Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Il decesso dell'ex coniuge o della persona civilmente unita e pensione di reversibilità: concorso tra coniuge vedovo e coniuge divorziato (di Federica Di Benedetto, Avvocata in Pescara)


L’Autrice ripercorre l’evoluzione dell’art. 9 della l. n. 898/1970, evidenziando la peculiarità della evoluzione giurisprudenziale sul diritto dell’ex coniuge a percepire il trattamento previdenziale della pensione di reversibilità in concorrenza con il nuovo coniuge, individuando i criteri di valutazione per la giusta ripartizione del trattamento tra i concorrenti.

The Author traces the evolution of art. 9 of Law no. 898/1970, highlighting the peculiarity of the jurispruden­tial evolution on the right of the former spouse to receive the survivor’s pension in competition with the new spouse, identifying the evaluation criteria for the fair distribution of the treatment among competitors.

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SOMMARIO:

1. Il diritto previdenziale dell’ex coniuge e trattamento di reversibilità - 2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale - 3. Concorso con il nuovo coniuge - NOTE


1. Il diritto previdenziale dell’ex coniuge e trattamento di reversibilità

Il 2° comma dell’art. 13 della l. 6 marzo 1987, n. 74, che sostituisce e modifica l’art. 9 della l. 1° dicembre 1970, n. 898, emana la disciplina del diritto al trattamento della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato in caso di morte dell’ex coniuge: «Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze». Viene in rilievo anche l’art. 5, 6° comma della predetta legge in relazione all’assegno divorzile, in quanto, come vedremo, da tale norma si traggono ulteriori criteri di valutazione: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Il trattamento riconosciuto può essere: a)  la pensione di reversibilità nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità; b)  la pensione indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi. Sono beneficiari della pensione di reversibilità oltre al coniuge, anche il coniuge separato, o separato “con addebito” ma, in tal caso, solo se questi ha diritto agli alimenti, ed il coniuge divorziato. In forza di questa disciplina il coniuge, seppure [continua ..]


2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La giurisprudenza ha risolto anche l’annosa questione che aveva riguardato il riconoscimento del diritto solo in caso di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, statuendo, invece, l’ammissibilità anche prima del passaggio in giudicato della stessa: con sent. 26 settembre 2019, n. 24041 la Suprema Corte ha riconosciuto una quota della pensione di reversibilità alla prima moglie, anche se la morte dell’ex marito, passato a nuove nozze, era avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che le attribuiva l’assegno divorzile sostenendo che l’affermazio­ne che si rinviene in numerose pronunce di legittimità, secondo la quale il riconoscimento del diritto all’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone «... che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno divorzile» costituisce un “mero obiter dictum”, perché «… l’art. 9 cit. si limita a prescrivere che l’ex coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento senza specificare il rapporto temporale tra il riconoscimento giudiziale e il decesso come presupposto per la erogazione della pensione di reversibilità». Una isolata giurisprudenza propende per la riconoscibilità del diritto anche all’ex coniuge che sarebbe titolare del diritto all’assegno di mantenimento anche se solo in astratto, e che non abbia fatto valere tale diritto per espressa rinuncia personale, ma occorre evidenziare che la Suprema Corte con la ordinanza 28 settembre 2020, n. 20477 tornando su un tema già più volte affrontato, ha ribadito che il diritto al trattamento pensionistico in favore dell’ex coniuge non può essere ancorato a mere situazioni di eventuale spettanza o situazioni per così dire simboliche, riferendosi al caso specifico di una ex moglie che era titolare non già di un assegno divorzile ma, invero, del c.d. “sostegno alla moglie” di radice americana (californiana per la precisione) e che tale “sostegno” si sostanziasse in una misura meramente simbolica dell’assegno di un dollaro l’anno. La Suprema Corte motiva il rigetto al riconoscimento del diritto richiamando la norma interpretativa di cui all’art. 5, l. n. 263/2005 che testualmente dispone: «Le disposizioni di cui [continua ..]


3. Concorso con il nuovo coniuge

È certo che il trattamento pensionistico possa essere “condiviso” tra l’ex coniuge avente diritto, ed il nuovo coniuge del defunto. In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, per determinare la quota di pensione di reversibilità spettante a ciascuno di questi, la legge individua il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale criterio deve essere temperato da ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei soggetti aventi il medesimo diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. La Corte costituzionale con la sent. n. 419/1999 era intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, 3° comma, l. n. 898/1970, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., e che aveva investito il criterio stesso di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite, che abbia i requisiti per ottenerla, e l’ex coniuge, al quale la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse riconosciuto il diritto all’assegno, alla cui somministrazione era tenuto il titolare del diritto alla pensione, poi deceduto. La Corte costituzionale aveva affermato: «Nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità. In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto [2]. In secondo luogo nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo [continua ..]


NOTE