Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Decesso del proprietario della casa familiare e tutela del coniuge o convivente superstite (di Alberto Figone, Avvocato in Genova)


L’Autore affronta il tema dei diritti spettanti sulla casa familiare al coniuge rimasto vedovo, quando proprietario esclusivo o comproprietario dell’immobile sia la persona deceduta, evidenziando come la disciplina dettata per il matrimonio si estenda anche all’unione civile. Esamina poi l’analoga situazione in caso di convivenza di fatto, alla luce della normativa introdotta con l. n. 76/2016.

The author deals with the issue of the rights to the family home to which the widowed spouse is entitled, when the property’s exclusive owner or co-owner is the deceased, emphasizing how the discipline dictated for marriage is also extended to the civil union. The author goes on to examine the analogous situation in the case of de facto cohabitation, in light of the regulations introduced with Law no. 76/2016.

SOMMARIO:

1. Una premessa - 2. Natura del diritto di abitazione - 3. Oggetto - 4. Determinazione - 5. Forme di tutela - 6. Diritti di abitazione e di uso in caso di separazione coniugale - 7. Diritti di abitazione e di uso e nuovo matrimonio o convivenza - 8. Opponibilità ai terzi - 9. Contenuto del diritto - 10. Il regime delle convivenze di fatto - 11. Profili operativi - NOTE


1. Una premessa

Innovando la disciplina precedente al 1975, l’art. 540 c.c. al 2° comma riserva al coniuge superstite, nell’ambito della successione necessaria, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (insieme con il diritto d’uso sui mobili che la corredano), in caso di decesso del coniuge proprietario dell’immobile. La norma si propone di evitare che la cessazione del rapporto matrimoniale, dovuta alla morte di uno dei coniugi, possa eventualmente essere seguita da una forzosa alterazione dell’ambiente di vita nel quale il medesimo rapporto era insediato. In definitiva, tale disposizione legislativa è stata ritenuta in linea con l’attuazione del precetto costituzionale di uguaglianza e parità, di cui all’art. 29 Cost.; essa è inoltre, espressione del più generale principio di piena realizzazione della persona umana nella compagine sociale di carattere familiare (artt. 2 e 29 Cost.). In questo senso, il diritto in questione presenta affinità con quello sotteso all’assegnazione della casa familiare, in caso di crisi della coppia, ove si predilige il genitore collocatario o affidatario della prole minorenne, ovvero convivente con figli maggiorenni non autosufficienti, all’esclusivo fine di garantire ai figli la continuità logistica nell’habitat a loro noto. Del tutto coerentemente, la l. n. 76/2016, nell’estendere l’operatività della previsione pure in caso di morte della parte di un’unione civile, ha introdotto una regolamentazione per taluni aspetti simile, per il caso in cui l’evento morte intervenga in una situazione di convivenza di fatto.


2. Natura del diritto di abitazione

I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del coniuge (o del soggetto civilmente unito) defunto, ovvero comuni fra le parti unite dal vincolo, gravano sulla porzione disponibile. Si tratta di un vero e proprio legato ex lege, anzi un prelegato [1], spettante al superstite, pure ove non accetti l’eredità. Dalla suddetta qualificazione consegue che l’acquisto è immediato [2], ovverosia avviene ipso iure, stante quanto prevede in via generale la norma dell’art. 649 c.c. Anche ove l’eredità fosse rinunciata, il legato potrà essere comunque conseguito da parte del coniuge superstite; del pari, la rinunzia al relativo diritto non preclude la possibilità di accettare l’eredità. I diritti di abitazione e di uso hanno autonomia concettuale rispetto alla vocazione ereditaria. Da tanto consegue come l’eventuale possesso, da parte del coniuge superstite, della casa familiare, non integri il requisito della fattispecie di cui all’art. 485 c.c., così che non si perfeziona l’ipotesi di «possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all’eredità», quanto al computo del termine per la redazione dell’inven­tario, in caso di accettazione con il relativo beneficio [3].


3. Oggetto

Il diritto di cui all’art. 540, 2° comma, c.c. ha natura reale, con la specificazione che esso non va commisurato ai bisogni del superstite, dovendo corrispondere invece allo stato di fatto esistente al momento della successione. Oggetto del diritto è il luogo in cui si è svolta la vita familiare, con esclusione di seconde case, di immobili destinati solo a vacanze o ad uso transitorio, ecc.; in altri termini, deve farsi riferimento all’art. 144 c.c., quanto all’individuazione della residenza della famiglia, che potrebbe essere rappresentato anche da un bene mobile registrato (si pensi ad un’imbarcazione, piuttosto che ad un caravan). Rilevano altresì le pertinenze dell’immobile (box, giardino, ecc.), se oggetto di godimento da parte di entrambi i componenti della coppia durante la convivenza.


