Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Successioni testamentarie, disposizioni non patrimoniali, riconoscimento del figlio (di Massimo Dogliotti, Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione)


Con il testamento possono essere effettuate anche disposizioni non patrimoniali. L’autore le tratta ed affronta in particolare l’inserimento nel testamento della disposizione del riconoscimento del figlio (artt. 254, 256 c.c.).

Testaments can also make non-financial dispositions. The author deals with them, and in particular with the insertion into the testament of the disposition of recognition of the child (artt. 254, 256 of the Italian Civil Code).

SOMMARIO:

1. Successione e testamento - 2. Disposizioni non patrimoniali, riconoscimento del figlio - NOTE


1. Successione e testamento

La successione è fattispecie complessa, per la quale un soggetto è chiamato a subentrare e, accettando, subentra, per legge o per volontà del titolare, in tutti o in una quota dei rapporti at­tivi e passivi, ovvero in uno o più rapporti determinati, relativi ad un soggetto defunto. Il sistema successorio è stato oggetto di gravi accuse: si tratterebbe, in sostanza, dell’ultimo baluardo della proprietà, intesa nel senso più tradizionale e lontano dalla funzione sociale che le attribuisce la costituzione [1]. In realtà lo sviluppo economico ha individuato ben altri mezzi di trasferimento e circolazione di beni (soprattutto di quelli produttivi), relegando il rapporto successorio, rilevantissimo in una società preindustriale, statica e sempre identica a se stessa, in ben più angusti limiti. L’enorme diffusione del fenomeno societario, per il quale soggetti giurici riconosciuti come tali dall’ordinamento, sopravvivono ai singoli individui, si pone in sicura alternativa ai trasferimenti successori: semmai essi potrebbero avere ad oggetto le singole azioni di partecipazione (ma oggi il controllo effettivo delle società non è sempre necessariamente collegato alla proprietà del pacchetto azionario). Del resto, accanto ad espedienti illeciti e fraudolenti, si ravvisano altri mezzi del tutto ammissi­bili che rappresentano un’ulteriore alternativa alla successione ereditaria: assicurazioni sulla vita a favore di terzi, conti correnti bancari a firma congiunta, contratti a favore di terzo, conferimenti di capitale, consolidazioni societarie, patti di famiglia, ecc. [2]. La successione riguarda quindi di regola la proprietà personale (non quella produttiva), dove l’interesse e la funzione sociale sono assai meno rilevanti. Non pare dunque particolare motivo di contestazione che, nell’ambito della più generale successione, quella testamentaria appaia, senza ombra di dubbio, espressione tipica della garanzia del diritto di proprietà e dell’autono­mia negoziale dell’individuo, pur con limite variamente incidenti e soprattutto collegati alle esi­genze di solidarietà familiare, in parte soddisfatte dalla disciplina della successione necessaria [3]. Semmai, più che la successione testamentaria meriterebbe una radicale riforma il sistema della successione [continua ..]


2. Disposizioni non patrimoniali, riconoscimento del figlio

Quanto alle disposizioni non patrimoniali, come già si è detto, se ne ammette l’inserimento nel testamento (si tratta di quelle, che la “legge consente siano contenute nel testamento”). E addirittu­ra si prevede la possibilità di un testamento che contenga soltanto disposizioni non patrimonia­li (art. 587, 2° comma) [9]. Di esse il codice civile stesso, ma pure alcune leggi speciali, fanno un’enumerazione che non può comunque ritenersi tassativa: riconoscimento del figlio (artt. 254, 256 c.c.); scelta del tutore o del protutore (art. 348 c.c.); designazione del tutore dell’interdetto o del curatore dell’inabili­tato (art. 424 c.c.); nomina dell’amministratore di sostegno del beneficiario (art. 408 c.c.); no­mina di un curatore speciale per l’amministrazione dei beni lasciati per testamento ad un mino­re (art. 356 c.c.); nomina di un esecutore testamentario (art. 700 c.c.); divieto di pubblicazione di un inedito (art. 24 l. autore) ovvero autorizzazione alla pubblicazione di epistolari o memo­riali familiari o personali (art. 93 l. autore); indicazione circa le esequie, il luogo di sepoltura, la cremazione e la dispersione delle ceneri (l. 30 marzo 2001, n. 130) ovvero autorizzazione al prelievo di organi dal cadavere a fini scientifici o di trapianto (l. 1° aprile 1999, n. 91) [10]. È da ritenere che tali disposizioni potrebbero essere contenute anche in altro scritto, mante­nendo la loro validità; tuttavia, se presenti nel testamento, dovrebbero tendenzialmente seguir­ne la disciplina e, dunque, considerarsi revocate, con la revoca del testamento stesso. Fa eccezione il riconoscimento del figlio che, per espressa previsione, ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento sia stato revocato (art. 256 c.c.). Ma il testatore talora inserisce pure indicazioni che non producono effetti giuridici; esortazioni ai figli e discendenti perché si comportino in un certo modo, invocazione ad evitare contro­versie e conflitti, ecc.


NOTE