Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Recupero transfrontaliero dei crediti di mantenimento nell'Unione europea (di Ilaria Viarengo)


L’autrice offre una minuziosa analisi del Reg. europeo n. 4/2009, che ha il pregio di riunire in un unico testo, norme relative a tutti i settori della cooperazione giudiziaria civile: competenza internazionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione ed eliminazione degli ostacoli allo svolgimento delle procedure.

The author offers a detailed analysis of the Council Regulation (EC) n. 4/2009, which has the quality of bringing together in a single text, rules relating to all areas of judicial cooperation in civil matters: on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations.

Keywords: cross border transactions – lis pendens – applicable law – maintenance debts

  
SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive - 2. Il Reg. (CE) n. 4-2009: ambito di applicazione - 3. Criteri generali di giurisdizione - 4. Scelta del foro, competenza sussidiaria e litispendenza - 5. La legge applicabile - 6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - NOTE


1. Considerazioni introduttive

La questione relativa al soddisfacimento delle pretese alimentari nell’ambito dell’Unione europea, destinata ad acquisire sempre maggiore rilievo a seguito sia della maggiore circolazione delle persone, sia della tendenza ad un progressivo indebolirsi dei rapporti di famiglia, ha determinato l’esigenza di nuovi strumenti comunitari volti a semplificare e ad accelerare la risoluzione di controversie transfrontaliere riguardanti tali pretese. Il Reg. n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, adottato dal Consiglio il 18 dicembre 2008 [1], rappresenta il punto d’arrivo di un progetto ambizioso che, al fine di garantire al creditore di alimenti la libera circolazione di un titolo esecutivo nello spazio giudiziario europeo, per pervenire agevolmente all’esito concreto di ottenere il regolare pagamento delle somme dovute, riunisce in un unico testo norme relative a tutti i settori della cooperazione giudiziaria civile: competenza internazionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione ed eliminazione degli ostacoli allo svolgimento delle procedure, compreso un migliore accesso alle informazioni riguardanti la situazione dei debitori qualunque sia il loro luogo di residenza nel­l’Unione europea. Esso contiene quindi una disciplina completa della materia, ma complementare a quella della Convenzione dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia e del Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 2007 [2] e coordinata con questa. Lo confermano le disposizioni sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, che preve­dono un diverso regime a seconda che le decisioni siano o non siano emesse in uno Stato mem­bro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 2007. Solo per le prime si prevede l’abolizione della procedura di exequatur, che, come si vedrà meglio in seguito, trova giustificazione nella garanzia dell’applicazione ad una stessa fattispecie della medesima regolamentazione materiale, tramite norme di conflitto uniformi.


2. Il Reg. (CE) n. 4-2009: ambito di applicazione

L’ambito di applicazione ratione materiae del Reg. (CE) n. 4/2009 è definito in maniera ampia dall’art. 1, il quale indica «le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela e di affinità». Di esse il regolamento non fornisce una definizione, pur insistendo sulla necessità di una loro interpretazione autonoma, necessaria al fine di garantire che non vi siano discriminazioni tra situazioni simili e che gli stessi diritti e obblighi siano attribuiti alle parti indipendentemente dal giudice, di modo che risulti agevolato il recupero dei crediti (considerando n. 11). Il riferimento, seppure implicito, è alla nozione di obbligazione alimentare già presente nel diritto dell’Unione europea, grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in sede di interpretazione dell’art. 5 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre1968 (e in seguito del Reg. (CE) n. 44/2001) [3], ne ha sempre privilegiato un’accezione ampia. Nell’ambito dell’Unione europea alla nozione di obbligazione alimentare va riservata una interpretazione uniforme ed autonoma rispetto agli ordinamenti degli Stati membri al fine di agevolare il recupero dei crediti alimentari nell’Unione europea [4]. Essa ricomprende in linea di principio tutte le obbligazioni alimentari previste dal diritto civile, indipendentemente dalla denominazione che esse assumono secondo la legge applicabile al merito della controversia. Non vi è dubbio, ad esempio, che tale nozione non corrisponde a quella di “alimenti” nell’ordinamento giuridico ita­liano, limitata all’istituto disciplinato dall’art. 433 c.c., ma va estesa anche all’assegno di divorzio, ed addirittura alla decisione che, nel contesto di una procedura divorzile, condanni al pagamento di una somma forfettaria o disponga il trasferimento di un diritto reale su di un immobile [5]. Qualche incertezza in giurisprudenza si ravvisa sulla questione dell’assegnazione della casa coniugale, talvolta ricondotta all’ampia nozione di “alimenti” elaborata dalla Corte di Giustizia [6], o all’art. 8, Reg. n. 2201/2003 [7] in quanto misura di protezione nei confronti dei minori [8]. Si veda altresì la sentenza del Tribunale di Belluno del 30 dicembre 2011 che applica l’art. [continua ..]


