’AUU

L’AUU è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento etero familiare [26]. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della l. 4 maggio 1983, n. 184 l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. Il figlio maggiorenne infraventunenne può richiedere il beneficio direttamente con accredito sul conto corrente a lui intestato. Anzi, il maggiorenne può presentare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in tal caso, viene annullata e sostituita. Il figlio maggiorenne percepirà quindi il 100% dell’assegno dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. Questa previsione, avente lo scopo legislativo di favorire l’autonomia dei giovanissimi [27], lascia piuttosto perplessi in quanto imporrà accordi genitori-figli sulla gestione dei contributi pubblici, e necessiterà la modifica degli importi ex art. 337 ter c.c. dovuti dal genitore non convivente con il figlio, dato che l’AUU già attribuito al 50% ai genitori, o a uno di essi, verrà attribuito e per intero al figlio.


9. Effetti della riforma

Senza ombra di dubbio il principale effetto che gli avvocati esperti in diritto di famiglia hanno potuto osservare dall’introduzione dell’AUU è la reviviscenza di contenzioso fra coppie separate o divorziate da anni. Sugli accordi conclusi o sulle decisioni giudiziali assunte sulla base dei precedenti istituti a sostegno della famiglia, hanno avuto un forte impatto, in particolare, le norme che disciplinano il diritto a pretendere il 50% dell’Assegno Unico da parte di entrambi i genitori affidatari in via condivisa del figlio. I contributi perequativi versati dall’un genitore all’altro, infatti, dovranno essere adeguati alla spartizione al 50% del nuovo beneficio, specie se i genitori non si troveranno d’accordo a che sia uno solo fra loro a percepirlo al 100%. In generale, pensando alla platea totale dei beneficiari, i miglioramenti più sensibili saranno percepiti da chi aveva redditi incapienti alla detrazione fiscale per figli a carico e, ovviamente, da tutti i lavoratori non dipendenti che mai avevano visto riconoscersi contributi mensili a sostegno della genitorialità [28]. Non si ritiene tuttavia che l’obiettivo della riforma possa dirsi raggiunto, occorrerebbe rivedere la normativa sulla maternità e paternità e sui congedi parentali, adottando quali modelli le nor­mative vigenti in altri paesi europei [29], prevedere la possibilità per i datori di lavoro privati di detrarre fiscalmente gli stipendi di colf e babysitter – questo sì che farebbe emergere il lavoro nero delle donne –, e disporre maggiori investimenti a livello locale nei servizi di prima infanzia. Tuttavia, il Ministero delle Finanze [30] ha evidenziato come gli effetti sui redditi familiari dell’adozione dell’AUU non possano essere compiutamente analizzati senza tener conto di alcune ulteriori misure recentemente adottate, nell’ambito della riforma di rimodulazione IRPEF in corso [31]. Pertanto sarà solo nel 2023 che potremmo concretamente valutare se gli obiettivi indicati dalla legge delega siano stati raggiunti.


NOTE