Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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L'accettazione dell'eredità degli incapaci (di Stefano Giovannini, Avvocato in Reggio Emilia)


Gli artt. 471 e 472 c.c. stabiliscono che le eredità devolute in favore degli incapaci possono essere accettate unicamente con il beneficio d’inventario e la valutazione del Giudice ai sensi dell’art. 320 c.c. riguarda semplicemente l’utilità o meno dell’accettazione e non le forme di essa. Per quanto attiene all’acquisto dei legati, l’art. 320 c.c. prevede l’obbligo dei genitori esercenti la potestà sul figlio minore di chiedere l’autorizzazione anche per il conseguimento dei legati ereditari. La Cassazione ha statuito che la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari derivanti dall’accettazione con beneficio di inventario, è rilevabile d’ufficio e opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario.

Artt. 471 and 472 of the Italian Civil Code establish that inheritances devolved upon the incompetent may be accepted solely with the benefit of inventory. The judge’s assessment pursuant to art. 320 of the Italian Civil Code regards simply whether or not acceptance has utility, and not its form. As pertains to the acquisition of the bequests, art. 320 of the Italian Civil Code establishes the obligation of the parents exercising guardianship over the child to request authorization also for the attainment of the hereditary bequests. Corte di Cassazione has decreed that the limitation of the heir’s liability for hereditary debts derived from acceptance with the benefit of inventory, may be found as a matter of course and raised against any creditor, including the treasury.

SOMMARIO:

1. Breve premessa sull’accettazione dell’eredità - 1.2. Accettazione pura e semplice - 1.3. Accettazione con beneficio di inventario - 2. Eredità devoluta in favore degli incapaci - 2.1. Le previsioni dell’art. 471 c.c. - 3. Decadenza dal beneficio dell’inventario - 4. L’acquisto dei legati - 5. L’alienazione dei beni ereditari del minore, dei beni facenti parte dell’eredità non ancora accettata dall’incapace e la competenza - 6. Effetti dell’accettazione con beneficio di inventario e limitazione di responsabilità anche nei confronti del fisco - NOTE


1. Breve premessa sull’accettazione dell’eredità

1.1. Forme dell’accettazione dell’eredità L’accettazione dell’eredità può avvenire nelle due forme previste dal legislatore (art. 470 c.c.): puramente e semplicemente o con il beneficio dell’inventario. La possibilità di accettare l’eredità nell’uno o nell’altro modo è facoltà attribuita dal legislatore al fine di consentire una più efficace tutela del patrimonio personale dell’erede in presenza di debiti ereditari.


1.2. Accettazione pura e semplice

L’accettazione pura e semplice determina una confusione dei patrimoni del defunto e dell’ere­de. Viene a crearsi un unico patrimonio inscindibile per mezzo del quale colui che succede risponde dei debiti ereditari anche oltre i limiti dell’attivo ereditario (ultra vires).


1.3. Accettazione con beneficio di inventario

L’accettazione con beneficio di inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato, evitando che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto e quindi evitando di dover “pagare” con il proprio patrimonio. L’accettazione cosiddetta beneficiata tiene distinti i due patrimoni (quello del successore da quello del de cuius) per cui i creditori del de cuius potranno soddisfare le proprie pretese solo ed esclusivamente sui beni che fanno parte dell’asse ereditario (intra vires). Il fondamento specifico di questo istituto è quello di dissuadere il chiamato all’eredità dal rinunciare di fronte ad una potenziale “dannosa eredità” e rendere conveniente la scelta di acquisire la piena qualità di erede evitando di subirne conseguenze negative rispetto ai propri beni personali. La tutela portata dal beneficio di inventario, quindi, trova la sua piena espressione negli artt. 471, 472 e 473 del c.c. che impongono a determinate categorie di soggetti, nel caso di specie gli incapaci, questa forma di accettazione ereditaria come l’unica possibile.