3. Criteri generali di giurisdizione

Il Reg. n. 4/2009 prevede una serie di fori concorrenti posti su un piano di perfetta uguaglianza ed alternatività l’uno rispetto all’altro. L’art. 3, lett. a) e b) indica come titoli di giurisdizione la residenza abituale del convenuto o la residenza abituale del creditore. Non rileva il fatto che le parti siano cittadini di Stati terzi. Dall’autonomia dei criteri di giurisdizione fondati sulla residenza abituale in uno Stato membro, rispetto al criterio sussidiario fondato sulla cittadinanza comune delle parti (art. 6), consegue che la residenza abituale (del creditore o del convenuto) costituisce titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, indipendentemente dalla loro cittadinanza, con la conseguenza che i criteri dettati dall’art. 3, lett. a)-b), trovano applicazione in tutti i casi in cui le parti (o almeno una di esse) risiedano abitualmente nel territorio di uno dei Paesi dell’Unione, a prescindere dalla loro cittadinanza europea o extraeuropea [11]. L’art. 3, lett. c) attribuisce giurisdizione anche al giudice competente a conoscere di un’a­zione relativa allo stato delle persone qualora la domanda di alimenti sia accessoria a tale azione, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. Inoltre l’art. 3 lett. d) attribuisce giurisdizione al giudice competente a conoscere di un’azio­ne relativa alla responsabilità genitoriale, quando si tratti di domanda di alimenti accessoria a tale azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. Pertanto il giudice individuato in base al Reg. n. 2201/2003 è competente anche in merito alla domanda relativa agli alimenti dovuti al minore laddove accessoria a quella sulla responsabilità parentale [12]. Il rapporto tra i due criteri delle lett. c) e d) dell’art. 3 è stato oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite [13], con il quale si è chiesto se la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale, sulla base [continua ..]


4. Scelta del foro, competenza sussidiaria e litispendenza

Il regolamento prevede, all’art. 4, la facoltà delle parti di scegliere, a determinate condizioni, il giudice competente a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari, ad esclusione delle obbligazioni alimentari a favore di un minore di diciotto anni. Il regolamento all’art. 5 prevede anche la proroga tacita, stabilendo che se il convenuto si costituisce in giudizio e non eccepisce l’incompetenza del giudice adito, quest’ultimo assume una competenza esclusiva a decidere la controversia. Detta competenza non può essere successivamente contestata dalle parti, né l’eventuale originaria mancanza di giurisdizione può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Come precisato inoltre nella sentenza del Tribunale di Belluno del 13 febbraio 2014, riguardante un convenuto tunisino, il criterio stabilito dall’art. 5 non è sussidiario e subordinato all’inoperatività dei criteri generali dettati dall’art. 3 e dell’electio fori prevista dall’art. 4 (come invece avviene per gli artt. 6 e 7, che trovano applicazione soltanto nell’i­potesi in cui «nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli» precedenti), bensì costituisce un criterio concorrente ed alternativo rispetto a quelli indicati nelle altre disposizioni [16]. Un criterio di competenza sussidiaria fondato sulla cittadinanza comune delle parti è previsto all’art. 6. Quando queste hanno la cittadinanza di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali di quest’ultimo sono competenti qualora nessun altro giudice di uno Stato membro sia competente in virtù degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento. Sulla stessa scia del Reg. n. 2201/2003 si collocano poi gli artt. 12 e 13 del Reg. n. 4/2009 dedicati alla litispendenza e alla connessione tra procedimenti. Nella giurisprudenza si è precisato che quanto alla verifica della competenza e della ricevibilità della domanda spetta al­l’autorità giurisdizionale dello Stato membro investita della controversia valutare d’ufficio la propria competenza [17]. Tale verifica deve avere riguardo al momento in cui è stata proposta la domanda avanti all’autorità giudiziaria, sicché i fatti e i [continua ..]