4. Determinazione

Si discute in dottrina se i diritti, di cui al 2° comma dell’art. 540 c.c. siano un quid pluris, rispetto alla quota di riserva già garantita dalla legge al coniuge superstite nel 1° comma della norma, oppure se tali diritti siano ricompresi nel valore di siffatta quota di riserva. Un primo orientamento afferma che i legati ex lege in esame non configurino diritti aggiuntivi (in senso quantitativo) rispetto a quanto già ricevuto dal coniuge superstite, giacché i medesimi rappresenterebbero un mero aspetto qualitativo della quota del coniuge. Se, dunque, per testamento, fosse attribuito il diritto di proprietà al coniuge della casa familiare e dei mobili che la corredano (oppure detta abitazione fosse attribuita al coniuge in sede di divisione ereditaria), non vi sarebbe necessità di integrare la sua quota di legittima. Secondo altra maggioritaria interpretazione, invece, siffatti diritti si aggiungerebbero alla quota già riservata al coniuge, la quale si comporrebbe così della frazione di patrimonio riservata per legge e del “valore” dei due diritti attribuiti per legato ex lege. La Corte di Cassazione, a Sezioni, Unite [4], chiamata a esprimersi in merito alla questione, ha all’uopo affermato che, in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, 2° comma, c.c. Si è altresì precisato che il valore capitale di tali diritti deve essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius. Anche la giurisprudenza successiva si è uniformata a tale decisione [5]. Più di recente si è precisato che i coeredi legittimi, che assumono la qualità di nudi proprietari pro quota dell’immobile adibito a residenza familiare, non acquistano alcun diritto dipendente dal mancato godimento del bene, per effetto [continua ..]


5. Forme di tutela

Secondo la prevalente dottrina, dalla natura giuridica dei diritti di abitazione e di uso in esame, quali legati di specie ex lege, conseguirebbe che non sia necessario, in caso di successione testamentaria, esercitare l’azione di riduzione – bensì, al più, l’azione di rivendicazione – per affermare la prevalenza di tali diritti su altri concorrenti di eredi o legatari. In questo senso si pone la giurisprudenza [7]. Non manca però chi ritiene che, in caso di disposizioni testamentarie che attribuiscano, a soggetti diversi dal coniuge, diritti lesivi della quota riservata ex art. 540, 2° comma, si verificherebbe pur sempre una ipotesi di “lesione”, sebbene “qualitativa”, e pertanto pur sempre rientrante nell’àmbito dei presupposti richiesti dalla disciplina dell’azione di riduzione. È controverso se il diritto di abitazione sulla casa familiare, e il diritto di uso dei mobili che la corredano, sorga in caso di comune appartenenza della abitazione menzionata al de cuius e a soggetti terzi. Ciò in quanto, il termine «comuni» presente nella norma più volte richiamata sia da riferire solo al caso di comproprietà dell’immobile tra il de cuius e il coniuge superstite [8]. Due le opzioni prospettabili: estendere la portata della norma dell’art. 540, 2° comma, includendovi anche i beni che siano di proprietà del defunto solo pro quota, ovvero convertire il diritto di abitazione nell’equivalente monetario, quando l’immobile è indivisibile. A questa seconda tesi ha aderito la giurisprudenza [9]. Il diritto di abitazione in questione, infatti, troverebbe limite e attuazione in ragione della quota di proprietà del defunto.


6. Diritti di abitazione e di uso in caso di separazione coniugale

Molto si è discusso circa la spettanza dei diritti di abitazione e di uso in caso di separazione, escludendosene comunque l’attribuzione in caso di separazione con addebito, posto che la relativa pronuncia esclude la vocazione del coniuge quale erede legittimario; ovviamente nessun diritto compete al divorziato, che coniuge non è più. Considerazioni analoghe valgono in ordine all’unione civile, con la specificazione che la l. n. 76/2016 esclude che un’eventuale separazione (che le parti potrebbero comunque volere) sia condizione per lo scioglimento del vincolo, che avviene in forma diretta. La Suprema Corte si è espressa, fornendo un’interpretazione restrittiva. Si è precisato infatti che i diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del “de cuius”, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, posto che la cessazione della convivenza rende impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare [10]. Se il coniuge superstite separato è già assegnatario della casa coniugale, in quanto affidatario o collocatario di figli ai sensi del­l’art. 337 sexies c.c., può sorgere un problema di coordinamento tra il diritto di godimento di fonte giudiziale e quello attribuito in forza dell’art. 540, 2° comma, c.c., a titolo successorio. Due le tesi sostenute: i) il titolo giudiziale manterrebbe la sua efficacia fino al permanere dei presupposti per l’assegnazione, e solo dopo che questi siano venuti meno, essi sarebbero surrogati dal titolo successorio; ii) quest’ultimo avrebbe immediatamente efficacia, assorbendo quello giudiziale, sì da rendere da subito autonomo il diritto di abitazione rispetto a vicende successive afferenti l’affidamento e l’autosufficienza dei figli.


7. Diritti di abitazione e di uso e nuovo matrimonio o convivenza

La legge nulla dispone delle sorti del diritto di abitazione nelle ipotesi in cui il coniuge (o la parte dell’unione civile) superstite si risposi (o contragga nuova unione civile), ovvero instauri una relazione di fatto con altra persona (a prescindere dal sesso). È da ritenere che detti eventi non estinguano il diritto di abitazione, come già ebbe ad affermare un risalente precedente di merito, che escluse la rilevanza anche di una clausola di decadenza che fosse imposta dal testatore [11].