2. Eredità devoluta in favore degli incapaci

Gli artt. 471 e 472 c.c. stabiliscono che le eredità devolute in favore degli incapaci possono essere accettate unicamente con il beneficio d’inventario. Questa norma, dunque, vale indistinta­mente per tutte le categorie di incapaci, ovvero i minori, gli interdetti, i minori emancipati, anche se autorizzati all’esercizio dell’impresa, e gli inabilitati. La regola predetta può ben valere anche in favore del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ogniqualvolta questa cautela sia stata prevista dal decreto di nomina [1], ovvero valutata dal Giudice Tutelare, previamente e tempestivamente interpellato dall’amministratore di sostegno del beneficiario [2]. Il nostro legislatore individua dunque, negli incapaci come sopra descritti, una particolare categoria di soggetti che, privi della capacità di agire, necessitano di particolari forme di tutela sul piano patrimoniale. Secondo la dottrina prevalente, il sistema delineato dal legislatore si fonda su una ratio di protezione dell’incapace che sarebbe altrimenti esposto al grave rischio della responsabilità illimitata del proprio patrimonio per debiti ereditari. Alcuni autori [3] ritengono, a tal proposito, che generalmente le eredità non sono passive e l’obbligo dell’accettazione beneficiata potrebbe tra­dursi in un inutile aggravio, soprattutto di carattere fiscale, per l’incapace. Si è perciò proposto di ammettere l’incapace ad accettare l’eredità puramente e semplicemente, purché successivamente alla valutazione congrua ed imparziale del Giudice il quale, con i poteri conferitigli dall’art. 320 c.c., potrebbe disporre l’accettazione ereditaria con o senza il beneficio dell’inventario. Preferibile resta l’orientamento maggioritario [4] secondo il quale un’accettazione pura e semplice da parte dell’incapace non varrebbe mai a fargli acquistare la qualità di erede. Come già rappresentato, gli artt. 471 e 472 c.c. prescrivono un’unica forma di accettazione dell’eredità per gli incapaci e, del resto, la valutazione del Giudice ex art. 320 c.c. riguarda semplicemente l’utilità o meno dell’accettazione e non le forme di essa. Merita particolare attenzione, il fatto che l’inconveniente non è da rinvenirsi nella necessità [continua ..]


2.1. Le previsioni dell’art. 471 c.c.

La norma contenuta nell’art. 471 c.c., da un lato, lascia ai soggetti in questione la libertà di scegliere tra rinuncia e accettazione dell’eredità, ma in quest’ultimo caso l’unica forma possibile ed ammissibile sarà quella dell’accettazione con beneficio di inventario. Ne consegue pertanto che ogni altra forma di accettazione sarà nulla e non consentirà a minori, interdetti, minori emancipati e inabilitati, chiamati all’eredità, di divenire pienamente eredi. Resteranno tali soggetti, invece, titolari di poteri connessi alla delazione (vedasi art. 460 c.c.) e potranno, sino a quando tale diritto non sarà prescritto, accettare l’eredità con il beneficio dell’inventario per il tramite dei loro rappresentanti legali [5]. L’art. 471 c.c. ci ricorda in effetti che l’accettazione beneficiata rientra fra quegli atti di straordinaria amministrazione che necessitano di un particolare iter per poter essere correttamente compiuti (vedasi artt. 320, 321 e 374 c.c.). Per i minori di età, l’accettazione dell’eredità deve essere effettuata dai genitori congiuntamente, ovvero dal genitore che, in via esclusiva, eserciti la responsabilità genitoriale o, ancora, dal tutore o dal curatore. Qualora i genitori non vogliano o non possano compiere tale atto, è possibile addivenire alla richiesta della nomina di un curatore speciale. Similmente per l’interdetto e per l’inabilitato, saranno il tutore od il curatore a procedere all’accettazione, ma sia il genitore, sia il tutore che il curatore dovranno essere autorizzati dal Giudice Tutelare.


3. Decadenza dal beneficio dell’inventario

L’accettazione con il beneficio dell’inventario prevede il compimento di due precise e distinte attività: la dichiarazione di accettazione beneficiata e la formazione/redazione dell’inventario. L’inventario può essere formato/redatto prima o dopo la dichiarazione di accettazione beneficiata e trattasi di attività che deve essere compiuta, a pena di decadenza dal beneficio stesso, entro un determinato intervallo di tempo. Per i minori e gli incapaci in genere, si pone in evidenza l’art. 489 c.c. che stabilisce una proroga di questi termini al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dello stato di interdizione o inabilitazione. Da più parti ci si è chiesti quali potrebbero essere gli effetti nell’ipotesi di una accettazione pura e semplice dell’eredità da parte dell’incapace. Secondo una teoria minoritaria e per l’opinione di alcuni autori, l’accettazione non beneficiata dell’eredità da parte di soggetti incapaci sarebbe comunque titolo idoneo a fare acquistare allo stesso la qualità di erede, senza che ciò determini l’impossibilità di avvalersi del beneficio. Altri hanno ritenuto che tale modalità di accettazione fosse da ritenere inefficace in quanto improduttiva di effetti giuridici ed altri ancora ne affermano la semplice annullabilità in quanto l’atto di accettazione sarebbe idoneo a produrre i propri effetti fino a quando il soggetto legittimato non ne faccia venire meno definitivamente la validità. Preferibile fra tutti, risulta l’orientamento dottrinale maggioritario [6] che propende per la nullità virtuale dell’accettazione dell’eredità devoluta ad incapaci non beneficiata. Orientamento che trova l’autorevole avallo della Corte di Cassazione che, in molteplici occasioni, anche ormai costantemente nel tempo, si è pronunciata in favore della nullità ed improduttività di effetti dell’accettazione priva del beneficio dell’in­ventario, non conferendo all’incapace, al minore, la qualità di erede che rimane nella posizione di chiamato all’eredità semplicemente. Nel caso in cui il genitore od il tutore provvedano alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ma non al compimento dell’atto inventariale, per l’effetto [continua ..]