5. La legge applicabile

Il Reg. n. 4/2009 disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari mediante una norma di rinvio al Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, precisando che negli Stati membri vincolati da tale Protocollo la legge ap­plicabile è determinata in base a esso. Il Protocollo è in vigore in Italia dal 18 giugno 2011, data di entrata in vigore del Reg. n. 4/2009. Le disposizioni in esso contenute sostituiscono l’art. 45 della legge italiana di diritto internazionale privato, l. n. 218/1995, che a sua volta rinviava alla convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari [19]. Si tratta infatti di disposizioni erga omnes, suscettibili cioè di designare anche la legge di uno Stato non membro dell’Unione europea e non contraente del Protocollo dell’Aja. Correttamente è stato sottolineato in giurisprudenza che nell’applicazione della legge regolatrice, nel caso la legge italiana in quanto legge dello Stato di residenza abituale del creditore, si deve altresì fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione alimentare, all’art. 14 del regolamento, che impone di tenere conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, anche se la legge applicabile dispone diversamente [20]. Piuttosto, vi è talvolta qualche incertezza nell’indicazione delle fonti normative, ritrovandosi nella medesima sentenza il richiamo al regolamento ai fini dell’individuazione della legge applicabile, mentre il ricorso alla l. n. 218/1995 per quanto concerne i figli [21]. Correttamente è stato applicato il diritto di un Paese non membro dell’Unione europea come il diritto svizzero nella sentenza del Tribunale di Milano del 16 aprile 2014. In molti casi si è realizzata la coincidenza tra forum e ius, in virtù del criterio della residenza abituale del creditore previsto sia dal Reg. n. 4/2009 sia dal Protocollo all’art. 3 quale criterio generale di collegamento, come rilevato dal Tribunale di Belluno nella decisione del 23 dicembre 2014.


6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Le novità di maggiore rilievo riguardano la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni straniere. Il Reg. n. 4/2009 contiene al riguardo una duplice disciplina. Esso infatti distingue tra decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari e decisioni emesse in altro Stato membro, dedicandovi, rispettivamente, le Sezioni 1 e 2. Per le prime prevede l’abolizione della procedura di exequatur, mentre per le seconde (decisioni rese in Regno Unito e Danimarca) una procedura ispirata a quella di cui al Reg. n. 44/2001 seppure con riduzione dei termini e significative li­mitazioni nelle formalità dell’esecuzione. L’abolizione dell’exequatur trova giustificazione nella garanzia dell’applicazione ad una stessa fattispecie della medesima regolamentazione materiale, tramite norme di conflitto uniformi. Questo obiettivo è perseguito nel regolamento attraverso una norma, l’art. 15, che disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari mediante rinvio al protocollo dell’Aja del 2007, precisando che negli Stati membri vincolati da tale protocollo la legge applicabile è determinata in base ad esso. Le decisioni emesse in uno di questi Stati possono quindi venire «riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento» (art. 17). Per questa via, già seguita nel Reg. n. 2201/2003, per i provvedimenti in tema di diritto di visita e sul ritorno del minore, e nel Reg. n. 805/2004 per i crediti non contestati, si perviene a una tendenziale equivalenza delle decisioni degli altri Stati membri a quelle dei giudici interni. Si tratta di un regime più avanzato ri­spetto al Reg. n. 44/2001, non presupponendo più il controllo sull’inesistenza dei motivi ostativi e la facoltà di proporre opposizione al riconoscimento. In sostanza della decisione straniera ci si può valere come di un titolo esecutivo nazionale senza necessità di esperire alcuna procedura intermedia. La parte che richiede l’esecuzione è tenuta soltanto a fornire all’organo dello Stato richiesto i documenti previsti dall’art. 20. L’esecutività della sentenza implica per le [continua ..]


NOTE