Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Editoriale (di Giulia Sarnari, Avvocata in Roma)


Questo primo numero della Rivista del 2021 fa seguito all’ultimo numero del 2020 dedicato alle tutele e ai diritti successori nelle relazioni familiari che si sviluppano in un ventaglio ampio di modelli che, osserva il Prof. Al Mureden nel primo articolo, porta oggi a ritenere che, in una prospettiva futura, diverrà sempre più rilevante il problema, già avvertito nel tessuto sociale, di evitare dispersioni percepite come “ingiustificate” del patrimonio del nucleo familiare originario verso soggetti estranei. Il Prof. Al Mureden dopo avere trattato delle prerogative successorie del coniuge separato senza addebito, del coniuge separato con addebito, dei diritti iure hereditario dell’ex coniuge divorziato e in conseguenza anche del matrimonio putativo, auspica che ad evitare le c.d. “contaminazioni” successorie in conseguenza della ricomposizione di nuovi nuclei familiari possano trovare applicazione nel nostro ordinamento gli accordi prematrimoniali al fine di regolamentare non solo il momento della eventuale crisi del rapporto, ma anche le successioni future. L’Avv. Faraci affronta il tema delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi ed il diverso profilo causale ad esse sotteso, con particolare riguardo alla differenza tra attribuzioni effettuate in adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, regolato o meno da contratto, ed attribuzioni liberali, evidenziando le diverse conseguenze che le stesse producono sulla successione del disponente e sulle aspettative dei legittimari. L’Avv. Figone affronta il tema dei diritti spettanti sulla casa familiare al coniuge rimasto vedovo, quando proprietario esclusivo o comproprietario dell’immobile sia la persona deceduta, evidenziando come la disciplina dettata per il matrimonio si estenda anche all’unione civile. Esamina poi l’analoga situazione in caso di convivenza di fatto alla luce della normativa introdotta con l. n. 76/2016. L’Avv. Giovannini tratta dell’accettazione dell’eredità da parte dei soggetti incapaci. Gli artt. 471 e 472 c.c. stabiliscono che le eredità devolute in favore degli incapaci possono essere accettate unicamente con il beneficio d’inventario e la valutazione del Giudice ai sensi dell’art. 320 c.c. riguarda semplicemente l’utilità o meno dell’accettazione e non le forme di essa. Per quanto attiene all’acquisto dei legati, l’art. 320 c.c. prevede l’obbligo dei genitori esercenti la potestà sul figlio minore di chiedere l’autorizzazione anche per il conseguimento dei legati ereditari. La Cassazione ha statuito che la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari derivanti dall’accettazione con beneficio di inventario, è rilevabile d’ufficio e opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario. Il Dott. Dogliotti [continua..]