4. L’acquisto dei legati

Per quanto attiene all’acquisto dei legati, l’art. 320 c.c. ha previsto un obbligo: quello dei genitori esercenti la potestà sul figlio minore di chiedere l’autorizzazione anche per il conseguimento dei legati ereditari. La norma introdotta dalla riforma del diritto di famiglia ha portato un evidente difetto di coordinamento con le norme degli artt. 374, n. 3, 394 e 424 c.c. che, per l’acquisto dei legati del minore soggetto a tutela, dell’interdetto, dell’inabilitato e del minore emancipato, prevedono l’autorizzazione del Giudice Tutelare solo quando i legati siano sottoposti a pesi o condizioni. Secondo una parte della dottrina, minoritaria, anche l’accettazione di un legato non sottoposto a pesi o condizioni richiederebbe l’autorizzazione del Giudice Tutelare in quanto potrebbe essere anch’esso oneroso per l’incapace. L’orientamento dottrinale prevalente, invece, ritiene che vada rispettato alla lettera il dettato dell’art. 374, n. 3, dell’art. 394 e dell’art. 424 c.c. e che non sia possibile alcuna operazione di distorsione di norme codicistiche che esplicitamente non richiedono che in alcuni casi la necessità dell’autorizzazione. Le medesime norme valgono altresì per l’accettazione delle donazioni.


5. L’alienazione dei beni ereditari del minore, dei beni facenti parte dell’eredità non ancora accettata dall’incapace e la competenza

Persiste discussione se, al fine di addivenire all’alienazione dei beni ereditari dei minori e degli incapaci sia competente il Giudice delle successioni previsto dall’art. 747 c.p.c. oppure il Giudice Tutelare. Un primo ed ormai datato orientamento della Suprema Corte ebbe ad affermare la competenza esclusiva del Giudice Tutelare, basando le proprie valutazioni in merito sul dettato dell’art. 320 c.c., nella formulazione rinveniente dalla riforma del diritto di famiglia. La dottrina minoritaria che accorda il proprio favore al predetto orientamento ritiene che, a seguito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151), l’art. 747 c.p.c. sarebbe stato implicitamente abrogato e sarebbe stata unificata l’intera materia degli atti di alienazione di beni appartenenti al minore e, genericamente, all’erede incapace. Con l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte [8] è stato affermato che, nonostante la riforma del 1975 e l’aggiunta all’art. 320 c.c. delle parole “anche a causa di morte”, l’autorizza­zione alla vendita dei beni ereditari del minore venisse attribuita alla competenza del Giudice delle successioni contenuto nell’art. 747 c.p.c. Nel caso di che trattasi, il Giudice delle successioni dovrà pronunciarsi dopo aver sentito il parere del Giudice Tutelare. Secondo tale granitica interpretazione della Suprema Corte, sarebbe solo il Giudice delle successioni l’unico organo in grado di tutelare gli interessi dei creditori e legatari, mentre il Giudice Tutelare viene relegato alla valutazione degli interessi del minore, visto che l’art. 320 c.c. riferisce esclusivamente di “necessità o utilità evidente”. L’ambito di applicazione dell’art. 320 c.c., per quanto sopra rappresentato, diviene limitato, e precisamente alle sole ipotesi in cui la fase ereditaria può dirsi effettivamente terminata. Secondo tale teoria maggioritaria, la valutazione dei distinti interessi del minore, dell’incapace e dei creditori, nonché dei legatari, può trovare piena attuazione. Da una parte il Giudice delle successioni verificherà l’opportunità dell’operazione di alienazione per i creditori ed i legatari. Dall’altra il Giudice Tutelare, attraverso il suo parere, valuterà l’interesse del minore e dell’in­capace. La stessa [continua ..]


6. Effetti dell’accettazione con beneficio di inventario e limitazione di responsabilità anche nei confronti del fisco

La Suprema Corte, con pronuncia a Sezioni Unite, ha ben statuito che la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivanti dall’accettazione con beneficio di inventario, è rilevabile d’ufficio [9] e opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario [10]. Pertanto, l’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario è si tenuto a corrispondere le imposte di successione, ma solo nei limiti di quanto gli perviene dall’asse ereditario [11] ed è legittima pertanto la notifica all’erede dell’avviso di liquidazione contenente l’imposta da corrispondere. L’erede (minore ed incapace), quindi, non dovrà rispondere mai con il proprio patrimonio dei debiti, anche fiscali, ereditari che erano del defunto (e che sono entrati a pieno titolo a far parte del compendio ereditario) e potrebbe anzi rilasciare in favore dei creditori ereditari tutti i beni ereditari liberandosi dall’onere di amministrare e liquidare le attività ereditarie.


NOTE