8. Opponibilità ai terzi

Nulla dispone l’art. 2648 c.c. circa la trascrizione dei legati ex lege, lasciando così il dubbio sulle formalità occorrenti per rendere opponibile il diritto di abitazione ai terzi. La Suprema Corte ha escluso che l’opponibilità ai terzi sia subordinata ad una trascrizione [12]. Più precisamente, acquistandosi immediatamente il diritto all’apertura della successione, non può configurarsi un conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto, da risolversi mediante l’applicazione delle nor­me pubblicitarie.


9. Contenuto del diritto

In base ai principi generali di cui agli artt. 1021 ss. c.c., i diritti di abitazione e di uso sono incedibili, per loro natura, e la loro durata è commisurata a quella della vita del titolare. Si discute se al diritto del coniuge (o persona civilmente unita) superstite, sia applicabile la norma dell’art. 1024 c.c. e se si debba escludere che i medesimi diritti possano o meno formare oggetto di contratto di locazione. In giurisprudenza si è optato per la derogabilità della disposizione in questione, in quanto posta a mera tutela del nudo proprietario [13]. Ne consegue che il coniuge potrà perfezionare i negozi vietati dalla norma con il consenso dell’erede o del legatario della (nuda proprietà della) casa familiare. Al godimento della casa e dei relativi mobili non si applicano poi le norme di cui agli artt. 1021 e 1022 c.c., laddove limitano il diritto di abitazione e il diritto d’uso (in via generale) ai bisogni del titolare e della sua famiglia, poiché la ratio della norma in esame risiede nell’intenzione di voler garantire al coniuge superstite la stessa situazione materiale che si era determinata in costanza di matrimonio [14].


10. Il regime delle convivenze di fatto

La l. 20 maggio 2016, n. 76, nel disciplinare il regime giuridico della convivenza di fatto, contempla all’art. 1, 42° comma, l. n. 76/2016, una disciplina per taluni aspetti modellata su quella matrimoniale. La norma si apre facendo espressamente salvo quanto previsto dall’art. 337 sexies c.c.: la casa familiare potrebbe essere già stata assegnata all’ex convivente, che non ne sia proprietario (o proprietario esclusivo), prima del decesso dell’altro, siccome affidatario o collocatario di figli. Tanto premesso, si precisa che, alla morte del proprietario della casa adibita ad abitazione comune, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. La previsione ha una sua notevole pregnanza: essa attribuisce infatti al convivente un diritto che in precedenza non aveva; ancora di recente si è infatti affermato che, con il decesso del proprietario, viene meno il titolo che legittimava la detenzione qualificata del convivente, con conseguente illegittimità della perdurante occupazione dell’immobile [15]. Come si può notare, il diritto del convivente superstite riguarda solo l’immobile, con esclusione dell’uso dei beni che l’arredano, se di proprietà esclusiva del defunto. Non si tratta di un diritto reale di abitazione, ma di un inedito diritto di credito “a continuare ad abitare”, di durata limitata nel tempo, da due anni al massimo di cinque. A monte, si porrà il problema se, prima del decesso, possa dirsi instaurata una convivenza di fatto tra le parti, che presuppone necessariamente la coabitazione nell’immobile in cui “continuare” ad abitare. La legge infatti non prevede quali siano i requisiti “temporali” della convivenza (dovendosi comunque escludere, ai presenti fini, la necessità di una convivenza anagrafica ufficializzata) ed in particolare quello della pregressa durata. Il periodo minimo di permanenza è elevato a tre anni, ove nella casa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite (non necessariamente anche del defunto). Da quanto sopra, consegue che, ove tra i genitori già conviventi, sia intervenuta la cessazione della convivenza prima del decesso del proprietario della casa di abitazione e questa sia stata assegnata dal [continua ..]


11. Profili operativi

L’Agenzia delle Entrate [16] ha fornito alcuni chiarimenti quanto all’applicazione della norma suddetta. Come è noto, la cit. l. n. 76/2026 al 37° comma dell’art. 1 stabilisce che, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) del 1° comma dell’art. 13 del Regolamento del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223. Sul punto la Circolare n. 7/2018 della stessa Agenzia delle Entrate in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che «poiché ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal Regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000». Si è pertanto affermato che, dal punto di vista fiscale, lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato art. 47 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e il convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius. Più in generale, deve affermarsi che la dichiarazione di convivenza anagrafica non abbia valore costituivo della convivenza medesima e che, ove sorga contestazione, la prova della convivenza di fatto con il defunto proprietario (o comproprietario) dell’immobile potrà essere comprovata in ogni modo; d’altra parte la mera dichiarazione anagrafica non può essere attributiva di alcun diritto, ove difforme dalla realtà di fatto. Nel contempo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il diritto di abitazione, siccome diritto personale di godimento, non debba essere indicato nella denuncia di successione, ove beneficiario non sia né erede, né legatario.


NOTE